CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11354/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 153 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate; Considerato invero che già il primo giudice (pag. 3 della sentenza di primo grado) evidenziava la presenza di due precedenti per analogo reato (evasione); che su tale aspetto nulla motivava il ricorrente in sede di richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con l'appello; che su tali precedenti la Corte di appello ha ritenuto di rigettare tale richiesta; che le doglianze difensive su tale punto sono manifestamente infondate (cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi: "l'applicazione della causa di non punibilità dovrà ritenersi preclusa nel momento in cui risultino a carico dell'autore almeno tre reati della stessa indole, avvinti fra loro dal nesso della continuazione"; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659: il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso