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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32356/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giu- dice del riesame, ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2022 di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 4 e 5).

Il Tribunale dei riesame ha evidenziato che le indagini avevano consentito di accertare l'operatività in Rosarno e nei territori limitrofi di un sodalizio dedito al nar- cotraffico, al cui vertice si ponevano gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- seppe, i quali agivano servendosi di un gruppo di fedelissimi e di collaboratori, che ne eseguivano diligentemente le direttive, curando i rapporti con gli acquirenti e coi fornitori nonché con altre articolazioni associative dedite al traffico di stupefacenti, di diverso tipo e qualità, anche per quantità ingenti, operanti in Italia e all'estero.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugna- zione.

2.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 4 e 5).

Si deduce che il Tribunale del riesame ha svolto un'analisi parcellizzata e non complessiva degli elementi indiziari. [OSCURATO:PERSONA] era del tutto estraneo ai traffici illeciti condotti dal cognato e dai suoi presunti sodali.

Il richiamo nell'ordinanza impugnata alla frase captata "Ora come sei rimasto?" non poteva giustificare il giudizio di colpevolezza, perché priva di significato rispetto al rilievo difensivo secondo cui il Cotroneo non metteva mai a conoscenza il [OSCURATO:PERSONA] dell'esito degli incontri col Monreale o con altri acquirenti.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1).

Si rileva che il Tribunale del riesame ha erroneamente desunto l'esistenza di un collaudato apparato organizzativo dalle vicende di cui al capo 2), alle quali il [OSCURATO:PERSONA] era estraneo.

L'episodio della trasferta a Milano del Cotroneo ed i contatti mantenuti dall'indagato tramite la sorella non dimostravano la responsabilità del medesimo, non essendo provata la conoscenza delle finalità del viaggio intrapreso dal Cotroneo e non essendo possibile operare automatismi tra la consapevolezza presuntivamente dimo- strata dal fratello [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla natura dei traffici illeciti in cui era coinvolto il cognato.[OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto rapporti con personaggi come Morano e Papasergi, oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine, ma non era mai stato coinvolto nelle ambigue conversazioni intercorse tra questi ultimi due.

Nell'ordinanza impugnata non sono stati valutati i seguenti elementi: a) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità di utenze destinate all'attività di narcotraffico; b) non adoperava linguaggio criptico a differenza dei correi; c) non partecipava a delitti- fine, tranne gli unici due contestati tra il 22 e il 29 dicembre 2018; d) il ricorrente non aveva contatti autonomi con gli altri presunti compartecipi, ad eccezione degli incontri intrattenuti col Cotroneo e col Monreale.

L'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio è ricavata dalla sola contiguità col Cotroneo nonostante il carattere episodico della sua presenza nei luoghi di interesse.

Non sono state dimostrate l'esistenza di un vincolo durevole che accomunasse il ricorrente ai coindagati, la consapevolezza di partecipare ad un organismo criminale strutturato e finalizzato al compimenti di reati in materia di stupefacenti, la stabilità dell'accordo e la ripartizione dei compiti in vista del raggiungimento del comune obiettivo.

3. Vizio di motivazione in ordine all'art. 274 cod. proc. pen..

Si rileva l'assenza dei caratteri di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari alla luce dell'elevato distacco temporale tra la data di consumazione dei reati conte- stati e quella di applicazione della misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è generico.

In base alla lettura delle conversazioni intercettate, il Tribunale del riesame, con motivazione lineare e coerente, ha evidenziato la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA], in concorso col Cotroneo e con [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle due fattispecie di offerta in vendita di droga in favore dell'acquirente catanese Maurizio n.m.i. (capo 4) e di non meglio identificati acquirenti catanzaresi (capo 5), destinatari dei due campioni di stupefacenti consegnati dal Cotroneo tra- mite il Monreale. [OSCURATO:PERSONA] si prestava scientemente a fare da trait d'union tra il cognato Cotroneo e il Monreale, nella piena consapevolezza dell'illiceità degli affari trattati, dei quali si era reso edotto dagli interlocutori e sui quali sviluppi si informava sollecitamente (come avvenuto in occasione della trasferta del Cotroneo a Catanzaro del 27 dicembre, per incontrare il Monreale e consegnargli i campioni di stupefacente da girare agli acquirenti).

