CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 06842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28732/2019 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOTRIOLO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoALESSANDRA BARBERO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 463/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il06/07/2019 R.G.N. 234/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.7.2019, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., il pagamento del TFR maturato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla data della cessione del ramo d’azienda effettuata a [OSCURATO:SOCIETA]., reputando all’uopo rilevante l’accordo sindacale stipulato tra cedente, cessionaria e lavoratori ceduti con il quale si era convenuto che questi ultimi rinunciassero alla solidarietà della cessionaria per il pagamento del TFR maturato alle dipendenze della cedente fino alla cessione del ramo d’azienda; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, 2112 c.c. e 2, l. n. 297/1982, per avere la Corte di merito ravvisato i presupposti dell’intervento del Fondo di garanzia nonostante che il fallimento del datore di lavoro cedente fosse stato dichiarato successivamente alla cessione del ramo d’azienda, attribuendo all’uopo rilevanza all’accordo sindacale con cui i lavoratori ceduti avevano rinunciato alla solidarietà passiva dell’impresa cessionaria per le spettanze maturate alle dipendenze dell’impresa cedente; che il motivo è fondato, essendosi ormai chiarito che, quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile, restando irrilevante e inopponibileall’INPS la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente, dal momento che lo scopo della direttiva europea 80/987/CEE (di cui l’art. 2, l. n. 297/1982, rappresenta recepimento) consiste nell’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza e non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del lavoratore nelle vicende circolatorie dell’azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie (così, tra le tante, Cass. nn. 19277 del 2018, 4897 del 2021 e, da ult., 33551 del 2022); che contrari argomenti non possono ricavarsi dalla circostanza che l’odierno controricorrente, nell’ambito di un accordo sindacale concluso ex art. 47, l. n. 428/1990, avesse rinunciato alla solidarietà passiva dell’impresa cessionaria, atteso che l’intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui –in deroga alla garanzia apprestata dall’art.2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae; che, argomentando in contrario, si consentirebbe all’accordo sindacale ex art. 47, cit., di aggirare la disciplina imperativa della legge comunitaria che ha previsto l’intervento del Fondo di garanzia, attribuendo alle imprese stipulantiun inammissibile aiuto di Stato; che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; che, essendosi il principio di diritto cui s’è data qui continuità consolidatosi in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]