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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 32357/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia — Sezione riesame del 22 febbraio visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2022, il Tribunale di Perugia - sezione riesame rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa di Gip del Tribunale di Terni il 17 gennaio 2022 reiettiva della richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia della custodia cautelare in carcere.

2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato proponendo un unico motivo di ricorso.

2.1. Lamenta il ricorrente l'omessa motivazione in merito alla circostanza che l'esecuzione dell'ordinanza custodiale era avvenuta il 21 gennaio 2022 e non il 22 gennaio 2022 con conseguente impossibilità del difensore di presenziare all'interrogatorio di garanzia ex articolo 294 cod. proc. pen. avendo lo stesso ricevuto l'avviso meno di due ore prima dell'adempimento e della scadenza dei termini.

Deduce che l'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia omette di confrontarsi con le osservazioni e censure contenute nell'atto di impugnazione - con cui si lamentava l'esecuzione dell'ordinanza in data 21 gennaio 2022 e il ricevimento dell'avviso di fissazione dell'interrogatorio solo alle ore 11.22 del 26 gennaio 2022, giorno di scadenza dell'adempimento - e si pone, quindi, in aperta violazione delle garanzie difensive in quanto l'avviso di fissazione dell'interrogatorio di garanzia era stato notificato al difensore, appartenente a un foro diverso — rispetto sia al tribunale sia al luogo ove era trattenuto l'indagato — meno di due ore prima del compimento dell'atto e poche ore prima della scadenza dei termini ex articolo 294 cod. proc. pen. 2.2.

Il ricorso è inammissibile in quanto dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale di riesame, completa, logica e approfondita, non è riscontrabile la lamentata omissione di motivazione.

Il Tribunale, infatti, rileva che la misura della custodia cautelare in carcere era stata disposta il 19 novembre 2021 e che non era stata eseguita subito per l'acciarata condizione di latitanza dell'indagato; successivamente, intervenuta l'individuazione dell'indagato, la predetta misura veniva eseguita alle 02.00 del 22 gennaio 2022 e il GIP proc:edente, in data 26 gennaio 2022, emetteva il decreto di fissazione dell'udienza, funzionale all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, fissando la data al 26 gennaio 2022, alle ore

13.15. Il difensore di fiducia dell'indagato faceva pervenire, a mezzo pec, una nota attestante l'impossibilità di presenziare alla predetta udienza, evidenziando di essere stato notiziato della celebrazione dell'udienza, informalmente, a mezzo cancelleria alle 09.23 del 26 gennaio 2022 e, successivamente, mediante formale notifica dell'avviso di fissazione, alle 11.22.A fronte della censura del difensore concernente la lesione del diritto di difesa, il Tribunale, dopo aver richiamato il pacifico orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Destyni, Rv. 282466; Sez. 2, n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652) secondo cui « In tema di interrogatorio di garanzia, la lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra l'avviso e il compimento dell'atto deve essere valutata verificando, se, in concreto, il difensore abbia avuto la possibilità di esercitare il suo mandato, tenuto conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e dalla facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio, nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti» ha rilevato che, pur venendo in rilievo un termine particolarmente circoscritto «la distanza spaziale tra il foro di Roma e il foro di Terni, competente in relazione al procedimento, o la questura dell'Aquila, ove l'indagato era stato tradotto, era tale da consentire al difensore di raggiungere in tempo utile sia gli uffici del Tribunale sia il luogo di esecuzione ovvero di nominare un sostituto processuale»; ha poi considerato che il difensore era stato tempestivamente notiziato in data 22 gennaio 2022 all'atto dell'esecuzione della misura e che, quindi, avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'interrogatorio di garanzia si sarebbe celebrato da ultimo entro la giornata del 27 gennaio 2022 e provvedere, pertanto, entro tale termine, alla consultazione degli atti alla base del titolo cautelare, già depositati, attesa la pregressa condizione di latitanza, presso la cancelleria del GIP in data 30 novembre 2021 e conferire con il proprio assistito.

In ultimo, ha poi evidenziato che il difensore avrebbe anche potuto chiedere un differimento dell'incombente, che avrebbe potuto espletarsi in orario pomeridiano ovvero il giorno successivo.

Di nessun interesse è la circostanza, sottolineata dal difenscre, che l'ordinanza sarebbe stata eseguita il 21 gennaio in tarda notte o alle ore 2.00 del 22 gennaio posto che, ai fini della verifica del rispetto delle garanzie del diritto di difesa, non essendo previsto un termine minimo per la notificazione dell'avviso al difensore, rileva esclusivamente che questi sia stato messo nella condizione di esercitare il suo mandato, condizione la cui sussistenza, come si è visto, è stata accuratamente vagliata dal Tribunale del riesame.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 17 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente l'[OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia — Sezione riesame del 22 febbraio visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2022, il Tribunale di Perugia - sezione riesame rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa di Gip del Tribunale di Terni il 17 gennaio 2022 reiettiva della richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia della custodia cautelare in carcere. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato proponendo un unico motivo di ricorso. 2.1. Lamenta il ricorrente l'omessa motivazione in merito alla circostanza che l'esecuzione dell'ordinanza custodiale era avvenuta il 21 gennaio 2022 e non il 22 gennaio 2022 con conseguente impossibilità del difensore di presenziare all'interrogatorio di garanzia ex articolo 294 cod. proc. pen. avendo lo stesso ricevuto l'avviso meno di due ore prima dell'adempimento e della scadenza dei termini. Deduce che l'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia omette di confrontarsi con le osservazioni e censure contenute nell'atto di impugnazione - con cui si lamentava l'esecuzione dell'ordinanza in data 21 gennaio 2022 e il ricevimento dell'avviso di fissazione dell'interrogatorio solo alle ore 11.22 del 26 gennaio 2022, giorno di scadenza dell'adempimento - e si pone, quindi, in aperta violazione delle garanzie difensive in quanto l'avviso di fissazione dell'interrogatorio di garanzia era stato notificato al difensore, appartenente a un foro diverso — rispetto sia al tribunale sia al luogo ove era trattenuto l'indagato — meno di due ore prima del compimento dell'atto e poche ore prima della scadenza dei termini ex articolo 294 cod. proc. pen. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale di riesame, completa, logica e approfondita, non è riscontrabile la lamentata omissione di motivazione. Il Tribunale, infatti, rileva che la misura della custodia cautelare in carcere era stata disposta il 19 novembre 2021 e che non era stata eseguita subito per l'acciarata condizione di latitanza dell'indagato; successivamente, intervenuta l'individuazione dell'indagato, la predetta misura veniva eseguita alle 02.00 del 22 gennaio 2022 e il GIP proc:edente, in data 26 gennaio 2022, emetteva il decreto di fissazione dell'udienza, funzionale all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, fissando la data al 26 gennaio 2022, alle ore 13.15. Il difensore di fiducia dell'indagato faceva pervenire, a mezzo pec, una nota attestante l'impossibilità di presenziare alla predetta udienza, evidenziando di essere stato notiziato della celebrazione dell'udienza, informalmente, a mezzo cancelleria alle 09.23 del 26 gennaio 2022 e, successivamente, mediante formale notifica dell'avviso di fissazione, alle 11.22.A fronte della censura del difensore concernente la lesione del diritto di difesa, il Tribunale, dopo aver richiamato il pacifico orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Destyni, Rv. 282466; Sez. 2, n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652) secondo cui « In tema di interrogatorio di garanzia, la lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra l'avviso e il compimento dell'atto deve essere valutata verificando, se, in concreto, il difensore abbia avuto la possibilità di esercitare il suo mandato, tenuto conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e dalla facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio, nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti» ha rilevato che, pur venendo in rilievo un termine particolarmente circoscritto «la distanza spaziale tra il foro di Roma e il foro di Terni, competente in relazione al procedimento, o la questura dell'Aquila, ove l'indagato era stato tradotto, era tale da consentire al difensore di raggiungere in tempo utile sia gli uffici del Tribunale sia il luogo di esecuzione ovvero di nominare un sostituto processuale»; ha poi considerato che il difensore era stato tempestivamente notiziato in data 22 gennaio 2022 all'atto dell'esecuzione della misura e che, quindi, avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'interrogatorio di garanzia si sarebbe celebrato da ultimo entro la giornata del 27 gennaio 2022 e provvedere, pertanto, entro tale termine, alla consultazione degli atti alla base del titolo cautelare, già depositati, attesa la pregressa condizione di latitanza, presso la cancelleria del GIP in data 30 novembre 2021 e conferire con il proprio assistito. In ultimo, ha poi evidenziato che il difensore avrebbe anche potuto chiedere un differimento dell'incombente, che avrebbe potuto espletarsi in orario pomeridiano ovvero il giorno successivo. Di nessun interesse è la circostanza, sottolineata dal difenscre, che l'ordinanza sarebbe stata eseguita il 21 gennaio in tarda notte o alle ore 2.00 del 22 gennaio posto che, ai fini della verifica del rispetto delle garanzie del diritto di difesa, non essendo previsto un termine minimo per la notificazione dell'avviso al difensore, rileva esclusivamente che questi sia stato messo nella condizione di esercitare il suo mandato, condizione la cui sussistenza, come si è visto, è stata accuratamente vagliata dal Tribunale del riesame. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente l'[OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE
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