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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22874/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 28112/1981 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 21/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Gip del locale Tribunale, esclusa la recidiva, rideterminava in anni quattro,mesi due di reclusione ed euro 1400,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e porto d'arma bianca. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato ex art. 4 L. 110/75 e alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen.; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il vizio di motivazione in ordine al reato ex art. 4 L. 110/75

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti a seguito dell'intervenuta rinunzia ai motivi di merito e alla limitazione della devoluzione al trattamento sanzionatorio.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448).

Deve aggiungersi che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche dei motivi attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 271750; n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 28112/1981 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 21/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Gip del locale Tribunale, esclusa la recidiva, rideterminava in anni quattro,mesi due di reclusione ed euro 1400,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e porto d'arma bianca. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato ex art. 4 L. 110/75 e alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen.; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il vizio di motivazione in ordine al reato ex art. 4 L. 110/75 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti a seguito dell'intervenuta rinunzia ai motivi di merito e alla limitazione della devoluzione al trattamento sanzionatorio. Questa Corte ha in più occasioni precisato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). Deve aggiungersi che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche dei motivi attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 271750; n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]