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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34432/2026

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d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Torino, per quanto quid’interesse, ha confermato quella pronunciata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indata 24 ottobre 2024, dal Tribunale di Vercelli che l’aveva condannato per piùreati in materia di armi (capi a., b. e c.) e per il reato, contestato al capo d., diminaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fatto quest’ultimo aggravatodall’uso di un arma poi rivelatasi “a salve” e – riconosciute le circostanzereato sub d. alla pena di 500,00 euro di multa.1.1.

Secondo la ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, richiamata persintesi da quella di appello, la sera del 6 giugno 2022 si verificò una lite tral'imputato [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], riferì che, mentre si trovava nella propriacamera, udì forti rumori provenienti dalla cucina.

Raggiunta la stanza, videl'imputato e la sorella discutere e notò la presenza di una pistola sul tavolo.

Hadichiarato che l’imputato prese l'arma, la caricò ("scarrellandola") e la puntòverso sua sorella.

Spaventato, chiamò immediatamente i Carabinieri.

In quelmomento l'imputato, sempre impugnando la pistola, gli chiese chi stessecontattando e, di fronte alla mancata risposta, pronunciò nei confronti dientrambi la frase: «adesso vi ammazzo a tutti e due».

Dopo l'episodio, lui e lasorella attesero in cortile l'arrivo dei militari; il teste affermò di averericonosciuto tra le armi ritirate dai Carabinieri la pistola utilizzata durante laminaccia.[OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esame dibattimentale, adottò un atteggiamentoche il Tribunale ha definito «oppositivo e reticente»; infatti, si limitò a riferire diuna banale discussione con il compagno, sostenendo più volte che «non erasuccesso niente», dichiarò di non sapere perché il fratello avesse chiamato iCarabinieri e negò che l'imputato avesse una pistola; inoltre, omiseripetutamente di rispondere alle domande del pubblico ministero e del Tribunale,comportamento che indusse il Collegio a interromperne l'escussione e atrasmettere gli atti alla Procura per le valutazioni di competenza.L’imputato nel corso del giudizio di primo grado rese dichiarazioni spontanee,con le quali confermò la discussione con la compagna, ma negò di avereminacciato quest’ultima o il fratello.

Sostenne che stava semplicementesmontando una pistola a salve perché vi era rimasto inceppato un colpo e cheaveva "scarrellato" l'arma soltanto per verificarne il funzionamento.

Aggiunse diavere poi riposto la pistola nella custodia e riportata nella camera da letto primadell'arrivo dei Carabinieri, ai quali l'aveva successivamente consegnata.Il Tribunale ha ritenuto pienamente attendibile la versione fornita daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone la coerenza, la logicità e l'assenza dicontraddizioni.

A sostegno della sua credibilità ha valorizzato il fatto che egliavesse richiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine, pur sapendo didetenere nella stessa abitazione armi e munizioni che avrebbero potutocomportargli conseguenze penali, conseguenze che infatti si verificarono aseguito del controllo.Al contrario, ha attribuito scarso rilievo alle dichiarazioni diCinzia [OSCURATO:PERSONA], giudicate inattendibili in ragione dell'atteggiamento reticente eoppositivo mantenuto durante l'esame testimoniale.

Parimenti, il Tribunale haritenuto non verosimile la versione dell'imputato, reputandola illogica.

Inparticolare, ha osservato che la spiegazione secondo cui la pistola sarebbe stataimpugnata esclusivamente per finalità di manutenzione e prova delfunzionamento costituiva un mero tentativo di ridimensionare la propriaresponsabilità e non trovava adeguato riscontro nelle risultanze processuali.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ribadito l’affermazione di responsabilitàdell’imputato per tutti i reati per cui vi era stata condanna, ha negato che i fattipotessero essere qualificati di particolare tenuità, infine ha confermato ladosimetria della pena, ivi compresa quella per il reato di minacce, anche quantoal giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche el’aggravante dell’uso dell’arma.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e lo affida a cinque motivi.2.1.

Con il primo lamenta l’inosservanza dell’articolo 192, comma 2, cod.proc. pen. e il vizio di motivazione quanto al reato di minaccia aggravata.I l G i u d i c e d i a p p e l l o , c o m e q u e l l o d i p r i m o g r a d o ,avrebberoimmotivatamente attribuito valore decisivo alle dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], nonostante i rapporti conflittuali esistenti con l’imputato, cheavrebbero fatto equivocare la presenza dell’arma che, infatti, non era“scarrellata” per intimorire la compagna nel corso della discussione, bensì permera manutenzione.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 133, 62-bis e 69cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanzecircostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui al secondo comma dell’art.612 cod. pen.Si duole di una motivazione insoddisfacente che ha trascurato il fatto che lapistola era “a salve”, sicché rispetto a tale condotta la pena irrogata èmanifestamente sproporzionata.2.3.

Con il terzo motivo denuncia la violazione del principio dell’affermazionedella responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio quanto al reato di minaccia.Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di considerareche le evidenze in atti consentivano di ricostruire la vicenda come una normalediscussione tra conviventi, amplificata dalle dichiarazioni interessate e mendacidi [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.con riferimento a tutti i reati per cui è condanna e il correlato vizio dimotivazione.Anche sotto questo profilo il ricorrente denuncia la sostanziale apparenzadella motivazione, evidenziando la circostanza che si trattava di armiregolarmente custodite, che l’omessa variazione del luogo di custodia ha naturameramente formale e che la minaccia è stata realizzata con un’arma caricata “asalve” e, dunque, con uno strumento privo di reale potenzialità lesiva.2.5.

Il quinto motivo torna ad aggredire la motivazione in punto di ribaditadosimetria della pena e di bilanciamento tra le attenuanti generiche el’aggravante ritenuta sussistente, lamentando il mancato ossequio dellagiurisprudenza di legittimità in materia.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ladeclaratoria d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il primo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamenteconsentiti siccome a-specifici, meramente reiterativi di analoghe censure,adeguatamente vagliate dal [OSCURATO:PERSONA] di appello e, comunque, manifestamenteinfondate.A confutazione della tesi alternativa dell’imputato, la Corte di appello ha datocredito – con motivazione scevra da aporia logiche – alle dichiarazioni del testeGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], fratello della compagna dell’imputato e loro convivente, secondocui [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una discussione con la donna, aveva “scarrellato” unapistola puntandola in direzione della donna e, dopo che egli aveva chiamato iCarabinieri, aveva rivolto a entrambi i fratelli la frase «adesso vi ammazzo tutti edue», sempre impugnando l’arma.La Corte territoriale si è fatta altresì carico di chiarire le ragioni per la qualiaveva trascurato la diversa versione fornita da [OSCURATO:PERSONA], chiarendo non soloche si trattava di dichiarazioni provenienti dalla compagna dell’imputato, masoprattutto perché la stessa – come emerge dalla deposizione del verbalizzante–aveva tenuto sin dall’inizio delle investigazioni un atteggiamento noncollaborativo e, in occasione della propria deposizione, era giunta finanche anegare una circostanza obiettivamente riscontrata, ossia l’esistenza della pistolache veniva non solo descritta dal fratello, ma anche ritrovata nell’abitazione.Il ragionamento dei Giudici di merito è, dunque, esaustivo e stringente nellasua consecuzione logica e si sottrae a censure rilevabili in questa sede,risultando conforme allo standard valutativo della prova testimoniale che s’ispiraal libero convincimento e che integra una questione di fatto non censurabile insede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affettada manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture; ipotesi quinon ravvisabile.Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nel caso in esame la Corteha reso una motivazione che ha certamente consentito l’attribuzione del reatoall'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado dicredibilità razionale che sussiste anche qualora le ipotesi alternative, purastrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nellerisultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normalerazionalità umana.Inoltre, osserva il Collegio, che – alla luce dell’operato apprezzamento dellaobiezioni del ricorrente, per vero limitate a una mera affermazione di maggioreplausibilità della versione alternativa fornita dall’imputato.3.

Privo di pregio è il quarto motivo di ricorso, concernente il ribadito diniegodell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., logicamente preliminare rispetto aquelli sulla dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA] di appello non ha – come si afferma nel ricorso – immotivatamenteescluso la particolare tenuità dei fatti contestati, ma ha considerato gli indici digravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla streguadell'art. 133 cod. pen., valorizzando la complessiva condotta come sunteggiatanella sentenza ossia, il numero delle armi e munizioni e la circostanza che lapistola, sebbene ”a salve”, era stata utilizzata per minacciare la compagna.Sotto altro profilo, va qui ribadito il principio secondo cui «In tema diparticolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individuaun limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenzaè demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativipresupposti mediante l'indicazione di elementi specifici» (Sez. 3, n. 13657 del16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02); ciò che il ricorrente non ha fatto,essendosi limitato a censurare il diniego della scriminante, senza indicareelementi realmente suscettibili di positiva valutazione.4.

A non miglior sorte sono destinate le censure riguardanti la dosimetriadella pena e, limitatamente al capo e., il diniego di un più favorevole giudizio divalenza delle già riconosciute attenuanti generiche.Anche sotto questo profilo, la Corte territoriale ha motivato congruamente,tale diverso apprezzamento.Sfugge, infatti, a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per ladeterminazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sulpunto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misuradella pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la leggegli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguitavalutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2,n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008,Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv. 259142).Analoghe considerazioni valgono per l’invocata prevalenza delle attenuantigeneriche, poiché la Corte di appello ha fatto buon governo del principio di dirittosecondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione,tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzionedell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv.245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450).

5. Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso dev’essere dichiaratoinammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Torino, per quanto quid’interesse, ha confermato quella pronunciata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indata 24 ottobre 2024, dal Tribunale di Vercelli che l’aveva condannato per piùreati in materia di armi (capi a., b. e c.) e per il reato, contestato al capo d., diminaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fatto quest’ultimo aggravatodall’uso di un arma poi rivelatasi “a salve” e – riconosciute le circostanzereato sub d. alla pena di 500,00 euro di multa.1.1. Secondo la ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, richiamata persintesi da quella di appello, la sera del 6 giugno 2022 si verificò una lite tral'imputato [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], riferì che, mentre si trovava nella propriacamera, udì forti rumori provenienti dalla cucina. Raggiunta la stanza, videl'imputato e la sorella discutere e notò la presenza di una pistola sul tavolo. Hadichiarato che l’imputato prese l'arma, la caricò ("scarrellandola") e la puntòverso sua sorella. Spaventato, chiamò immediatamente i Carabinieri. In quelmomento l'imputato, sempre impugnando la pistola, gli chiese chi stessecontattando e, di fronte alla mancata risposta, pronunciò nei confronti dientrambi la frase: «adesso vi ammazzo a tutti e due». Dopo l'episodio, lui e lasorella attesero in cortile l'arrivo dei militari; il teste affermò di averericonosciuto tra le armi ritirate dai Carabinieri la pistola utilizzata durante laminaccia.[OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esame dibattimentale, adottò un atteggiamentoche il Tribunale ha definito «oppositivo e reticente»; infatti, si limitò a riferire diuna banale discussione con il compagno, sostenendo più volte che «non erasuccesso niente», dichiarò di non sapere perché il fratello avesse chiamato iCarabinieri e negò che l'imputato avesse una pistola; inoltre, omiseripetutamente di rispondere alle domande del pubblico ministero e del Tribunale,comportamento che indusse il Collegio a interromperne l'escussione e atrasmettere gli atti alla Procura per le valutazioni di competenza.L’imputato nel corso del giudizio di primo grado rese dichiarazioni spontanee,con le quali confermò la discussione con la compagna, ma negò di avereminacciato quest’ultima o il fratello. Sostenne che stava semplicementesmontando una pistola a salve perché vi era rimasto inceppato un colpo e cheaveva "scarrellato" l'arma soltanto per verificarne il funzionamento. Aggiunse diavere poi riposto la pistola nella custodia e riportata nella camera da letto primadell'arrivo dei Carabinieri, ai quali l'aveva successivamente consegnata.Il Tribunale ha ritenuto pienamente attendibile la versione fornita daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone la coerenza, la logicità e l'assenza dicontraddizioni. A sostegno della sua credibilità ha valorizzato il fatto che egliavesse richiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine, pur sapendo didetenere nella stessa abitazione armi e munizioni che avrebbero potutocomportargli conseguenze penali, conseguenze che infatti si verificarono aseguito del controllo.Al contrario, ha attribuito scarso rilievo alle dichiarazioni diCinzia [OSCURATO:PERSONA], giudicate inattendibili in ragione dell'atteggiamento reticente eoppositivo mantenuto durante l'esame testimoniale. Parimenti, il Tribunale haritenuto non verosimile la versione dell'imputato, reputandola illogica. Inparticolare, ha osservato che la spiegazione secondo cui la pistola sarebbe stataimpugnata esclusivamente per finalità di manutenzione e prova delfunzionamento costituiva un mero tentativo di ridimensionare la propriaresponsabilità e non trovava adeguato riscontro nelle risultanze processuali.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ribadito l’affermazione di responsabilitàdell’imputato per tutti i reati per cui vi era stata condanna, ha negato che i fattipotessero essere qualificati di particolare tenuità, infine ha confermato ladosimetria della pena, ivi compresa quella per il reato di minacce, anche quantoal giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche el’aggravante dell’uso dell’arma.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e lo affida a cinque motivi.2.1. Con il primo lamenta l’inosservanza dell’articolo 192, comma 2, cod.proc. pen. e il vizio di motivazione quanto al reato di minaccia aggravata.I l G i u d i c e d i a p p e l l o , c o m e q u e l l o d i p r i m o g r a d o ,avrebberoimmotivatamente attribuito valore decisivo alle dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], nonostante i rapporti conflittuali esistenti con l’imputato, cheavrebbero fatto equivocare la presenza dell’arma che, infatti, non era“scarrellata” per intimorire la compagna nel corso della discussione, bensì permera manutenzione.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 133, 62-bis e 69cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanzecircostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui al secondo comma dell’art.612 cod. pen.Si duole di una motivazione insoddisfacente che ha trascurato il fatto che lapistola era “a salve”, sicché rispetto a tale condotta la pena irrogata èmanifestamente sproporzionata.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione del principio dell’affermazionedella responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio quanto al reato di minaccia.Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di considerareche le evidenze in atti consentivano di ricostruire la vicenda come una normalediscussione tra conviventi, amplificata dalle dichiarazioni interessate e mendacidi [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.con riferimento a tutti i reati per cui è condanna e il correlato vizio dimotivazione.Anche sotto questo profilo il ricorrente denuncia la sostanziale apparenzadella motivazione, evidenziando la circostanza che si trattava di armiregolarmente custodite, che l’omessa variazione del luogo di custodia ha naturameramente formale e che la minaccia è stata realizzata con un’arma caricata “asalve” e, dunque, con uno strumento privo di reale potenzialità lesiva.2.5. Il quinto motivo torna ad aggredire la motivazione in punto di ribaditadosimetria della pena e di bilanciamento tra le attenuanti generiche el’aggravante ritenuta sussistente, lamentando il mancato ossequio dellagiurisprudenza di legittimità in materia.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ladeclaratoria d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamenteconsentiti siccome a-specifici, meramente reiterativi di analoghe censure,adeguatamente vagliate dal [OSCURATO:PERSONA] di appello e, comunque, manifestamenteinfondate.A confutazione della tesi alternativa dell’imputato, la Corte di appello ha datocredito – con motivazione scevra da aporia logiche – alle dichiarazioni del testeGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], fratello della compagna dell’imputato e loro convivente, secondocui [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una discussione con la donna, aveva “scarrellato” unapistola puntandola in direzione della donna e, dopo che egli aveva chiamato iCarabinieri, aveva rivolto a entrambi i fratelli la frase «adesso vi ammazzo tutti edue», sempre impugnando l’arma.La Corte territoriale si è fatta altresì carico di chiarire le ragioni per la qualiaveva trascurato la diversa versione fornita da [OSCURATO:PERSONA], chiarendo non soloche si trattava di dichiarazioni provenienti dalla compagna dell’imputato, masoprattutto perché la stessa – come emerge dalla deposizione del verbalizzante–aveva tenuto sin dall’inizio delle investigazioni un atteggiamento noncollaborativo e, in occasione della propria deposizione, era giunta finanche anegare una circostanza obiettivamente riscontrata, ossia l’esistenza della pistolache veniva non solo descritta dal fratello, ma anche ritrovata nell’abitazione.Il ragionamento dei Giudici di merito è, dunque, esaustivo e stringente nellasua consecuzione logica e si sottrae a censure rilevabili in questa sede,risultando conforme allo standard valutativo della prova testimoniale che s’ispiraal libero convincimento e che integra una questione di fatto non censurabile insede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affettada manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture; ipotesi quinon ravvisabile.Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nel caso in esame la Corteha reso una motivazione che ha certamente consentito l’attribuzione del reatoall'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado dicredibilità razionale che sussiste anche qualora le ipotesi alternative, purastrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nellerisultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normalerazionalità umana.Inoltre, osserva il Collegio, che – alla luce dell’operato apprezzamento dellaobiezioni del ricorrente, per vero limitate a una mera affermazione di maggioreplausibilità della versione alternativa fornita dall’imputato.3. Privo di pregio è il quarto motivo di ricorso, concernente il ribadito diniegodell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., logicamente preliminare rispetto aquelli sulla dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA] di appello non ha – come si afferma nel ricorso – immotivatamenteescluso la particolare tenuità dei fatti contestati, ma ha considerato gli indici digravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla streguadell'art. 133 cod. pen., valorizzando la complessiva condotta come sunteggiatanella sentenza ossia, il numero delle armi e munizioni e la circostanza che lapistola, sebbene ”a salve”, era stata utilizzata per minacciare la compagna.Sotto altro profilo, va qui ribadito il principio secondo cui «In tema diparticolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individuaun limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenzaè demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativipresupposti mediante l'indicazione di elementi specifici» (Sez. 3, n. 13657 del16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02); ciò che il ricorrente non ha fatto,essendosi limitato a censurare il diniego della scriminante, senza indicareelementi realmente suscettibili di positiva valutazione.4. A non miglior sorte sono destinate le censure riguardanti la dosimetriadella pena e, limitatamente al capo e., il diniego di un più favorevole giudizio divalenza delle già riconosciute attenuanti generiche.Anche sotto questo profilo, la Corte territoriale ha motivato congruamente,tale diverso apprezzamento.Sfugge, infatti, a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per ladeterminazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sulpunto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misuradella pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la leggegli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguitavalutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2,n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008,Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv. 259142).Analoghe considerazioni valgono per l’invocata prevalenza delle attenuantigeneriche, poiché la Corte di appello ha fatto buon governo del principio di dirittosecondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione,tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzionedell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv.245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450).  5. Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso dev’essere dichiaratoinammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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