CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 27718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18231/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 109. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 109 - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], F.[OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la sentenza n. 31/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Nel 2001 l'odierno ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], elettore del Comune di Riposto, agì in giudizio - spendendo la legittimazione riconosciutagli dall'articolo 9 d.lgs. 267/2000 («Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia») - per far valere l'appartenenza al demanio comunale di un'area cortilizia adiacente alla via Circumvallazione del Comune di Riposto e di questa, a suo dire, parte integrante, come asseritamente dimostrato dall'esistenza di una numerazione civica sugli ingressi dei fabbricati che si affacciano in tale area cortilizia. Più precisamente, il ricorrente agì davanti al Tribunale di Catania con opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. avverso la sentenza del Pretore di Giarre n. 11/1982, poi confermata dal Tribunale di Catania con la sentenza 131/1986, che, nell'ambito di un giudizio di divisione tra gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la convenuta [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato sciolta la comunione e attribuito agli attori la suddetta area cortilizia. Con tale opposizione il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi inesistente il diritto di proprietà dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sull' area cortilizia, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio della stessa in favore del Comune di Riposto. L'opposizione di terzo proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fu rigettata dal Tribunale di Catania, con sentenza del 28-30 ottobre 2010, poi confermata dalla Corte d'appello di Catania, adita dal medesimo sig. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 31/2017 dell'11.01.17. La corte distrettuale ha negato che nella specie operasse la presunzione di cui all'articolo 22 della legge 2248/1865 - alla cui stregua « nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze gli spazi e di vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico», argomentando che il cortile in questione «pur essendo adiacente ad una pubblica via del centro urbano, non è immediatamente accessibile dalla stessa e dunque non ne costituisce pertinenza, proprio per la presenza del portone in ferro, di cui parte appellante lamenta l'abusiva collocazione senza peraltro collocarla temporalmente» (pag. 7 della sentenza di appello). Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 31/2017 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, commi 1 e 3, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, in cui la corte etnea sarebbe incorsa ritenendo che la presenza del portone impedisse l'operatività della presunzione di demanialità prevista tale disposizione.Il Comune di Riposto si è costituito in giudizio non notificando alcun controricorso ma limitandosi a depositare una «memoria di costituzione per aderire al ricorso». La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17 marzo 2022. In via preliminare - ed assorbente rispetto all'esame del motivo di ricorso - il Collegio deve rilevare che l'opposizione di terzo oggetto del presente giudizio è stata proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza divisionale del Pretore di Giarre del 1982 (non quella del Tribunale di Catania del 1986); così, infatti, è riportato nella sentenza qui gravata (pag. 3, rigo 10 dal fondo, dove di parla di «opposizione di terzo proposta nel gennaio 2001 da [OSCURATO:PERSONA], quale elettore del Comune di Riposto, avverso la sentenza del Pretore di Giarre n.11/198286, confermata , a seguito di gravame, dal Tribunale di Catania») e così riferisce il ricorrente (pag. 3 del ricorso, rigo 7 dal fondo, dove di parla di «opposizione di terzo contro la sentenza del Pretore di Giarre n.11 del 13 febbraio 1982, confermata dal Tribunale civile di Catania con la sentenza n. 131 del 16-20 gennaio 1986»), nonché il resistente Comune di Riposto (pag. 3 della memoria di costituzione, rigo 12 dal fondo, dove di parla di «opposizione di terzo contro la sentenza del Pretore di Giarre n.11 del 13 febbraio 1982, confermata dal Tribunale civile di Catania con la sentenza n. 131 del 16-20 gennaio 1986»). Poiché la sentenza di appello sostituisce quella di primo grado e, in questo giudizio, l'opposizione di terzo è stata proposta nel 2001 (quando la sentenza di secondo grado - pronunciata dal Tribunale di Catania ne 1986, col numero 131, e non impugnata - era passata in giudicato) l'opposizione di terzo era ab origine inammissibile per difetto della condizione dell'azione rappresentata dall'interesse ad agire; cfr. C. Cass.n. 27715/21 (sottolineatura nostra): «L'opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado esecutiva può essere proposta quando ancora sia pendente il giudizio di impugnazione ordinaria; solo il passaggio in giudicato della sentenza di appello comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla causa promossa ex art. 404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal giudice di secondo grado»; vedi anche Cass. 18130/20: «Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice "a quo", in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., deve ritenersi venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso medesimo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità di quest'ultimo». In sostanza, l'opposizione di terzo avverso una sentenza di primo grado proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado è inammissibile per carenza di interesse, rilevabile anche nel giudizio di cassazione; vedi, in termini, Cass. 2591/1972: «il difetto di interesse ad agire è rilevabile anche in sede di cassazione, non implicando l'indagine sul requisito dell'interesse ad agire l'accertamento di una questione di merito, e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell'art 382 cod. proc. civ., in quanto la causa non poteva essere proposta»; conf. Cass.2359/1988: «quando l'inammissibilità per difetto di interesse dell'intervento spiegato in primo grado e non dichiarata dal giudice d'appello viene rilevata dalla cassazione, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto senza rinvio unitamente a quella di primo grado (dello stesso tenore), con la conseguente necessità di pronunciare sulle spese di tutto il giudizio a norma dell'art. 385 cod. proc. civ.» La sentenza di appello e quella di primo grado vanno quindi, in definitiva, cassate senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta. Le spese del giudizio di cassazione sostenute dal ricorrente e dal Comune di Riposto si dichiarano irripetibili, mentre quelle dei gradi di merito si regolano in conformità a quanto stabilito dal Tribunale di Catania per il primo grado (compensate) e dalla Corte d'appello di Catania per il secondo grado (a carico del Comune di Riposto e in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della società F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., liquidate in C 4.200 oltre rimborso spese generali IVA e CPA; compensazione tra le altre parti costituite). P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di primo grado. Pone a carico del Comune di Riposto le spese del giudizio di appello sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., liquidandole in C 4.200, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e compensa le spese del giudizio di appello tra