CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 08378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso32575-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2271/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrente, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 15:03, [OSCURATO:PERSONA] S.A. vendeva allo scoperto n. 35.077 azioni di Banca IFIS, su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo medio di € 9,83 per un importo complessivo di € 344.933,19. Contestualmente, [OSCURATO:PERSONA] S.A. chiedeva e otteneva da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] un prestito per titoli per il medesimo numero di azioni. Il giorno successivo, 4.10.2013, [OSCURATO:PERSONA] S.A. acquistava n. 35.077 azioni di Banca IFIS, su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo medio di € 9,24 perun importo complessivo di € 324.062,37. In tal modo, all’esito dell’operazione di vendita e riacquisto realizzava un profitto di € 20.870,82. A partire dalle ore 13:00 del 3.10.2013 [OSCURATO:PERSONA], operatore del sales desk di Intermonte SIM era a conosce nza dell’informazione privilegiata concernente il collocamento delle azioni di Banca IFIS e l’ha comunicata, alle ore 17:41, a [OSCURATO:PERSONA], esponente di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era in contatto per averlo in precedenza inserito in una mailing list di investitori. Con deliberazione n. 19887 del 15.2.2017 Consob contestava a [OSCURATO:PERSONA] l’abuso di informazione privilegiata, irrogando a carico della predetta società, quale responsabile in solido, la sanzione pecuniaria di € 140.000. Con la sentenza impugnata, n. 2271/2019, la Corte di Appello di Roma accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, annullandolo. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Consob, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, ambo le parti hanno depositato memoria. Il P.Gha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, l’autorità ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 187-ter, comma 4, T.U.F., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la commissione dell’illecito di abuso di informazione privilegiata per assenza della prova dell’effettiva trasmissione della notizia, senza rilevare che l’illecito è integrato anche dal semplice possesso dell’informazione stessa. Con il secondo motivo, Consob denunzia invece la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di rilevare la marcata anomalia, sotto il profilo della tempistica, della vendita del 3.10.2013, poiché essa era stata realizzata poco rima dell’annuncio al mercato del collocamento delle azioni di Banca IFIS. Ad avviso dell’autorità ricorrente, il possesso dell’informazione privilegiata da parte dello Iannone ed il rapporto di conoscenza documentato tra quest’ultimo e l’Allocco erano elementi sufficienti a far presumere che l’informazione privilegiata fosse stata, in concreto, trasmessa e comunque utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta invece la falsa applicazione degli artt. 187-bis T.U.F., 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della prova presuntiva del possesso, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell’informazione privilegiata di cui è causa, applicando un criterio logico differente da quello della ragionevole probabilità, indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Le tre censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate. La sentenza impugnata da atto che il provvedimento impugnato si fondava soltanto su elementi indiziari, rappresentati: a)dalla circostanza che la vendita di azioni di Banca IFIS eseguita da [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta meno di tre ore prima dell’annuncio della collocazione sul mercato di azioni del predetto istituto bancario; b)dalla circostanza che la vendita era stata posta in essere con finalità speculativa ribassista, tanto che il giorno immediatamente successivo era stato disposto il riacquisto del medesimo numero di azioni vendute, con realizzazione di un profitto dipendente dagli effetti prodotti, sul prezzo di mercato delle azioni Banca IFIS, dalla procedura di collocamento oggetto dell’informazione privilegiata; c) dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva saputo fornire motivazioni specifiche a sostegno dell’operazione di vendita e riacquisto di cui di discute (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). La Corte capitolina afferma, in proposito, che il ricorso all’istituto della presunzione, per desumere un fatto ignoto da un fatto noto, pur non richiedendo che l’esistenza del fatto ignoto costituisca l’unica conseguenza possibile di quello noto, è tuttavia consentito a condizione che “… dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica, sicché il Giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. sez. lav. 5 febbraio 2014, n. 2632)” (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza). Su tale premessa, la Corte di Appello ritiene che il semplice inserimento di un nominativo in una mailing list non costituisca elemento sufficiente a dimostrare l’effettivo trasferimento di una informazione privilegiata, in assenza di ulteriori riscontri in relazione all’esistenza di contatti tra la persona in possesso dell’informazione privilegiata e quella alla quale la stessa sarebbe stata comunicata. Tanto più che, nel caso di specie, lo Iannone aveva trasmesso l’informazione sul collocamento delle azioni Banca IFIS ai soggetti compresi nella mailing list di cui anzidetto solo alle ore 17:41, e dunque successivamente all’annuncio al mercato del collocamento, avvenuto alle ore 17:39 (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza). Trattasi di valutazione di merito, non utilmente sindacabile in sede di legittimità, che peraltro è coerente con i principi enunciati da questa Corte in tema di trasmissione dell’informazione privilegiata e di legittimità del ricorso al ragionamento presuntivo. In proposito, va ribadito infatti che “ In tema di abuso diinformazioni privilegiate ex art. 187 - bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, non esiste alcuna incompatibilità tra tale condotta ed il suo accertamento mediante presunzioni semplici, essendo, piuttosto, la prova presuntiva spesso l'unica che consenta di accertare il possessodelle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, di regola, con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell'insider trading attraverso prove orali è eventualità per lo più esclusa dalla naturale riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte della Consob, di quanti, vicini all'incolpato, potrebbero fornire preciseinformazioni al riguardo” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 12/05/2020, Rv.657699). Affinché sia realizzata la fattispecie illecita, dunque, è sufficiente dimostrare che l’informazione privilegiata fosse in possesso di un determinato soggetto, in funzione della sua qualifica o posizione, il quale abbia poi effettivamente operato sul mercato sfruttando la notizia ricevuta, indipendentemente da qualsiasi analisi relativa all’origine e alla provenienza dell’informazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24310 del 16/10/2017 , Rv. 645794). Il possesso, dunque, avrebbe dovuto essere dimostrato sussistere in capo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto inserito nell’organizzazione aziendale di [OSCURATO:PERSONA], che materialmente aveva eseguito l’operazione di vendita e riacquisto delle azioni Banca IFIS. E, sul punto, la Corte di Appello ha escluso tale prova, sul duplice presupposto che lo Iannone (che certamente era in possesso dell’informazione privilegiata) l’aveva trasmessa ai soggetti inseriti nella sua mailing list soltanto dopo l’annuncio del collocamento delle azioni Banca IFIS, e che non era stato dimostrato alcun ulteriore contatto tra lo Iannone e l’Allocco, in tempi antecedenti al fatto contestato (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza). Quanto sopra, conduce al rigetto del primo e secondo motivo. Né si configura, in concreto–con riferimento al terzo motivo– alcuna violazione del principio della ragionevole probabilità che, secondo questa Corte, presiede al ricorso al ragionamento presuntivo, posto che la Corte distrettuale ha espressamente fatto riferimento proprio al criterio suindicato (cfr. pag. 11 della sentenza). Con il quarto ed ultimo motivo, l’autorità ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare talune circostanze, evidenziate nell’atto di accertamento e irrogazione della sanzione amministrativa oggetto di impugnazione. In particolare: - il fatto che l’informazione privilegiata relativa al collocamento sul mercato delle azioni Banca IFIS era stata portata a conoscenza della forza vendita di Intermonte SIM (presso cui operava lo Iannone) alle ore 13:00 del 3 ottobre 2013 e che, nel pomeriggio dello stesso giorno, la società di intermediazione mobiliare aveva comunicato l’opportunità di investimento ai propri clienti; - il fatto che gli ordini di vendita siano stati impartiti da [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l’acquisizione dell’informazione, come suindicato, dalla forza vendita di Intermonte SIM. La censura è infondata. La circostanza che la notizia privilegiata fosse a conoscenza di Intermonte SIM non è rilevante, in sè, posto che l’operazione contestata non è stata eseguita da un soggetto che operava in detta società, ma da [OSCURATO:PERSONA]. L’ulteriore fatto che detta informazione sia stata trasmessa da Intermonte SIM, nella persona dello Iannone, ai soggetti inseriti nella sua mailing list, tra cui anche l’Allocco, che operava presso [OSCURATO:PERSONA], invece, è stato valutato dalla Corte di merito, ma ritenuto esso pure irrilevante, alla luce del fatto che la trasmissione della email aveva seguito, e non preceduto, l’annuncio al mercato del collocamento delle azioni Banca IFIS. Del pari, la Corte territoriale ha considerato la circostanza che gli ordini di vendita siano stati impartiti poche ore prima della notizia ufficiale del collocamento, ritenendola tuttavia non decisiva, in assenza della prova di un qualche contatto tra lo Iannone e l’Allocca, idoneo a far presumere l’intervenuta comunicazione, o comunque il possesso, in capo al secondo, dell’informazione privilegiata. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di c