Nel caso di specie, le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denun- ciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio probatorio, senza valutare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata.

Il ricorrente non si confronta con tali indicazioni, essendosi limitato a criticare uno solo degli elementi indiziari riportati nell'apparato argomentativo e non avendo considerato la tipologia del ben più ampio contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio

2. Il secondo motivo dì ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).

Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583).

Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo).

Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312).Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).

Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati).

La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- put°, Rv. 261146).

Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).

2.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti.

La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite.Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti.

In linea coi suesposti principi la configurabilità del reato associativo è stata de- sunta in base ai seguenti elementi: A) La dimostrazione dell'esistenza di uno stabile accordo associativo teso alla commissione di un indeterminato pro-gramma di reati fine nel settore degli stupefa- centi tra il Bellocco (in qualità di capo dell'organizzazione), il Cotroneo (braccio ope- rativo del capo e protagonista di numerosi reati fine), [OSCURATO:PERSONA] (avente tra l'altro il ruolo di smistare e di proteggere le comunicazioni da quest'ultimo effet- tuate, specialmente con soggetti interessati all'acquisto di stupefacenti coi quali era impossibile adoperare altri canali di comunicazione), [OSCURATO:PERSONA] (stabilmente dedito ad operare per l'associazione) e il Caracciolo (sistematicamente impegnato nella cessione di droga in favore di acquirenti situati nella, città di Messina e costan- temente disponibile in favore del Cotroneo per l'acquisto di stupefacenti da piazzare al dettaglio).

B) Il contenuto delle plurime conversazioni telefoniche intercettate idonee a de- lineare il ruolo verticistico del Bellocco.

C) L'esistenza di un collaudato apparato organizzativo, acclarato dai molteplici reati e, in particolare, dalle vicende criminose di cui al capo 2), tale da escludere che potessero configurarsi solo singole cessioni in luogo di una stabile ed organizzata associazione operante nel mondo del narcotraffico.

D) La dimostrazione dell'operatività del sodalizio anche in epoca antecedente a quella contestata, grazie alla fruizione di canali all'estero (Albania e Brasile) per il procacciamento della droga.

E) La pluralità di episodi criminosi di importazione, offerta in vendita, detenzione e cessione ascrivibili alla medesima cerchia di soggetti che programmavano le attività illecite, sceglievano i canali di approvvigionamento più convenienti, adottavano scelte strategiche in ordine al rientro dalle esposizioni debitorie e al mantenimento di rap- porti considerati preziosi anche in vista di illecite attività future.

F) La capacità del gruppo di accedere a copiose risorse finanziarie per l'acquisto di consistenti partite di droga, per viaggi e spostamenti in Italia e all'estero.

G) L'impiego di telefonini criptati da utilizzare per conversazioni riservate e per rendere difficile le attività di intercettazione (presumibilmente Blackbarry), come evincibile dai colloqui tra il Cotroneo e il Caracciolo.

Nell'ordinanza impugnata sono stati indicati i seguenti elementi dimostrativi del pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria delinquenziale. 1) Il suo impegno per garantire le comunicazioni del cognato Cotroneo con clienti e sodali, agevolando stabilmente l'operatività del sodalizio nella piena consapevolezza della sua esistenza.2) Il suo ruolo di tramite nel dicembre 2018 tra il Cotroneo, intenzionato a non esporsi per paura di essere oggetto di indagine, e il Monreale, che procacciava occa- sioni per il Cotroneo e per il Bellocco, al fine di collocare la droga alternativamente sul mercato siciliano o nel catanzarese. 3) Il ruolo ricoperto nell'estate 2018, durante le iniziative collegate all'importa- zione di droga di cui al capo 2), rivolte ad ottenere dagli albanesi il pagamento della cocaina fornita dal brasiliano [OSCURATO:PERSONA], alle ore 15.44 del 28 giugno il Cotro- neo telefonava alla moglie [OSCURATO:PERSONA], incaricandola di contattare il fratello Francesco, affinché si attivasse per procurargli un appuntamento con tale Carmelo; nel corso del colloquio, la [OSCURATO:PERSONA] passava l'apparecchio al fratello, al quale il Co- troneo ribadiva l'incarico assegnatogli: "[...] lo chiami lo zasso... mi senti? ...

Che io sono qua a Milano e digli se lo possiamo incontrare che lo devo incontrare urgente che gli devo cercare una cosa! Ah? [...]". [OSCURATO:PERSONA] si adoperava immediatamente al fine di effettuare la telefonata al citato Carmelo; le operazioni di intercettazione a lui intestata e in uso consentivano di individuare la persona che il Cotroneo intendeva incontrare in Milano in [OSCURATO:PERSONA].

Reperito telefonicamente il Montalto, il [OSCURATO:PERSONA] si procurava due numeri telefonici che inviava tramite sms alla sorella Dome- nica, affinché li girasse al coniuge.

Nel frattempo, si portava presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] l'altro fratello [OSCURATO:PERSONA], indispettito perché [OSCURATO:PERSONA]- cesco, attivo membro dell'associazione, su incarico del Cotroneo gli aveva fatto visita presso l'abitazione, convocandolo per un affare urgente.

A conferma della consape- volezza dei cognati del Cotroneo della natura illecita degli affari di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] si presentava in loco, temendo il peggio (l'arresto) e si lamentava della convocazione da parte del Cotroneo, affermando di non avere nulla a che fare con lui né con Umberto (riferendosi al Bellocco).

Qualche minuto dopo, non appena la moglie gli riferiva delle lagnanze di Pietro, invitandolo a tenerlo fuori dai suoi affari, il Cotro- neo si indispettiva, dichiarandosi estraneo all'iniziativa dell'Agostino e rimarcando di aver dato mandato solo a [OSCURATO:PERSONA].

Ciò dimostrava che quest'ultimo fun- gesse da stabile "filtro telefonico" per conto del Cotroneo, agevolando in tal modo l'operatività del traffico del gruppo.

In tale veste, [OSCURATO:PERSONA] convocava telefonicamente, per un incontro svoltosi presso il bar "[OSCURATO:PERSONA]" di S. Ferdi- nando, [OSCURATO:PERSONA], narcotrafficante internazionale al servizio della famiglia Bellocco.

Presso il bar il Morano - ove sopraggiungeva il [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA] - il Cotroneo e l'Agostino lo informavano dei ritardi degli albanesi nel pagamento della sostanza loro procacciata dall'organizzazione rosarnese.

Alla pro- blematica prospettatagli il Morano manifestava disponibilità a porre al servizio del Cotroneo i propri contatti criminali negli ambienti del nord Italia, in vista dell'attua- zione di eventuali azioni ritorsive cruente nei confronti degli albanesi, ma il Cotroneo rifiutava, confidando nel conseguimento di una soluzione tramite mediazioni non vio- lente. 4) L'impegno del [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2018, per assicurare i contatti del co- gnato con [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in servizio presso il porto di [OSCURATO:PERSONA], gravato da specifici precedenti in materia di stupefacenti, essendo stato tratto in arresto nel 2015 nell'ambito dell'operazione [OSCURATO:PERSONA], in quanto accusato di far parte di una squadra di portuali infedeli, incaricati dalla malavita reggina di occuparsi dello smistamento di ingenti carichi di cocaina dal suddetto scalo portuale. [OSCURATO:PERSONA] contattava telefonicamente il Papasergi, fissando un appuntamento per il pomeriggio seguente, del quale dava immediata notizia al Cotroneo.

All'orario prefissato i due si incontravano anche col Bellocco, per compiere un affare non chiaramente delineato dalle captazioni.

Contrariamente a quanto prospettato dal [OSCURATO:PERSONA], la sua collaborazione si è sviluppata in un arco temporale ben più lungo rispetto all'epoca di commissione dei reati fine.

Né il ricorrente ha spiegato le ragioni del mantenimento dei collegamenti con esponenti di spicco della criminalità organizzata e del settore del narcotraffico, così consentendo di spiegarli soltanto con esigenze di proseguire il ruolo di interme- diazione in favore del Cotroneo e della sua organizzazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Va premesso che in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze caute- lari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.

Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure.L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possi- bilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634).

3.2. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esi- genze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia pre- sunzione relativa.

Il Tribunale catanzarese ha riconosciuto la sussistenza del concreto e attuale pe- ricolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla luce dei seguenti elementi: a) il ruolo di ausilio in favore del cognato nell'ambito della complessa ed articolata macchina del traffico di droga facente capo al Bellocco, inserito negli ambienti 'ndran- ghetistici della Piana di [OSCURATO:PERSONA] ed avente un blasone criminale riconosciuto da parte dell'Agostino e del fornitore brasiliano [OSCURATO:PERSONA]; b) i suoi allarmanti contatti con soggetti intranei alla criminalità organizzata e al traffico di droga, quali il Morano e il Papasergi, coi quali faceva da tramite per il Cotroneo; c) i precedenti penali per ricettazione e bancarotta fraudolenta, i quali non ave- vano costituito un valido deterrente rispetto alle accertate scelte criminose; d) la mancanza di elementi indicativi della disgregazione del sodalizio o del re- cesso del ricorrente.

Si tratta di una motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorrente non si confronta.

Gli elementi al proposito addotti nel gravame di merito dalla difesa dell'in- dagato sono stati compiutamente esaminati e logicamente ritenuti inidonei ad infi- ciare la doppia presunzione relativa di legge.

