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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46426/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 349 cod.pen. per intervenuta prescrizione, avendo il Giudice errato nel considerare rilevante ai fini della sospensione dei termini il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore; deduce che il rinvio non comporti la sospensione del decorso dei termini di prescrizione posto che come si desume dal verbale di udienza, non si svolge alcuna attività istruttoria, stante l'assenza del teste.

Con secondo motivo si duole della mancata prevalenza delle concesse attenuanti sulla contestata aggravante.

Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato perché in palese contrasto con il dato normativo ed il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non nega che il difensore non abbia presentato la richiesta di rinvio dell'udienza, accordato dal giudice per legittimo impedimento.

Ritenuto altresì che le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto non prevalenti le attenuanti generiche in ragione del dolo e delle finalità di lucro che hanno animato la condotta illecita e ha confermato la congruità della pena irrogata dal primo Giudice.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 349 cod.pen. per intervenuta prescrizione, avendo il Giudice errato nel considerare rilevante ai fini della sospensione dei termini il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore; deduce che il rinvio non comporti la sospensione del decorso dei termini di prescrizione posto che come si desume dal verbale di udienza, non si svolge alcuna attività istruttoria, stante l'assenza del teste. Con secondo motivo si duole della mancata prevalenza delle concesse attenuanti sulla contestata aggravante. Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato perché in palese contrasto con il dato normativo ed il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non nega che il difensore non abbia presentato la richiesta di rinvio dell'udienza, accordato dal giudice per legittimo impedimento. Ritenuto altresì che le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto non prevalenti le attenuanti generiche in ragione del dolo e delle finalità di lucro che hanno animato la condotta illecita e ha confermato la congruità della pena irrogata dal primo Giudice. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 46426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris