CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza n. 4643/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 3/7/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANONumero registro generale 5389/2019Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 9121/2026Data pubblicazione 11/04/2026RILEVATO CHELa Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata inepigrafe, respingeva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n.25780/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, con cui erastato parzialmente accolto il ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamentealle mensilità da agosto 2011 a dicembre 2011, avverso avviso diaccertamento TARI 2009-2014, oltre interessi e sanzioni.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Beatricememoria difensiva.[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.CONSIDERATO CHE1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo che l’attoimpugnato era affetto da nullità «non essendo l’odierna ricorrente mai stataproprietaria dell’immobile ... oggetto di accertamento», e che i Giudicid’appello avevano anche omesso di valutare i contratti di locazione, registratiall’Agenzia delle entrate, da cui si desumeva che il coniuge della ricorrenteaveva regolarmente versato la tassa rifiuti con riguardo agli immobili in cui siera trasferito il loro nucleo familiare, nonché la circostanza che la figlia dellaricorrente, in qualità di proprietaria dell’immobile oggetto di accertamento,aveva concesso in locazione l’immobile a terzi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2014.1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, lamentando che laCommissione tributaria regionale avrebbe omesso di valutare la dedottaerroneità nel calcolo della superficie tassata e la documentazione prodottadalla ricorrente al riguardo, constando l’immobile di una superficie inferiore aquella accertata ed essendo privo di cantina, risultando, inoltre, privo l’attoimpositivo, anche dell’indicazione sulle modalità di calcolo e delladocumentazione catastale posta a suo fondamento, con conseguenteviolazione «dell’art. 3 della Legge 214/1990»Numero registro generale 5389/2019Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 9121/2026Data pubblicazione 11/04/20261.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono in primo luogoinammissibili, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter,comma 5, c.p.c., rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili didivergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quellea base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso allacensura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).1.4. Le doglianze circa la nullità dell’atto impositivo per carenza dimotivazione, nonché circa l’errato inserimento della cantina nel calcolo dellasuperficie imponibili sono altresì inammissibili per difetto di specificità ex art.366 c.p.c., dovendo darsi seguito, in primis, al principio di diritto secondo ilquale in base al principio di specificità del ricorso per cassazione, sancitodall'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di unaCommissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizioespresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento -il quale nonè atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva deipresupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisceimprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso- è necessario, a penadi inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazionedi detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dalgiudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere ilsuo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorsomedesimo (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013).1.5. Tale condizione di ammissibilità del mezzo non è stata concretizzatadalla ricorrente nella sua formulazione non essendo affatto riportata perestratto nei punti rilevanti la motivazione dell’atto impositivo impugnato,neppure allegato al ricorso1.6. Inoltre, quanto all’errato inserimento nel calcolo della cantina che,secondo la ricorrente, sarebbe attestato dalla «visura estratta dall’Agenziadelle Entrate», prodotta in primo grado, ed allegata al ricorso, va evidenziatain ogni caso l’inconferenza della suddetta documentazione, essendo stataprodotta unicamente una visura catastale «per immobile», e non una «visuracatastale per soggetto» (persona fisica) al fine di verificare tutti gli immobiliintestati alla contribuente nel territorio indicato.Numero registro generale 5389/2019Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 9121/2026Data pubblicazione 11/04/20262.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione o falsa applicazione di norme didiritto», lamentando la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente.2.2. La doglianza, da riqualificare ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4), c.p.c., va disattesa in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte(cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass.Sez. Unite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disaminalogica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.2.3. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in manieraadeguato la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, laddove respinge l’appello sulla scortadelle seguenti affermazioni: «... con riguardo alla censura di omessamotivazione della sentenza sulle doglianza mosse che, seppure conmotivazione concisa, i primi giudici hanno adeguatamente motivato ladecisione assunta e, comunque, gli stessi, affermando la legittimità dell'attoimpugnato, hanno inteso disconoscere la fondatezza di tutte le doglianze diparte e quindi, anche di quelle specifiche, in relazione alle quali l'appellantelamenta l'omessa motivazione. Del resto la natura devolutiva del processo diappello consente il riesame della fattispecie e, ove il giudice di secondo gradocondivida le ragioni, seppure succintamente espresse dai primi giudici, puòulteriormente motivare al riguardo per confermare la sentenza e ciò inossequio alla peculiarità del processo tributario che è processo diimpugnazione-merito e non processo di impugnazione-annullamento.Orbene, con riguardo alla riproposta eccezione di illegittimità dell'alto perintervenuta prescrizione della pretesa impositiva, si osserva, come giàsuccintamente espresso dai primi giudici, che le doglianze di parte sonoinfondate, poiché la prescrizione della Tari/Tarsu è quinquennale, ai sensi deld.lgs. 507/93, per cui, rispetto all'annualità 2009, la prescrizione sarebbeNumero registro generale 5389/2019Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 9121/2026Data pubblicazione 11/04/2026intervenuta al 31/12/14, cosicché la notifica dell'atto, avvenuta in data22/12/14, è stata tempestiva. Con riguardo alle doglianze di merito, le stessesi ritengono infondate, poiché la tassa in questione non è connessa all'utilizzodell'immobile di cui si è proprietari ed alla effettiva produzione di rifiuti, salvoil caso dell'oggettiva inutilizzabilità che nella specie non è stata provata, maè connessa alla semplice detenzione e potenziale soggettiva utilizzabilitàConseguentemente non costituisce esimente dall'imposta il fatto che ilcontribuente assuma di avere la propria dimora in luogo diverso, come nellaspecie, ove si tenta di dimostrare che il nucleo familiare ha dimorato neglianni in questione, in altre abitazioni, giusta contratti di locazione prodotti. Atacere poi delle incongruenze già rilevate dai primi giudici (contratti dilocazione a nome del solo coniuge sig. [OSCURATO:PERSONA]) e del fatto che la parteha mantenuto la propria residenza nell'appartamento di via Lungoteverel'erroneo calcolo della superficie tassata, si osserva che la complessivasuperficie di mq.171 che si assume errata, in realtà comprende i mq. 130dell'appartamento ed i mq. 40 della cantina, locale C/2 in via Lungoteveredalla documentazione dell'Agenzia del Territorio, prodotta in atti. Né, invero,a questo specifico riguardo, sono state offerte prove contrarie, idonee asconfessare il legittimo calcolo presuntivo operato dall'Ufficio».3.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 1 legge 27 dicembre 2006n. legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché 16 e 17 d.lgs. 18/12/1997, n. 472,per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respintol’eccezione di prescrizione del tributo sul presupposto che l’ente impositoreavesse esercitato il potere impositivo entro il previsto termine quinquennaleanche con riguardo alle annualità 2009-2010, a fronte della notifica dell’attoimpugnato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].3.2. La censura è infondata.3.3. Com'è noto, l'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (c.d. legge finanziaria 2007) prevede quanto segue: «Gli enti locali,relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delleNumero registro generale 5389/2019Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 9121/2026Data pubblicazione 11/04/2026dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchéall'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gliavvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuila dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati».3.4. Inoltre, in forza dell'art. 1, comma 171, della legge 27 dicembre2006 n. 296, il regime introdotto dal precedente comma 161 non opera soloper i rapporti d'imposta sorti successivamente alla data di entrata in vigoredella medesima legge, ma anche per quelli che, a tale data, risultano ancorapendenti; ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007, per i quali, alladata dell'1 gennaio 2007, non è ancora intervenuta la decadenza in base alladisciplina previgente, si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale (cfr.Cass. nn. 30966/2021, 15702/2017, 24187/2016).3.5. Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabilitidagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e, più in generale, haprovveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativaall'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica deglil'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti diaccertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a penadi decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione; in particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica diinfedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svoltad'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti, e tutti gli avvisidi accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine,previsto a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati oavrebbero dovuto essere effettuati».Numero registro generale 5389/2019Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 9121/2026Data pubblicazione 11/04/20263.6. Questa Corte ha poi chiarito, in tema di Tarsu, ma sulla scorta diprincipi generali applicabili anche alla Tari (per la quale è previsto, dall’art. 1,commi 684, legge 27 dicembre 2013 n. 147, che i soggetti passivi presentinola dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio delpossesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo),che il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenutanell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia deilocali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivoall'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzioneo occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di impostae, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si siaverificata in epoca successiva: nel primo caso, il termine di decadenza di cuiall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nelsecondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (cfr. Cass. nn. 19531/2022,18070/2021, 17874/2021, 28255/2020, 8275/2020, 3058/2019,22224/2016, 12795/2016).3.7. La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettato normativo,che fa riferimento al «20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione odetenzione», e non anche al 20 gennaio «dell'anno» successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione, ed ha rimarcato che, laddove il legislatoreavesse inteso postergare il momento dichiarativo «all'anno successivo»,l'avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, conl'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il quale, in tema diICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili possedutinel territorio dello Stato, [...] entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio»,cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione (cfr. Cass. n.22224/2016).3.8. Condividendone le argomentazioni, il Collegio ritiene di dover darecontinuità a quest'orientamento, che è nettamente prevalente nella piùrecente giurisprudenza di legittimità, dovendo essere disattesol'orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il qualel'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione oNumero registro generale 5389/2019Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 9121/2026Data pubblicazione 11/04/2026detenzione» riguarda, sempre e comunque, l'anno successivo a quellorelativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momentoin cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), ladenuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo,iniziando a decorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine didecadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (cfr. Cass. nn. 22900/2020, 27578/2018, 17219/2018).3.9. Nel caso in esame, risultando la ricorrente proprietaria da temporisalente dell’immobile in contestazione, e, quindi, non avendo, l’occupazione,avuto inizio nell’anno 2009, ne consegue che il quinquennio rilevante, ai finidella decadenza, andava a maturare al 31 dicembre 2014, a fronte di unavviso di accertamento emesso il 22 dicembre 2014, cosicché è evidente chel'avviso di accertamento è stato notificato dall'ente impositore allacontribuente entro la perenzione del termine previsto dall'art. 1, comma 161,della legge 27 dicembre 2006 n. 296.4. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.5. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’ente impositore,rimasto intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])