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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36236/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati in sede di cognizione.

Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella relativa ai reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R.n. 309 del 1990 di cui alla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 2017, irrevocabile il 15 ottobre 2019, per la quale è stata irrogata, in esito a giudizio abbreviato, la pena finale di diciannove anni e due mesi di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, applicato l'aumento per l'art. 81 cod. pen. in relazione ai reati giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 24 aprile 2018, irrevocabile il 24 ottobre 2019, che ha quantificato in cinque anni e quattro mesi di reclusione, così ridotta quella di otto anni di reclusione per il rito abbreviato; ha infine rideterminato la pena complessiva unica in ventiquattro anni, sei mesi di reclusione ed euro 60.000,00 di multa.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Brandimarte, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce il vizio di violazione degli art. 81, secondo comma, cod. pen. e 442 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva unica in ventiquattro anni, sei mesi di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, non ha considerato che entrambi i giudizi erano stati definiti con il rito abbreviato, sicché - trattandosi di riconoscimento di continuazione in executivis - avrebbe dovuto prima determinare la pena base di ciascun reato, quindi applicare l'aumento per la continuazione e, solo all'esito, operare la diminuzione di un terzo per il rito prescelto.

In tale modo, la Corte territoriale ha violato il disposto dell'art. 81 cod. pen., poiché non ha proceduto alla doverosa preventiva operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione.

Solo successivamente a tale operazione, sulla pena come determinata dal giudice della cognizione per il più grave dei reati, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate.

2. In relazione all'interrogativo sul quando operare la riduzione dovuta al giudizio abbreviato, nell'ambito di un computo del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento in executivis della continuazione fra più reati giudicati in forza di differenti pronunce, questa Corte ha affermato il principio secondo cui «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo, sull'intero in tal modo ottenuto, della diminuente per il rito abbreviato» (Cass., Sez.

I, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv 247616).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'operazione di calcolo della pena complessiva unica è corretta poiché il Giudice dell'esecuzione, partendo dalla pena relativa alla prima sentenza già diminuita per il rito (diciannove anni e due mesi di reclusione), ha disposto l'aumento per la continuazione nella misura di cinque anni e quattro mesi di reclusione, specificando che anche tale aumento è stato determinato previa diminuzione di 1/3 per il rito abbreviato prescelto.

Tale modus procedendi, portando, sul piano aritmetico stante la proprietà invariantiva dell'addizione, agli stessi risultati„ è certamente corretto.

Sicché sotto il profilo del quantum di pena il procedimento seguito dal giudice di merito non presenta alcun profilo di vizio.

3. Del pari infondata è l'ulteriore censura che la difesa muove all'ordinanza impugnata in punto di omessa operazione di scorporo, ricollegandola all'erronea parametrazione della pena unica.

3.1. E' ben vero che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

Si è tuttavia altresì chiarito che, nello :svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., tenuto a motivare, qualora - operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc:. pen. - intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, 1\locerino, Rv. 268735), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.

3.2. Nel caso in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di detti principi, posto che - dopo avere individuato il reato più grave richiamando la valutazione svolta nel «primo processo» - quanto ai criteri attraverso i quali è giunto all'individuazione dell'aumento ex art. 81 cod. pen., ha espressamente precisato (p. 2) «che la gravità del reato associativo e dei connessi reati-fine oggetto del processo Gentlemen (n.d.r. di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro), in seno al quale sono stati ricostruiti rifornimenti di ingenti quantitativi di droga e per i quali era stata comminata una pena di dieci anni e otto mesi di reclusione, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, non consentono di operare un aumento inferiore a quello sopra detto».

Tale motivazione resiste alla censura aspecifica svolta nel ricorso e, come già posto in rilievo, unicamente ancorata all'asserito e infondato errore nella parametrazione della pena unica complessiva.

4. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n„ 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati in sede di cognizione. Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella relativa ai reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R.n. 309 del 1990 di cui alla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 2017, irrevocabile il 15 ottobre 2019, per la quale è stata irrogata, in esito a giudizio abbreviato, la pena finale di diciannove anni e due mesi di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, applicato l'aumento per l'art. 81 cod. pen. in relazione ai reati giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 24 aprile 2018, irrevocabile il 24 ottobre 2019, che ha quantificato in cinque anni e quattro mesi di reclusione, così ridotta quella di otto anni di reclusione per il rito abbreviato; ha infine rideterminato la pena complessiva unica in ventiquattro anni, sei mesi di reclusione ed euro 60.000,00 di multa. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Brandimarte, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce il vizio di violazione degli art. 81, secondo comma, cod. pen. e 442 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva unica in ventiquattro anni, sei mesi di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, non ha considerato che entrambi i giudizi erano stati definiti con il rito abbreviato, sicché - trattandosi di riconoscimento di continuazione in executivis - avrebbe dovuto prima determinare la pena base di ciascun reato, quindi applicare l'aumento per la continuazione e, solo all'esito, operare la diminuzione di un terzo per il rito prescelto. In tale modo, la Corte territoriale ha violato il disposto dell'art. 81 cod. pen., poiché non ha proceduto alla doverosa preventiva operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione. Solo successivamente a tale operazione, sulla pena come determinata dal giudice della cognizione per il più grave dei reati, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. 2. In relazione all'interrogativo sul quando operare la riduzione dovuta al giudizio abbreviato, nell'ambito di un computo del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento in executivis della continuazione fra più reati giudicati in forza di differenti pronunce, questa Corte ha affermato il principio secondo cui «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo, sull'intero in tal modo ottenuto, della diminuente per il rito abbreviato» (Cass., Sez. I, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv 247616). Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'operazione di calcolo della pena complessiva unica è corretta poiché il Giudice dell'esecuzione, partendo dalla pena relativa alla prima sentenza già diminuita per il rito (diciannove anni e due mesi di reclusione), ha disposto l'aumento per la continuazione nella misura di cinque anni e quattro mesi di reclusione, specificando che anche tale aumento è stato determinato previa diminuzione di 1/3 per il rito abbreviato prescelto. Tale modus procedendi, portando, sul piano aritmetico stante la proprietà invariantiva dell'addizione, agli stessi risultati„ è certamente corretto. Sicché sotto il profilo del quantum di pena il procedimento seguito dal giudice di merito non presenta alcun profilo di vizio. 3. Del pari infondata è l'ulteriore censura che la difesa muove all'ordinanza impugnata in punto di omessa operazione di scorporo, ricollegandola all'erronea parametrazione della pena unica. 3.1. E' ben vero che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è tuttavia altresì chiarito che, nello :svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., tenuto a motivare, qualora - operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc:. pen. - intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, 1\locerino, Rv. 268735), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva. 3.2. Nel caso in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di detti principi, posto che - dopo avere individuato il reato più grave richiamando la valutazione svolta nel «primo processo» - quanto ai criteri attraverso i quali è giunto all'individuazione dell'aumento ex art. 81 cod. pen., ha espressamente precisato (p. 2) «che la gravità del reato associativo e dei connessi reati-fine oggetto del processo Gentlemen (n.d.r. di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro), in seno al quale sono stati ricostruiti rifornimenti di ingenti quantitativi di droga e per i quali era stata comminata una pena di dieci anni e otto mesi di reclusione, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, non consentono di operare un aumento inferiore a quello sopra detto». Tale motivazione resiste alla censura aspecifica svolta nel ricorso e, come già posto in rilievo, unicamente ancorata all'asserito e infondato errore nella parametrazione della pena unica complessiva. 4. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n„ 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 36236/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris