Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36574/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 36810 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la decisione con la quale la Corte di appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di peculato, per essersi l'imputato appropriato della somma di 2.000 euro, ricevuta nella veste di addetto allo sportello di cassa dell'ufficio postale di Favignana.

Secondo il ricorrente la sentenza della Corte di cassazione sarebbe inficiata da un errore di fatto compiuto nella lettura e nella valutazione del c.d. giornale di fondo, documento acquisito ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. nel corso del giudizio di appello, che costituirebbe l'unica fonte di prova utilizzata nella soluzione della questione di diritto devoluta ed attinente alla riconducibilità del fatto al reato di peculato ovvero a quello di appropriazione indebita.

Si fa riferimento alla sentenza della Sesta Sezione della Corte n. 4471 del 2019 che, nell'annullare con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello, aveva evidenziato la necessità, ai fini della corretta qualificazione giuridica dei fatti, di stabilire a quale tipo di attività fosse ricollegato l'incasso della somma, poi oggetto di appropriazione, se cioè la condotta fosse stata commessa o meno nell'ambito di un'attività pubblicistica, e quindi, se l'imputato avesse rivestito la qualifica di pubblico agente.

La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, aveva disposto, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., l'esame del direttore dell'ufficio postale e, atteso l'esito incerto di detto esame, l'acquisizione dell'elenco di tutte le operazioni compiute per cassa dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè il giorno in cui il fatto si sarebbe verificato: a tal fine era stato acquisito il "giornale di fondo" (di cui si allega copia al ricorso).

In tale contesto, si sostiene, la Seconda Sezione della Corte di cassazione avrebbe affermato espressamente che l'appropriazione si sarebbe verificata al termine della giornata lavorativa ed avrebbe riguardato parte delle somme registrate contabilmente in entrata, senza, tuttavia, individuare l'operazione specifica connessa all'appropriazione: secondo la Corte, "poiché Palméari aveva effettuato molte operazione aventi ad oggetto la gestione del risparmio postale e la cassa era costituita almeno in parte da somme ricevute nel ruolo di incaricato di pubblico servizio", il fatto sarebbe riconducibile al reato di peculato.

Secondo il ricorrente invece detto giudizio sarebbe inficiato da un errore di fatto, atteso che dall'esame del c.d. giornale di fondo emergerebbe che le operazioni attinenti al risparmio postale, e dunque aventi valenza pubblicistica, sarebbero solo di prelevamento dalla raccolta e che la Corte invece si sarebbe erroneamente rapportata alle risultanze processuali "come se le stesse indicassero operazioni di versamento" (così il ricorso).

Si tratterebbe di un errore decisivo, atteso che senza di esso le condotte avrebbero dovuto essere ricondotte al reato di appropriazione indebita con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per difetto di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È utile fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.

Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni.Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez.

Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez.

Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Petrucci, Rv. 233963).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo"; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante.

3. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua manifesta infondatezza.

La Sesta Sezione della Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello per "la necessità, ai fini dell'esatto inquadramento giuridico del fatto per cui è processo, di stabilire a quale tipo di attività si ricolleghi l'incasso della somma oggetto di pacifica appropriazione ad opera dell'imputato....".

A seguito della decisione della Corte di appello, la Seconda Sezione, cui la questione era stata espressamente devoluta, senza fare riferimento al c.d. giornale di fondo, ha ritenuto che: a) "gran parte delle operazioni eseguite nel corso di quella giornata lavorativa si riferivano ad attività di raccolta e gestione del risparmio postale che si qualificano in senso pubblicistico; b) essendosi l'appropriazione compiuta "alla fine della giornata lavorativa", sarebbe stato inutile individuare la specifica operazione o le operazioni da cui era derivata la somma di duemila euro, oggetto di appropriazione; c) in ragione del fatto che la provvista era costituita anche da somme riferibili all'attività svolta "nel ruolo di incaricato di pubblico servizio", il fatto sarebbe riconducibile al reato di peculato; d) l'imputato non aveva un concreto interesse a dolersi atteso che, anche nel caso in cui la condotta fosse stata in parte riconducibile al reato di appropriazione indebita, nondimeno il peculato sarebbe stato sussistente.

Secondo la Corte di cassazione, l'appropriazione si sarebbe verificata anche in relazione ad un'attività in cui l'imputato, al di là del tipo di operazione in concreto compiuta (prelevamento o versamento), avrebbe maneggiato denaro in ragione della funzione pubblicistica del servizio postale e, quindi, avrebbe agito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

Dunque, nella specie, non si verte in una ipotesi di errore di fatto, atteso che non si tratta di una svista o di un equivoco derivante dalla lettura degli atti interni, ma, al più, di un errore valutativo, cioè di un errore sulla esatta portata dei presupposti giuridici della fattispecie incriminatrice , ma non di un errore percettivo nel senso delineato dalla Corte di cassazione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 36810 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la decisione con la quale la Corte di appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di peculato, per essersi l'imputato appropriato della somma di 2.000 euro, ricevuta nella veste di addetto allo sportello di cassa dell'ufficio postale di Favignana. Secondo il ricorrente la sentenza della Corte di cassazione sarebbe inficiata da un errore di fatto compiuto nella lettura e nella valutazione del c.d. giornale di fondo, documento acquisito ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. nel corso del giudizio di appello, che costituirebbe l'unica fonte di prova utilizzata nella soluzione della questione di diritto devoluta ed attinente alla riconducibilità del fatto al reato di peculato ovvero a quello di appropriazione indebita. Si fa riferimento alla sentenza della Sesta Sezione della Corte n. 4471 del 2019 che, nell'annullare con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello, aveva evidenziato la necessità, ai fini della corretta qualificazione giuridica dei fatti, di stabilire a quale tipo di attività fosse ricollegato l'incasso della somma, poi oggetto di appropriazione, se cioè la condotta fosse stata commessa o meno nell'ambito di un'attività pubblicistica, e quindi, se l'imputato avesse rivestito la qualifica di pubblico agente. La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, aveva disposto, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., l'esame del direttore dell'ufficio postale e, atteso l'esito incerto di detto esame, l'acquisizione dell'elenco di tutte le operazioni compiute per cassa dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè il giorno in cui il fatto si sarebbe verificato: a tal fine era stato acquisito il "giornale di fondo" (di cui si allega copia al ricorso). In tale contesto, si sostiene, la Seconda Sezione della Corte di cassazione avrebbe affermato espressamente che l'appropriazione si sarebbe verificata al termine della giornata lavorativa ed avrebbe riguardato parte delle somme registrate contabilmente in entrata, senza, tuttavia, individuare l'operazione specifica connessa all'appropriazione: secondo la Corte, "poiché Palméari aveva effettuato molte operazione aventi ad oggetto la gestione del risparmio postale e la cassa era costituita almeno in parte da somme ricevute nel ruolo di incaricato di pubblico servizio", il fatto sarebbe riconducibile al reato di peculato. Secondo il ricorrente invece detto giudizio sarebbe inficiato da un errore di fatto, atteso che dall'esame del c.d. giornale di fondo emergerebbe che le operazioni attinenti al risparmio postale, e dunque aventi valenza pubblicistica, sarebbero solo di prelevamento dalla raccolta e che la Corte invece si sarebbe erroneamente rapportata alle risultanze processuali "come se le stesse indicassero operazioni di versamento" (così il ricorso). Si tratterebbe di un errore decisivo, atteso che senza di esso le condotte avrebbero dovuto essere ricondotte al reato di appropriazione indebita con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per difetto di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È utile fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni.Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Petrucci, Rv. 233963). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo"; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante. 3. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua manifesta infondatezza. La Sesta Sezione della Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello per "la necessità, ai fini dell'esatto inquadramento giuridico del fatto per cui è processo, di stabilire a quale tipo di attività si ricolleghi l'incasso della somma oggetto di pacifica appropriazione ad opera dell'imputato....". A seguito della decisione della Corte di appello, la Seconda Sezione, cui la questione era stata espressamente devoluta, senza fare riferimento al c.d. giornale di fondo, ha ritenuto che: a) "gran parte delle operazioni eseguite nel corso di quella giornata lavorativa si riferivano ad attività di raccolta e gestione del risparmio postale che si qualificano in senso pubblicistico; b) essendosi l'appropriazione compiuta "alla fine della giornata lavorativa", sarebbe stato inutile individuare la specifica operazione o le operazioni da cui era derivata la somma di duemila euro, oggetto di appropriazione; c) in ragione del fatto che la provvista era costituita anche da somme riferibili all'attività svolta "nel ruolo di incaricato di pubblico servizio", il fatto sarebbe riconducibile al reato di peculato; d) l'imputato non aveva un concreto interesse a dolersi atteso che, anche nel caso in cui la condotta fosse stata in parte riconducibile al reato di appropriazione indebita, nondimeno il peculato sarebbe stato sussistente. Secondo la Corte di cassazione, l'appropriazione si sarebbe verificata anche in relazione ad un'attività in cui l'imputato, al di là del tipo di operazione in concreto compiuta (prelevamento o versamento), avrebbe maneggiato denaro in ragione della funzione pubblicistica del servizio postale e, quindi, avrebbe agito in qualità di incaricato di pubblico servizio. Dunque, nella specie, non si verte in una ipotesi di errore di fatto, atteso che non si tratta di una svista o di un equivoco derivante dalla lettura degli atti interni, ma, al più, di un errore valutativo, cioè di un errore sulla esatta portata dei presupposti giuridici della fattispecie incriminatrice , ma non di un errore percettivo nel senso delineato dalla Corte di cassazione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 36574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris