Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 11985/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15328/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 39349/2022 depositata il31/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.12.92, ricorre per cassazione avverso il decreto emesso in data 30.01.23 dal Giudice di Pace di Roma, depositato in cancelleria in data 31.01.23, proc. n. 39349/2022 r.g. –con il quale il giudicante ha deciso sul ricorso, promosso ex art. 13 comma 8 D. L.vo 286/98 dall'odierno ricorrente avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Roma in data 29.09.22.Con tale provvedimento il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso.

Questi i fatti del giudizio.

In data 06.08.2020, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a controllo da personale della Questura di Roma e, all’esito, era destinatario di decreto di espulsione (all. 7 ricorso primo grado), emesso ex artt. 13 e 14 D. L.vo 286/98.Decreto che veniva annullato dal Giudice di Pace di Roma, Dr.

Pilato, con decreto del 18.07.2022 (all. 8 ricorso primo grado).

In data 29.08.2022, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a controllo da personale della Questura di Roma e, all’esito, era destinatario del successivo decreto di espulsione qui impugnato.

Il ricorso è relativo a decreto di espulsione ex art. 14, comma 5 ter d.lgs. n. 286/1998. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ed il Ministero dell’Interno non hanno spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c,p.c., omessa pronuncia sulla eccezioni formulate a verbale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) Violazione degli artt. 166 c.p.c. e art. 18 comma 6 D. L.vo 150 del 2011, con conseguente inutilizzabilità dell’atto di costituzione e di tutte le affermazioni in esso riportate, utilizzate dal Giudice quale motivazione principale del rigetto.

Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 18 comma 6 D. L.vo 150/11 “L’autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati”.Nel giudizio di merito si costituiva, con atto del 16.11.22, l’[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Roma, e non la Prefettura. 3) Violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 19 D. L.vo 286/98; violazione, sotto altro profilo, dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

Il decreto di espulsione di cui si discute, in relazione al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 19 D. L.vo 286/98, è così motivato:“considerato che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciata un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano nè ricorrono i presupposti di cui all’art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni”.

Con il motivo n. 1.2 del ricorso, era stata eccepita la violazione dell’ art. 19 comma 1.1 D. L.vo 286/98, sulla base delle seguenti argomentazioni: “L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto, ai fini dell'adozione della misura espulsiva, delle relazioni sociali ed affettive instaurate in Italia e della costituzione di un nucleo familiare”.

Il primo motivo (violazione art. 112 c.p.c.) è inammissibile.

Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 321; Cass., 06/12/2004, n. 22860).

Il secondo motivo è inammissibile, essendo dedotta la violazione di una norma processuale (l'art. 18, comma 6, cit.), la quale, peraltro, non comporta nullità del provvedimento finale del giudice, ma soltanto la nullità dell'attività processuale svolta dal funzionario non legittimato, onde non è configurabile neppure il vizio di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. 12710/2016).

Il terzo motivo (legami familiari) è fondato.

Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comportiuna violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine (Cass. 22508/2023).

Nel caso di specie, il GDP, pur avendo fatto riferimento alla relazione instaurata in Italia dal richiedente con una donna italiana, con la quale convive, al fatto che il medesima risiede in Italia e lavora come magazziniere, come da documentazione allegata, non ha tenuto conto di tali elementi , limitandosi ad un riferimento del tutto generico ‒ anche sotto il profilo temporale ‒ ad una denuncia per violenza a pubblico ufficiale e ad una violenza, non meglio specificata, alla stessa compagna.

Il provvedimento tace, poi, del tutto in ordine all'esistenza di legami familiari, culturali e sociali dello straniero con il suo paese d'origine.

Per quanto sopra deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due, cassato con rinvio il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15328/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 39349/2022 depositata il31/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.12.92, ricorre per cassazione avverso il decreto emesso in data 30.01.23 dal Giudice di Pace di Roma, depositato in cancelleria in data 31.01.23, proc. n. 39349/2022 r.g. –con il quale il giudicante ha deciso sul ricorso, promosso ex art. 13 comma 8 D. L.vo 286/98 dall'odierno ricorrente avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Roma in data 29.09.22.Con tale provvedimento il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso. Questi i fatti del giudizio. In data 06.08.2020, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a controllo da personale della Questura di Roma e, all’esito, era destinatario di decreto di espulsione (all. 7 ricorso primo grado), emesso ex artt. 13 e 14 D. L.vo 286/98.Decreto che veniva annullato dal Giudice di Pace di Roma, Dr. Pilato, con decreto del 18.07.2022 (all. 8 ricorso primo grado). In data 29.08.2022, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a controllo da personale della Questura di Roma e, all’esito, era destinatario del successivo decreto di espulsione qui impugnato. Il ricorso è relativo a decreto di espulsione ex art. 14, comma 5 ter d.lgs. n. 286/1998. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ed il Ministero dell’Interno non hanno spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c,p.c., omessa pronuncia sulla eccezioni formulate a verbale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) Violazione degli artt. 166 c.p.c. e art. 18 comma 6 D. L.vo 150 del 2011, con conseguente inutilizzabilità dell’atto di costituzione e di tutte le affermazioni in esso riportate, utilizzate dal Giudice quale motivazione principale del rigetto. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Ai sensi dell’art. 18 comma 6 D. L.vo 150/11 “L’autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati”.Nel giudizio di merito si costituiva, con atto del 16.11.22, l’[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Roma, e non la Prefettura. 3) Violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 19 D. L.vo 286/98; violazione, sotto altro profilo, dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Il decreto di espulsione di cui si discute, in relazione al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 19 D. L.vo 286/98, è così motivato:“considerato che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciata un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano nè ricorrono i presupposti di cui all’art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni”. Con il motivo n. 1.2 del ricorso, era stata eccepita la violazione dell’ art. 19 comma 1.1 D. L.vo 286/98, sulla base delle seguenti argomentazioni: “L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto, ai fini dell'adozione della misura espulsiva, delle relazioni sociali ed affettive instaurate in Italia e della costituzione di un nucleo familiare”. Il primo motivo (violazione art. 112 c.p.c.) è inammissibile. Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 321; Cass., 06/12/2004, n. 22860). Il secondo motivo è inammissibile, essendo dedotta la violazione di una norma processuale (l'art. 18, comma 6, cit.), la quale, peraltro, non comporta nullità del provvedimento finale del giudice, ma soltanto la nullità dell'attività processuale svolta dal funzionario non legittimato, onde non è configurabile neppure il vizio di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. 12710/2016). Il terzo motivo (legami familiari) è fondato. Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comportiuna violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine (Cass. 22508/2023). Nel caso di specie, il GDP, pur avendo fatto riferimento alla relazione instaurata in Italia dal richiedente con una donna italiana, con la quale convive, al fatto che il medesima risiede in Italia e lavora come magazziniere, come da documentazione allegata, non ha tenuto conto di tali elementi , limitandosi ad un riferimento del tutto generico ‒ anche sotto il profilo temporale ‒ ad una denuncia per violenza a pubblico ufficiale e ad una violenza, non meglio specificata, alla stessa compagna. Il provvedimento tace, poi, del tutto in ordine all'esistenza di legami familiari, culturali e sociali dello straniero con il suo paese d'origine. Per quanto sopra deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due, cassato con rinvio il provvedimento impugnato. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giud
Decreto Cassazione n. 11985/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris