CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97-45144/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo le ricorrenti omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, correttamente qualificando il fatto di rapina contestata (punto sul quale impingono i motivi di ricorso sovrapponibili per entrambi i ricorrenti), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza in fatto della consumata sottrazione dei preziosi) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dalle ricorrenti, avendo la persona offesa dichiarato di aver subito la violenza degli imputati (che hanno anche privato la stessa p.o. della libertà personale per tempo ragguardevole e non esattamente funzionale alla consumazione della rapina) ben prima della sottrazione della res. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina propria, giacché la violenza è stata usata proprio per guadagnare il possesso della cosa da sottrarre. 1.3. Del pari è a dirsi per il trattamento circostanziale, in ragione della funzionalità delle lesioni rispetto al risultato patrimoniale prospettato dagli agenti e per le stesse lesioni aggravate dalla partecipazione plurale degli agenti. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o ti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]