Il Tribunale rappresenta molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pe- ricolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, che consentono di ritenere supe- rata la questione sollevata in relazione alla non recente epoca di consumazione dell'ultimo reato fine contestato (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giu- dice del riesame, ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2022 di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 4 e 5). Il Tribunale dei riesame ha evidenziato che le indagini avevano consentito di accertare l'operatività in Rosarno e nei territori limitrofi di un sodalizio dedito al nar- cotraffico, al cui vertice si ponevano gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- seppe, i quali agivano servendosi di un gruppo di fedelissimi e di collaboratori, che ne eseguivano diligentemente le direttive, curando i rapporti con gli acquirenti e coi fornitori nonché con altre articolazioni associative dedite al traffico di stupefacenti, di diverso tipo e qualità, anche per quantità ingenti, operanti in Italia e all'estero. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugna- zione. 2.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 4 e 5). Si deduce che il Tribunale del riesame ha svolto un'analisi parcellizzata e non complessiva degli elementi indiziari. [OSCURATO:PERSONA] era del tutto estraneo ai traffici illeciti condotti dal cognato e dai suoi presunti sodali. Il richiamo nell'ordinanza impugnata alla frase captata "Ora come sei rimasto?" non poteva giustificare il giudizio di colpevolezza, perché priva di significato rispetto al rilievo difensivo secondo cui il Cotroneo non metteva mai a conoscenza il [OSCURATO:PERSONA] dell'esito degli incontri col Monreale o con altri acquirenti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). Si rileva che il Tribunale del riesame ha erroneamente desunto l'esistenza di un collaudato apparato organizzativo dalle vicende di cui al capo 2), alle quali il [OSCURATO:PERSONA] era estraneo. L'episodio della trasferta a Milano del Cotroneo ed i contatti mantenuti dall'indagato tramite la sorella non dimostravano la responsabilità del medesimo, non essendo provata la conoscenza delle finalità del viaggio intrapreso dal Cotroneo e non essendo possibile operare automatismi tra la consapevolezza presuntivamente dimo- strata dal fratello [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla natura dei traffici illeciti in cui era coinvolto il cognato.[OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto rapporti con personaggi come Morano e Papasergi, oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine, ma non era mai stato coinvolto nelle ambigue conversazioni intercorse tra questi ultimi due. Nell'ordinanza impugnata non sono stati valutati i seguenti elementi: a) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità di utenze destinate all'attività di narcotraffico; b) non adoperava linguaggio criptico a differenza dei correi; c) non partecipava a delitti- fine, tranne gli unici due contestati tra il 22 e il 29 dicembre 2018; d) il ricorrente non aveva contatti autonomi con gli altri presunti compartecipi, ad eccezione degli incontri intrattenuti col Cotroneo e col Monreale. L'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio è ricavata dalla sola contiguità col Cotroneo nonostante il carattere episodico della sua presenza nei luoghi di interesse. Non sono state dimostrate l'esistenza di un vincolo durevole che accomunasse il ricorrente ai coindagati, la consapevolezza di partecipare ad un organismo criminale strutturato e finalizzato al compimenti di reati in materia di stupefacenti, la stabilità dell'accordo e la ripartizione dei compiti in vista del raggiungimento del comune obiettivo. 3. Vizio di motivazione in ordine all'art. 274 cod. proc. pen.. Si rileva l'assenza dei caratteri di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari alla luce dell'elevato distacco temporale tra la data di consumazione dei reati conte- stati e quella di applicazione della misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è generico. In base alla lettura delle conversazioni intercettate, il Tribunale del riesame, con motivazione lineare e coerente, ha evidenziato la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA], in concorso col Cotroneo e con [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle due fattispecie di offerta in vendita di droga in favore dell'acquirente catanese Maurizio n.m.i. (capo 4) e di non meglio identificati acquirenti catanzaresi (capo 5), destinatari dei due campioni di stupefacenti consegnati dal Cotroneo tra- mite il Monreale. [OSCURATO:PERSONA] si prestava scientemente a fare da trait d'union tra il cognato Cotroneo e il Monreale, nella piena consapevolezza dell'illiceità degli affari trattati, dei quali si era reso edotto dagli interlocutori e sui quali sviluppi si informava sollecitamente (come avvenuto in occasione della trasferta del Cotroneo a Catanzaro del 27 dicembre, per incontrare il Monreale e consegnargli i campioni di stupefacente da girare agli acquirenti). Nel caso di specie, le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denun- ciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio probatorio, senza valutare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata. Il ricorrente non si confronta con tali indicazioni, essendosi limitato a criticare uno solo degli elementi indiziari riportati nell'apparato argomentativo e non avendo considerato la tipologia del ben più ampio contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio 2. Il secondo motivo dì ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312).Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- put°, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 2.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite.Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti. In linea coi suesposti principi la configurabilità del reato associativo è stata de- sunta in base ai seguenti elementi: A) La dimostrazione dell'esistenza di uno stabile accordo associativo teso alla commissione di un indeterminato pro-gramma di reati fine nel settore degli stupefa- centi tra il Bellocco (in qualità di capo dell'organizzazione), il Cotroneo (braccio ope- rativo del capo e protagonista di numerosi reati fine), [OSCURATO:PERSONA] (avente tra l'altro il ruolo di smistare e di proteggere le comunicazioni da quest'ultimo effet- tuate, specialmente con soggetti interessati all'acquisto di stupefacenti coi quali era impossibile adoperare altri canali di comunicazione), [OSCURATO:PERSONA] (stabilmente dedito ad operare per l'associazione) e il Caracciolo (sistematicamente impegnato nella cessione di droga in favore di acquirenti situati nella, città di Messina e costan- temente disponibile in favore del Cotroneo per l'acquisto di stupefacenti da piazzare al dettaglio). B) Il contenuto delle plurime conversazioni telefoniche intercettate idonee a de- lineare il ruolo verticistico del Bellocco. C) L'esistenza di un collaudato apparato organizzativo, acclarato dai molteplici reati e, in particolare, dalle vicende criminose di cui al capo 2), tale da escludere che potessero configurarsi solo singole cessioni in luogo di una stabile ed organizzata associazione operante nel mondo del narcotraffico. D) La dimostrazione dell'operatività del sodalizio anche in epoca antecedente a quella contestata, grazie alla fruizione di canali all'estero (Albania e Brasile) per il procacciamento della droga. E) La pluralità di episodi criminosi di importazione, offerta in vendita, detenzione e cessione ascrivibili alla medesima cerchia di soggetti che programmavano le attività illecite, sceglievano i canali di approvvigionamento più convenienti, adottavano scelte strategiche in ordine al rientro dalle esposizioni debitorie e al mantenimento di rap- porti considerati preziosi anche in vista di illecite attività future. F) La capacità del gruppo di accedere a copiose risorse finanziarie per l'acquisto di consistenti partite di droga, per viaggi e spostamenti in Italia e all'estero. G) L'impiego di telefonini criptati da utilizzare per conversazioni riservate e per rendere difficile le attività di intercettazione (presumibilmente Blackbarry), come evincibile dai colloqui tra il Cotroneo e il Caracciolo. Nell'ordinanza impugnata sono stati indicati i seguenti elementi dimostrativi del pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria delinquenziale. 1) Il suo impegno per garantire le comunicazioni del cognato Cotroneo con clienti e sodali, agevolando stabilmente l'operatività del sodalizio nella piena consapevolezza della sua esistenza.2) Il suo ruolo di tramite nel dicembre 2018 tra il Cotroneo, intenzionato a non esporsi per paura di essere oggetto di indagine, e il Monreale, che procacciava occa- sioni per il Cotroneo e per il Bellocco, al fine di collocare la droga alternativamente sul mercato siciliano o nel catanzarese. 3) Il ruolo ricoperto nell'estate 2018, durante le iniziative collegate all'importa- zione di droga di cui al capo 2), rivolte ad ottenere dagli albanesi il pagamento della cocaina fornita dal brasiliano [OSCURATO:PERSONA], alle ore 15.44 del 28 giugno il Cotro- neo telefonava alla moglie [OSCURATO:PERSONA], incaricandola di contattare il fratello Francesco, affinché si attivasse per procurargli un appuntamento con tale Carmelo; nel corso del colloquio, la [OSCURATO:PERSONA] passava l'apparecchio al fratello, al quale il Co- troneo ribadiva l'incarico assegnatogli: "[...] lo chiami lo zasso... mi senti? ... Che io sono qua a Milano e digli se lo possiamo incontrare che lo devo incontrare urgente che gli devo cercare una cosa! Ah? [...]". [OSCURATO:PERSONA] si adoperava immediatamente al fine di effettuare la telefonata al citato Carmelo; le operazioni di intercettazione a lui intestata e in uso consentivano di individuare la persona che il Cotroneo intendeva incontrare in Milano in [OSCURATO:PERSONA]. Reperito telefonicamente il Montalto, il [OSCURATO:PERSONA] si procurava due numeri telefonici che inviava tramite sms alla sorella Dome- nica, affinché li girasse al coniuge. Nel frattempo, si portava presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] l'altro fratello [OSCURATO:PERSONA], indispettito perché [OSCURATO:PERSONA]- cesco, attivo membro dell'associazione, su incarico del Cotroneo gli aveva fatto visita presso l'abitazione, convocandolo per un affare urgente. A conferma della consape- volezza dei cognati del Cotroneo della natura illecita degli affari di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] si presentava in loco, temendo il peggio (l'arresto) e si lamentava della convocazione da parte del Cotroneo, affermando di non avere nulla a che fare con lui né con Umberto (riferendosi al Bellocco). Qualche minuto dopo, non appena la moglie gli riferiva delle lagnanze di Pietro, invitandolo a tenerlo fuori dai suoi affari, il Cotro- neo si indispettiva, dichiarandosi estraneo all'iniziativa dell'Agostino e rimarcando di aver dato mandato solo a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò dimostrava che quest'ultimo fun- gesse da stabile "filtro telefonico" per conto del Cotroneo, agevolando in tal modo l'operatività del traffico del gruppo. In tale veste, [OSCURATO:PERSONA] convocava telefonicamente, per un incontro svoltosi presso il bar "[OSCURATO:PERSONA]" di S. Ferdi- nando, [OSCURATO:PERSONA], narcotrafficante internazionale al servizio della famiglia Bellocco. Presso il bar il Morano - ove sopraggiungeva il [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA] - il Cotroneo e l'Agostino lo informavano dei ritardi degli albanesi nel pagamento della sostanza loro procacciata dall'organizzazione rosarnese. Alla pro- blematica prospettatagli il Morano manifestava disponibilità a porre al servizio del Cotroneo i propri contatti criminali negli ambienti del nord Italia, in vista dell'attua- zione di eventuali azioni ritorsive cruente nei confronti degli albanesi, ma il Cotroneo rifiutava, confidando nel conseguimento di una soluzione tramite mediazioni non vio- lente. 4) L'impegno del [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2018, per assicurare i contatti del co- gnato con [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in servizio presso il porto di [OSCURATO:PERSONA], gravato da specifici precedenti in materia di stupefacenti, essendo stato tratto in arresto nel 2015 nell'ambito dell'operazione [OSCURATO:PERSONA], in quanto accusato di far parte di una squadra di portuali infedeli, incaricati dalla malavita reggina di occuparsi dello smistamento di ingenti carichi di cocaina dal suddetto scalo portuale. [OSCURATO:PERSONA] contattava telefonicamente il Papasergi, fissando un appuntamento per il pomeriggio seguente, del quale dava immediata notizia al Cotroneo. All'orario prefissato i due si incontravano anche col Bellocco, per compiere un affare non chiaramente delineato dalle captazioni. Contrariamente a quanto prospettato dal [OSCURATO:PERSONA], la sua collaborazione si è sviluppata in un arco temporale ben più lungo rispetto all'epoca di commissione dei reati fine. Né il ricorrente ha spiegato le ragioni del mantenimento dei collegamenti con esponenti di spicco della criminalità organizzata e del settore del narcotraffico, così consentendo di spiegarli soltanto con esigenze di proseguire il ruolo di interme- diazione in favore del Cotroneo e della sua organizzazione. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Va premesso che in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze caute- lari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure.L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possi- bilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634). 3.2. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esi- genze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia pre- sunzione relativa. Il Tribunale catanzarese ha riconosciuto la sussistenza del concreto e attuale pe- ricolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla luce dei seguenti elementi: a) il ruolo di ausilio in favore del cognato nell'ambito della complessa ed articolata macchina del traffico di droga facente capo al Bellocco, inserito negli ambienti 'ndran- ghetistici della Piana di [OSCURATO:PERSONA] ed avente un blasone criminale riconosciuto da parte dell'Agostino e del fornitore brasiliano [OSCURATO:PERSONA]; b) i suoi allarmanti contatti con soggetti intranei alla criminalità organizzata e al traffico di droga, quali il Morano e il Papasergi, coi quali faceva da tramite per il Cotroneo; c) i precedenti penali per ricettazione e bancarotta fraudolenta, i quali non ave- vano costituito un valido deterrente rispetto alle accertate scelte criminose; d) la mancanza di elementi indicativi della disgregazione del sodalizio o del re- cesso del ricorrente. Si tratta di una motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorrente non si confronta. Gli elementi al proposito addotti nel gravame di merito dalla difesa dell'in- dagato sono stati compiutamente esaminati e logicamente ritenuti inidonei ad infi- ciare la doppia presunzione relativa di legge. Il Tribunale rappresenta molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pe- ricolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, che consentono di ritenere supe- rata la questione sollevata in relazione alla non recente epoca di consumazione dell'ultimo reato fine contestato (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in fa