CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 23458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ORDINANZA sul ricorso 30615/2021proposto da: PUBLIVIDEO 2, s.r.l., in persona del legale rappres entante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso l’Ordine degli avvocati di Roma,rappresentata e difesa d all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., in persona del legale rappres entante p.t., elettivamente domiciliata pre sso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa, per procura sp eciale in atti ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 6288/2021 de lla Corte d’appello di Roma, pubblicata il 28.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 5.9.20 16 il Tribunale di Roma, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ingiunse alla [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . il pagamento della somma di euro 58.568,00 a titolo di compenso per i servizi espletati a favore della ingiunta in ragione dell’accordo che prevedeva: che fosse a carico della ricorrente la produzione e realizzazione del programma televisivo “guida alle spese” (comprensiva della conduzione televisiva e dellatrasmissione di tale programma sulla rete televisi va Odeon TV e su altre emittenti locali scelte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale se ne era affermata proprietaria); che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe avuto una partnership al 50% con la controparte , per cui ogni spesa e i guadagni relativi alla produzione delle puntate del suddetto programma si sarebbero dovutiripartire tra le due società per la metà ciascuna; che a fronte del procacciamento degli sponsor, ciascuna società avrebbe maturato il diritto a percepire il 20% dell’importoda loro elargito; che le somme incassate in virtù dei contratti pubblicitari sarebbero state fatturate alla [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . la quale avrebbe onorato quanto dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Sebbene l’accordo non fosse stato formalizzato, la ricorrente aveva adempiuto ai propri obblighi, reperendo sponsor e realizzando il predetto programma televisivo, andato in onda per 19 puntate su [OSCURATO:PERSONA] 2; che invece la [OSCURATO:SOCIETA]aveva pagato alla p artner contrattuale solo alcune fatture e non ne aveva onoratodue (la n.10 e la n.14 del 2016), e in parte una terza (la n.5/2016 ) per la somma complessiva oggetto d’ingiunzione.[OSCURATO:PERSONA] 2s.r.l. propose opposizione al decreto ingiuntivo, accolta dal Tribunale con sentenza del 12.12.2019, con revoca del decreto opposto, nella quale è stato osservato che circa la fattura 14/16 il conduttore [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato ai diritti alla sua immagine, come documentato da maile in ordine alle altre fatture non era stato provato il titolo del credito azionato. Con sentenza del 16.9.2021, la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in riforma della sentenza impugnata, rigettòl’opposizione, osservando che: la citazione era stata notificata nei termini, a seguito di rinnovazione dell’opposizione; l’esservi stato un inizio di esecuzione delle obbligazioni gravanti sull’appellata dimostrava che tra le parti vi fosse una reciproca fiducia sul rispetto degli impegni presi anche oralmente durante le trattative avvenute anche alla presenza di terzi; pertanto, era da ritenere che l’appellante avesse inizialmente dato adempimento alle proprieobbligazioni, per poi negarlo per quelle successive richieste dall’appellante sulla base delle fatture emesse; al riguardo, il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse eseguito il pagamento della fattura n. 4/16 consentiva di ritenere raggiunta la prova del rapporto contrattuale e dell’inadempimento delle successive fatture; a conferma di tali assunti militavano le risultanze della prova assunta in primo grado, in quanto sia l’esito dell’interrogatorio formale deferito al legale rappresentante dell’appellata, sia quello della testimonianza resa avevano confermato l’accordo indicato dall’appellante. La [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . ricorre in cassazione con due motivi , illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, illustrato da una prima memoria tempestiva del 23.6.2023 e da una seconda memoria tardiva del 28.6.2023, denunciante problemi tecnici nello scarico della memoria di controparte. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1352, 2581, 2721, 2725, c.c., 110 l. n. 633/41, per non aver la Corte d’appello ritenuto che l’accordo tra le parti richiedesse la forma scritta, laddove ha affermato che in relazione alla natura e alla qualità delle parti, il valore relativo non fosse d’entità tale da poter far presumere che le stesse si sarebbero accordate solo in presenza di una pattuizione formale consacrata in un testo scritto. Al riguardo, la ricorrente assume: che l’accordo stipulato per la produzione e la realizzazione del citato programma televisivo richiedeva la prova scritta ai sensi degli art t . 2581 c.c. e 110 l. n. 633/41, per cui la prova testimoniale era stata ammessa illegittimamente, non venendo in rilievo la fattispecie di cui all’art. 2724, n. 3 , c.c. (smarrimento del documento senza colpa del contraente); le parti avevano anche previsto di voler definire i loro accordi con contratto avente forma scritta ad substantiam, ex art. 1352 c.c.come desumibile da una mail inviata dal conduttore [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella quale era scritto che “era ormai il caso di formalizzare il nostro accordo in Partnership con la sottoscrizione del preliminare redatto sulla base dei nostri accordi che ti ho inviato di recente. Un successivo incontro tra legali definirà il contratto vero e proprio di collaborazione, ma intanto ritengo utile l’accettazione del preliminare”. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. , 1326, c.4, 1352,2697 c . c., nonché contraddittorietà della motivazione, per aver la Corte d’appello ritenuto provato il credito fatto valere dalla controparte sulla base delle sole fatture, considerando altresì la necessità della forma scritta dell’accordo. Nella memoria, la ricorrente allegaprovvedimento emesso dalla Corte d’appello nelle more del giudizio ex art. 373 c.p.c.(nota del 30.5.2023) che ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per motivi riguardanti il pericolo d’irrecuperabilità della somma ingiunta sulla base della visura camerale della controparte e del mancato deposito dei bilanci dal 2014 da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo èinammissibile. Invero, la Corte d’appello ha ammesso la prova testimoniale argomentando dall’art. 2721, c.1, c.c., senza nessun riferimento alla necessità dellaforma scritta che la ricorrente invoca sulla base dell’art. 110 dellalegge n. 633/41 che riguarda il contratto di trasmissione dei diritti d’autore, fattispecie che non risulta essereoggetto di causa. Tale questione apparenuova, non essendo stata introdotta nei gradi di merito. Infatti,qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Sez. 2, n. 20694 del 09/08/2018; Sez. 6- 1, n. 15430 del 13/06/2018 ; Sez. 1, n. 23675 del 18/10/2013).L’assunto della ricorrente appare comunque anche infondato, dato che il contratto per cui è causa si configura quale negozio atipico,analogo all’associazione in partecipazione, trattandosi di un accordo concluso fra le due imprese per produrre insieme un programma, condividere i costi e i profitti derivanti dai contributi degli sponsor . Anche la censura mossacon riferimento all’art. 1352 c . c . è parimenti inammissibile sia perché il patto sulla forma richiede necessariamente la forma scritta,sia perch é la deduzione attiene a questione nuova, mentre dagli atti emerge che le parti avevano inteso stipulare un accordo definitivo e che erastata prevista solo la riproduzione in forma scritta dell’accordo verbale già concluso, secondo l’accertamento in fatto operato dal giudice del merito. Il secondo motivo èinammissibile. Al riguardo, lasocietà ricorrente muove parimenti dalla questione della forma scritta ad substantiam, asserendo di aver contestato le fatture, ma non coglie la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, che si fonda sull’avvenuto pagamento senza contestazioni delle prime fatture e sul raggiungimento del la prova dell’accordo concluso , nei termini indicati dall’appellante, attraverso la prova testimoniale. Le spese seguono la soccombenza, liquidatecome in dispositivo . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.200,00oltre iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del c