Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13300/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]. '92 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. '94 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], classe 1992, e di [OSCURATO:PERSONA], classe 1994, che, con atti di impugnazione distinti ma di identico contenuto, deducono il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, sono inammissibili, in quanto la Corte di merito ha sensibilmente ridotto, per entrambi i ricorrenti, la pena irrogata in primo grado, rideterminata in misura di poco superiore al minimo edittale in relazione alla serialità delle condotte, il contesto criminale in cui esse sono state realizzate e i precedenti penali di cui sono gravati gli imputati (cfr. p. 10 e p. 13), con ciò dimostrando di avere esaurientemente e logicamente apprezzato i parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., sicché tale valutazione di fatto, immune da aporie logiche, sfugge al sindacato di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/03/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]. '92 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. '94 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], classe 1992, e di [OSCURATO:PERSONA], classe 1994, che, con atti di impugnazione distinti ma di identico contenuto, deducono il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, sono inammissibili, in quanto la Corte di merito ha sensibilmente ridotto, per entrambi i ricorrenti, la pena irrogata in primo grado, rideterminata in misura di poco superiore al minimo edittale in relazione alla serialità delle condotte, il contesto criminale in cui esse sono state realizzate e i precedenti penali di cui sono gravati gli imputati (cfr. p. 10 e p. 13), con ciò dimostrando di avere esaurientemente e logicamente apprezzato i parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., sicché tale valutazione di fatto, immune da aporie logiche, sfugge al sindacato di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/202
Sentenza Cassazione n. 13300/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris