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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 37908/2022

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 12/03/2022 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con richiesta del 12.3.2022, depositata il 18.3.2022 presso la cancelleria dibattimentale del tribunale di Parma, il signor [OSCURATO:PERSONA], imputato di una serie di reati nell'ambito del procedimento penale n. 42/2019 RGDIB Tribunale di Parma-n. 3416/2017 Mod. 21 RGNR Procura di Parma, presentava istanza di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45, c.p.p., illustrando le ragioni per cui, a suo giudizio, sussiste un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte del giudice procedente.

2. Con requisitoria scritta del 15.5.2022, l'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per la genericità dei rilievi esposti dall'istante.

3. In via preliminare si osserva che è pervenuta richiesta di rinvio della trattazione in forma camerale della odierna udienza, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il Ceci risulterebbe privo di difensore nell'ambito del presente procedimento non avendo egli ricevuto alcun mandato difensivo al riguardo dal Ceci e non potendo valere la nomina conferitagli da quest'ultimo nell'ambito del procedimento di merito, pendente innanzi al tribunale di Parma.

Pertanto non avendo ricevuto il Ceci alcuna notifica presso la sua residenza, eletta dallo stesso istante nella richiesta di rimessione come proprio domicilio per le comunicazioni di rito nell'ambito del presente procedimento, egli non sarebbe stato in grado di provvedere alla nomina di un difensore, con la conseguenza che l'autorità procedente avrebbe dovuto provvedere al relativo incombente, con la nomina di un difensore di ufficio, e alla conseguente notifica dell'avviso relativo alla celebrazione della odierna udienza, sia al difensore di ufficio, che al Ceci.

Le osservazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non possono essere condivise per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, seguendo la logica dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], la sua richiesta deve considerarsi irricevibile ab origine in quanto, se egli non è munito di mandato difensivo, non è legittimato a interloquire in alcun modo in questa sede processuale.

Ma, soprattutto, come si evince dagli atti, il Ceci risulta assistito in questa sede dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante in Cassazione, munito di specifica nomina, con relativa procura speciale, conferitagli dal Ceci stesso in data 3.6.2022.

Va, inoltre, rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, eccepiva il difetto di notifica dell'avviso dell'odierna udienza nei confronti del Ceci, con conseguente impossibilità per quest'ultimo di presentare motivi nuovi e memorie ex art. 121, c.p.p., e la mancata trasmissione al Ceci della requisitoria scritta del pubblico ministero presso la Corte di cassazione, insistendo per la revoca dell'udienza camerale in questione, con la conseguente fissazione della nuova udienza.

Anche questa istanza difensiva non può essere accolta, per le seguenti ragioni.

Nessun avviso andava notificato personalmente al Ceci, non essendo prevista la possibilità per quest'ultimo di partecipare alla camera di consiglio, all'esito della quale la Corte di Cassazione deve decidere sulla richiesta di remissione.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, con condivisibile arresto, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, comma secondo, 111, 117 Cost. e 6 CEDU - dell'art. 48, c.p.p., nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di Cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito.

In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori (cfr. Cass. Sez., 6, Sentenza n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 255374).

Orbene nel caso in esame nessuna violazione del diritto del contraddittorio si è verificata per il Ceci, in quanto, da un lato, quest'ultimo era a conoscenza, come appare evidente, della data di celebrazione dell'udienza camerale dove sarebbe stata discussa la sua istanza di remissione, tanto da provvedere per tempo alla nomina di un difensore di fiducia in data utile anche per l'eventuale presentazione di memorie, ai sensi dell'art. 127, co. 2, c.p.p.; dall'altro, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di essere compiutamente edotto del contenuto della requisitoria scritta del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, al quale egli ha specificamente replicato con dovizia di argomentazioni nelle trenta pagine di cui consta l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (coevo alla nomina conferitagli dal Ceci), pervenuto a mezzo di posta elettronica certificata, significativamente intitolato "Memoria di replica".

Sicché, non essendo stata in alcun modo impedita alla parte la possibilità di replicare alle osservazioni del pubblico ministero e di concludere, nessuna nullità, conseguente a una pretesa violazione del diritto al contraddittorio appare configurabile (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412; Cass., Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694).

3.1. Ciò posto, l'istanza di rimessione va dichiarata inammissibile per un motivo squisitamente formale.

Come affermato, infatti, da tempo dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, la richiesta dell'imputato di rimessione del processo può essere depositata in cancelleria, sempre che la provenienza sia certificata mediante autenticazione della firma (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 39039 del 06/07/2012, Rv. 253720).

Autenticazione che nel caso in esame, come si evince dal contenuto dell'istanza di rimessione in precedenza indicata difetta del tutto.

