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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 29310/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 maggio 2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la configurazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta consistita una resistenza passiva, non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, altresì, che il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato perché afferente al vizio di violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità, nonché smentita dalla copiosa giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043), come correttamente riconosciuto dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere( nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 maggio 2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la configurazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta consistita una resistenza passiva, non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, altresì, che il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato perché afferente al vizio di violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità, nonché smentita dalla copiosa giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043), come correttamente riconosciuto dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere( nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris