CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 35631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11319/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 403, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 11730/2016 R.G. e proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA], 262, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA - SEZ.DIST.FOGGIAn. 2294/ 26/ 15 depositata i l 05/11/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 2294/26/15del 05/ 11 /201 5 , la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione distaccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Galano) e rigettava gli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) e dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti del la sentenza n. 279 /0 4 /13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008; 1.1. c ome si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1.2. la CTR rigettava gli appelli proposti evidenziando che: a) l’appello incidentale di Equitalia era inammissibile perché tardivamente proposto; b) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi tempestivo; c) l’Amministrazione finanziaria era incorsa in decadenza per violazione del termine di cui all’art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con assorbimento di ogni altro ulteriore rilievo; d) la sentenza impugnata aveva immotivatamente compensato le spese di lite, che dovevano essere riconosciute in favore della società contribuente; 2. avverso la sentenza di appello Equitalia e AE proponeva no separati ricorsiper cassazione, affidati entrambi a tre motivi; 3. Galano resisteva con controricorsounicamente nel procedimento n. 11730/2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 11730/2016 al procedimento n. 11319/2016, trattandosi di separati ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza della CTR; 1.1. a seguito della riunione il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], previamente notificato, assume la qualifica di ricorso principale, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] assume la qualifica di ricorso incidentale; 2. sempre in via preliminare, la decisione sul ricorso n. 11319/2016 impone l’esame del fascicolo d’ufficio, del quale va disposta l’acquisizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria del