CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 30002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 31222/2021 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- e da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3389/2021depositata il 06/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I dottori indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e Finanze, esponendo: di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi dispecializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n.75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così della suddetta adeguata retribuzione. Chiesero, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta indennità oltre che l’accertamento del diritto a vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato italiano nonché, per la mancata corresponsione di adeguata remunerazione, anche in misura corrispondente a figure professionali analoghe; per la mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera e di quelli contributivi; e, infine, per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale delle somme ricevute. Con sentenza 12518/2017 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma confermò la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolato in unico motivo. Le amministrazioni intimate si sono costituite con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con unicomotivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi della Corte di Giustizia UE nonché degli artt.13 e 16 delle Dir.CEE 82/76, 75/363 e 93/16, art.2934,2935 e 2938 cc; art 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), art. 2935 cc in materia di obbligo per gli stati membri di riconoscere un’adeguata remunerazione ai dottori che frequentano corsi di specializzazione in discipline mediche nonchè risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie ed estinzione del diritto per intervenuto decorso del termine di prescrizione” Il ricorso, il cui motivo è palesemente infondato, dimostrandosi quindi inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d'Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte. Occorre premettere che gli attuali ricorrenti deducono di avere frequentato vari corsi di specializzazione in diversi periodi a partire dall'anno accademico 1978-1979 fino all'anno accademico 1990- 1994 (ricorso: p.2) non ricevendo alcun compenso. Nei loro confronti non sussiste alcun omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie che hanno previsto una "adeguata remunerazione" per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) poiché, invero, tale recepimento è avvenuto con la I. n. 428/1990 e, per l'appunto, con il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi, tra cui gli attuali ricorrenti, una borsa di studio pari a C 11.603,52 annui). Pertanto, i ricorrenti non colgono nel segno ove lamentano che il recepimento delle direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368/1999. Quest'ultimo decreto, nel recepire la Direttiva 93/16/CEE (che ha codificato, raccogliendole in un unico testo, le precedenti direttive nn. 75/362 e 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicinae chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e in una variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. Tale contratto, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art.36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 18670 del 27/7/2017; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/9/2009; Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020, p. 5; Sez.6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018, § 2., p. 5). Ai sensi dell'art. 1, comma 300, della I. n. 266/2005, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368/1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. E, il trattamento economico effettivamente spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007, come i ricorrenti, al contrario, è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico. In subiecta materia, è oramai consolidato l'orientamento di questa Corte per cui «la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.» (ex plurimis, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n.14168 del 24/5/2019) Difatti, la Direttiva CEE n. 93/16 che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n.75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e, come dianzi rilevato, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991. L'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo ad adempiere gli obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Direttiva 93/16/CEE, sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, prescindendo dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso d.lgs. n. 257/1991 e, poi, sospesi dalla successiva legislazione; sul presupposto per cui «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata,né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016). Tanto premesso, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368/1999 (adecorrere dall'anno accademico 2006-2007, in base alla I. n. 266/2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie. L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257/1991, sulla base della cui disciplina gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la relativa borsa di studio, senza -peraltro - che ri levino le scelte ordinamentali afferenti alla mancata rideterminazione triennale delle stesse e al blocco delle indicizzazioni. In particolare, il blocco della indicizzazione è stato, quindi, legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dall'art. 1, comma 212, della legge n.266 del 2006 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonché 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n.13572, e succ. conf.); inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata). La misura della remunerazione, anche avendo riguardo alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione monetaria, è il frutto di una scelta legislative legittima in quanto non vincolata o condizionata a livello sovranazionale, nei termini dianzi indicati. Stante quanto sopra, non è ravvisabile alcuna violazione della normative sovranazionale, nonché alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione dell'opzione legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente,(Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.). Tutto ciò premesso, poichè già dal 1991 era stata data attuazione alla direttiva comunitaria è da tale data che deve calcolarsi il periodo di prescrizione decennale o in alternativa dal 27/10/1999 data di entrata in vigore della legge 370 del 1999, ampiamente decorso in ambo i casi per i ricorrenti posto che gli stessi hanno introdotto il giudizio di primo grado con atto notificato nell’anno 2016. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati in solido alle spese di giudizio. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto,da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta (v. sul punto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 15177 del 01/06/2021). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.200,00 oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,