Sulla base delle svolte considerazioni la richiesta formulata dal Ceci va, pertanto, dichiarata inammissibile, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.p.p., ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 4000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità della richiesta non consente di ritenere il Ceci immune da colpa nella determinazione della evidenziata ragione di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 12/03/2022 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con richiesta del 12.3.2022, depositata il 18.3.2022 presso la cancelleria dibattimentale del tribunale di Parma, il signor [OSCURATO:PERSONA], imputato di una serie di reati nell'ambito del procedimento penale n. 42/2019 RGDIB Tribunale di Parma-n. 3416/2017 Mod. 21 RGNR Procura di Parma, presentava istanza di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45, c.p.p., illustrando le ragioni per cui, a suo giudizio, sussiste un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte del giudice procedente. 2. Con requisitoria scritta del 15.5.2022, l'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per la genericità dei rilievi esposti dall'istante. 3. In via preliminare si osserva che è pervenuta richiesta di rinvio della trattazione in forma camerale della odierna udienza, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il Ceci risulterebbe privo di difensore nell'ambito del presente procedimento non avendo egli ricevuto alcun mandato difensivo al riguardo dal Ceci e non potendo valere la nomina conferitagli da quest'ultimo nell'ambito del procedimento di merito, pendente innanzi al tribunale di Parma. Pertanto non avendo ricevuto il Ceci alcuna notifica presso la sua residenza, eletta dallo stesso istante nella richiesta di rimessione come proprio domicilio per le comunicazioni di rito nell'ambito del presente procedimento, egli non sarebbe stato in grado di provvedere alla nomina di un difensore, con la conseguenza che l'autorità procedente avrebbe dovuto provvedere al relativo incombente, con la nomina di un difensore di ufficio, e alla conseguente notifica dell'avviso relativo alla celebrazione della odierna udienza, sia al difensore di ufficio, che al Ceci. Le osservazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non possono essere condivise per due ordini di ragioni. Innanzitutto, seguendo la logica dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], la sua richiesta deve considerarsi irricevibile ab origine in quanto, se egli non è munito di mandato difensivo, non è legittimato a interloquire in alcun modo in questa sede processuale. Ma, soprattutto, come si evince dagli atti, il Ceci risulta assistito in questa sede dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante in Cassazione, munito di specifica nomina, con relativa procura speciale, conferitagli dal Ceci stesso in data 3.6.2022. Va, inoltre, rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, eccepiva il difetto di notifica dell'avviso dell'odierna udienza nei confronti del Ceci, con conseguente impossibilità per quest'ultimo di presentare motivi nuovi e memorie ex art. 121, c.p.p., e la mancata trasmissione al Ceci della requisitoria scritta del pubblico ministero presso la Corte di cassazione, insistendo per la revoca dell'udienza camerale in questione, con la conseguente fissazione della nuova udienza. Anche questa istanza difensiva non può essere accolta, per le seguenti ragioni. Nessun avviso andava notificato personalmente al Ceci, non essendo prevista la possibilità per quest'ultimo di partecipare alla camera di consiglio, all'esito della quale la Corte di Cassazione deve decidere sulla richiesta di remissione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, con condivisibile arresto, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, comma secondo, 111, 117 Cost. e 6 CEDU - dell'art. 48, c.p.p., nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di Cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito. In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori (cfr. Cass. Sez., 6, Sentenza n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 255374). Orbene nel caso in esame nessuna violazione del diritto del contraddittorio si è verificata per il Ceci, in quanto, da un lato, quest'ultimo era a conoscenza, come appare evidente, della data di celebrazione dell'udienza camerale dove sarebbe stata discussa la sua istanza di remissione, tanto da provvedere per tempo alla nomina di un difensore di fiducia in data utile anche per l'eventuale presentazione di memorie, ai sensi dell'art. 127, co. 2, c.p.p.; dall'altro, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di essere compiutamente edotto del contenuto della requisitoria scritta del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, al quale egli ha specificamente replicato con dovizia di argomentazioni nelle trenta pagine di cui consta l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (coevo alla nomina conferitagli dal Ceci), pervenuto a mezzo di posta elettronica certificata, significativamente intitolato "Memoria di replica". Sicché, non essendo stata in alcun modo impedita alla parte la possibilità di replicare alle osservazioni del pubblico ministero e di concludere, nessuna nullità, conseguente a una pretesa violazione del diritto al contraddittorio appare configurabile (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412; Cass., Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694). 3.1. Ciò posto, l'istanza di rimessione va dichiarata inammissibile per un motivo squisitamente formale. Come affermato, infatti, da tempo dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, la richiesta dell'imputato di rimessione del processo può essere depositata in cancelleria, sempre che la provenienza sia certificata mediante autenticazione della firma (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 39039 del 06/07/2012, Rv. 253720). Autenticazione che nel caso in esame, come si evince dal contenuto dell'istanza di rimessione in precedenza indicata difetta del tutto. Sulla base delle svolte considerazioni la richiesta formulata dal Ceci va, pertanto, dichiarata inammissibile, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.p.p., ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 4000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità della richiesta non consente di ritenere il Ceci immune da colpa nella determinazione della evidenziata ragione di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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