CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12208/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Catania, in funzionedel giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimentocon cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare nella custodia in carcere in quanto gravemente indiziato deldelitto di omicidio aggravato dai futili motivi, commesso ai danni di AlessandroIndurre.Secondo le conformi valutazioni dei Giudici del merito cautelare, le immaginidelle registrazioni del sistema di videosorveglianza installato sul luogo del delittoe le convergenti dichiarazioni rese dei testimoni oculari consentivano di affermare,con la certezza propria della fase cautelare, che [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamenteaccoltellato la vittima fino a provocarne la morte, non per reazione difensiva.Aveva, infatti, agito con furia aggressiva colpendo con più fendenti [OSCURATO:PERSONA], che loaveva prima minacciato, roteando una catenina metallica, anche quando lo stessoera ormai inoffensivo.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]Caruso, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge nonchécontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento a piùprofili, trattati promiscuamente: - sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; -qualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 584 cod. pen.; - aggravante dei futilimotivi ex art. 577 num. 4), cod. pen.Lamenta che l'ordinanza impugnata, ai fini dell’accertamento del doloomicidiario, ha attributo rilevanza decisiva alla “furia aggressiva” dell'indagato,per di più desumendola da una lettura parziale e distorta del compendio indiziario.Una volta individuati i due momenti distinti dell’intera vicenda, l’iniziale litigioe la successiva colluttazione iniziata dalla persona offesa, l’ordinanza impugnataavrebbe dovuto coerentemente considerare rilevanti gli elementi allegati dalladifesa per escludere la volontà omicidiaria e, quindi, sussumere la condotta diHailu [OSCURATO:PERSONA] nell’alveo della previsione dell’art. 584 cod. pen.Nella direzione indicata dalla difesa depone la condotta tenuta dall’indagato,il quale aveva interrotto l'azione offensiva, non si era accanito sulla vittima perassicurarsi l’esito letale, nonostante la momentanea condizione di superiorità, e siera, infine, allontanato, sempre rimanendo nelle immediate vicinanze, quandoancora [OSCURATO:PERSONA] era ancora vivo, in piedi e capace di muoversi.Non è plausibile che un soggetto che abbia agito con dolo omicidiario sitrattenga nei pressi del luogo del delitto senza tentare la fuga, senza cercare unnascondiglio e senza tenere comportamenti volti a sottrarsi alle indaginiL’enfatizzata violenza dell’aggressione è, in realtà, un elemento neutrogiacché anche una condotta difensiva può assumere, in un contesto di pericoloimminente, tratti di concitazione e forza senza che ciò implichi la volontà diuccidereNemmeno è rilevante il numero dei colpi inferiti alla vittima anche perché,allo stato attuale del procedimento, risulta soltanto da un'elaborazione della poliziagiudiziaria e non dal necessario accertamento medico legale.Non è stata presa in esame e confutata la tesi difensiva secondo cui HailuHabtom ha accettato solo il rischio di cagionare lesioni personali, agendo, pertantocon il dolo eventuale del reato di cui all’art. 582 cod. pen., non quello di cagionarela morte della vittima.Le uniche argomentazioni spese sul punto confondono il grado di energia fisicaesercitata per porre in essere l’accoltellamento con il contenuto psicologico sottesoalla condotta sul presupposto erroneo che la violenza dell'atto implichiautomaticamente l'intenzione o l'accettazione del rischio di uccidere.Quanto all’aggravante dei futili motivi, illogicamente il Tribunale del riesameha ricondotto il movente dell’azione aggressiva dell’indagato alla contesa per ilcontrollo del territorio tra parcheggiatori abusivi. Tale movente, infatti, a tuttoconcedere potrebbe giustificare la prima fase del litigio ma non quella successivainnescata dalla condotta aggressiva della vittima.Alla luce della ricostruzione fattale operata dal Tribunale, che distingue in duefasi distinte il litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la reazione da partedi [OSCURATO:PERSONA] all’aggressione armata, iniziata autonomamente dalla personaoffesa, non può essere definita uno stimolo esterno banale e sproporzionato o,comunque, un pretesto nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità perla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1) cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto.1. Il percorso giustificativo della decisione seguito dal Tribunale per riteneresussistente i gravi indizi di colpevolezza del reato di omicidio doloso anziché diquello preterintenzionale è esente dai vizi denunciati dal ricorrente.Il Tribunale, dopo avere valutato l’intero compendio investigativo, peraltro diagevole lettura trattandosi di filmati confermati dalle convergenti dichiarazionirese delle persone che avevano assistito ai fatti, in modo competo, ha trattoconclusioni in tema di elemento soggettivo e di qualificazione giuridica dellacondotta non solo plausibili, ma anche conformi ai principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità.Ha escluso che l’indagato avesse agito con dolo diverso da quello omicidiario,osservando che, se è vero che, dopo la cessazione di un primo litigio tra HailuHabtom e [OSCURATO:PERSONA], non andato oltre un’animata discussione verbale,era stato [OSCURATO:PERSONA] ad innescare l’aggressione fisica da parte di [OSCURATO:PERSONA],dirigendosi verso di lui mentre roteava minacciosamente una catenina di ferro,risulta parimenti accertato che [OSCURATO:PERSONA], appena visto il gesto si erarepentinamente scagliato contro l’avversario per colpirlo ripetutamente con uncoltello in zone vitali ed aveva proseguito l’aggressione violentissima anchequando [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’esternare un atteggiamento offensivo, aveva iniziato adindietreggiare, cercando, ormai inerme, con le braccia alzate di ripararsi daifendenti, fino a quando non lo aveva attinto per ben due volte all'addome. HailuHabtom si era, infine, dato alla fuga pienamente consapevole di avere causato allavittima lesioni gravi.In tale contesto non è illogico sostenere che l’odierno ricorrente, che avevainiziato a colpire l’avversario, non appena accortosi dell’atteggiamentointimidatorio, con un mezzo micidiale ed aveva reiterato i colpi, scagliati con“furia”, in zone vitali fino ad attingere due volte l’addome, aveva agito né nonper porre in essere un’azione di difesa necessitata, né con l’intenzione consapevoledi provocare all’avversario soltanto lesioni personali, anche se gravi, bensì, quantomeno, con il dolo eventuale di ucciderlo.Tanto basta per escludere la configurabilità dell’omicidio preterintenzionaleche essendo caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, non ricorrequando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri laconsapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dalsuo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 1, n. 3619del 22/12/2017, dep. 2018, Marini., Rv. 272050 – 01; Sez. 5, n. 11946 del09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278932 – 01; Sez. 1, n. 44677 del 13/07/2023,Z., Rv. 285403 – 01).2. In ordine alle censure relative ai futili motivi, occorre considerare che, insede cautelare, l'interesse a contestare l'esistenza di una o più circostanzeaggravanti sussiste solo se da ciò dipenda in modo specifico la legittimità delladisposta misura o comunque se dall’esclusione derivi, per l'impugnante, unaconcreta utilità (Sez. 3 - , n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 – 01;Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028- 01; Sez. 6, n.10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783-01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013,Tale evenienze non sono state nella specie dedotte, né risultano comunquesussistenti, neppure in relazione ai termini di custodia cautelare, di fase ecomplessivi, che resterebbero immutati anche dopo l'eventuale esclusionedell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1) cod. pen.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttoredell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.Così deciso, in Roma 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente