CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14572/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inpersona del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, elettivamente domiciliato in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce alcontroricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de lla Lombardia –sezione staccata di Brescia n. 442 2 / 67 / 20 1 5 , depositata il 12.10.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avvisidi rettifica,IVA, operazioni soggettivamente inesistenti - La curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva distinti ricors i avverso altrettanti avvis i di rettifica IVA per gli anni d’imposta 1995, 1996 e 1997, con i quali era stata recuperata l’IVA indebitamente detratta in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti e quella dovuta con riferimentoa fatture emesse senza l’applicazione di imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di false dichiarazioni di intento; - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brescia accoglieva i ricorsi riuniti annullando gli avvisi impugnati; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commission e tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che : -l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito elementi per dimostrare né che le fatture erano relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, avendo peraltro constatato la regolare tenuta della contabilità della società contribuente, nè che quest’ultima fosse consapevoledella falsità delle dichiarazioni di intento ; -l ’Age nzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -la curatela del [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19, 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio , posto che, una volta provata, anche in via presuntiva, la natura di cartiera del soggetto apparentemente cedente, spettava alla contribuente provarel’esistenza soggettiva dell’operazione o il proprio incolpevole affidamento, a nulla rilevando la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti effettuati; allo stesso modo, con riferimento alle false dichiarazioni d’intento, emesse dalle società cartiere, spettava alla Bitcomp provare la mancanza di consapevolezza della loro falsità; -il motivo è fondato; - preliminarmente va disattesa l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del motiv o , in quanto volt o ad ottenere un ulteriore esame delle emerge istruttorie, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma astratto delle citate disposizioni, laddove la CTR ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto all'onere di prova su di esso gravante per contestare la inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate e la imponibilità di quelle ritenute esenti; - la censura investe , in primo luogo, la questione della detraibilità dell’IVA nel caso di fatturazione per operazioni inesistenti e riguarda sia l’oggetto della prova dell’inesistenza soggettiva di dette operazioni sia il riparto dell’onere probatorio tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente; - nel caso di operazione soggettivamente inesistente l'I VA non è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass. n. 24426 del 2013); - poiché il diniego del diritto di detrazione costituisce un'eccezione al principio di neutralità dell'IVA che tale diritto costituisce, incombe sull'Amministrazione finanziaria provare , anche sulla base di presunzioni, che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione (e segnatamente: che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta), mentre spetterà al contribuente, una volta raggiunta questa prova, fornire la prova contraria ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass. 20.04.2018, n. 9851); - per quanto riguarda la consapevolezza del cessionario, invece, occorre rilevare che, se a quest’ultimo non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell'operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione (Cass. 2.12.2015, n . 24490): - nei casi di operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare, strutturalmente poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, può essere soddisfatto già con la dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire laprova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. 21.04.2017, n. 10120), dimostrandodi avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass.20.07.2020, n. 15369); - anche per quanto riguarda il rec upero dell’IVA sulle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, deve evidenziarsi che, in presenza di dichiarazione d'intentoideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo dei relativi requisiti, occorre che il contribuente cedente dimostri l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione del regime di non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere (Cass. 5.10.2016, n. 19896); - il giudice del gravame non ha seguito i principi sopra indicati, non avendo considerato, unitamente alle dichiarazioni rese da terzi, il valore sintomatico degli altri elementi indicati dall’Amministrazione finanziaria nell’atto impositivo (e richiamati, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso), quali, a titolo meramente esemplificativo, la riconducibilità, al medesimo gruppo societario, della società che forniva i beni alla contribuente e di quell a che poi li acquistava in esenzione di imposta emettendo le false dichiarazioni di intento, l’omessa presentazione da parte delle predette società delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, l’emissione, da parte di una delle società fornitrici, di fatture anche dopo la cessazione dell’attività; - al contrario , la CTR ha erroneamente valorizzato la regolarità della contabilità della società contribuente, che, invece, non assume alcun rilievo, in quanto si tratta di circostanza compatibile con la frode, vista la facile falsificazione di detta documentazione (Cass.6 24.09.2014, n. 20059), alterando così, di fatto, le regole di ripartizionedell’onere probatorio gravanti sulle parti ; - in conclusione, i l ricorso va accolt o , con conseguente cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame alla C orte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria