CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33366/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 21/01/2022 che, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 04/04/2019, confermando l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. ed art. 73 D.P.R. n. 309/90. Al riguardo, il ricorrente, con un unico motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 7 del D.P.R. n. 309/90. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art 73 D.P.R. n. 309790 nonché all'entità della diminuzione di pena conseguentemente apportata. In particolare, la disposizione normativa in discorso prevede una circostanza attenuante, avente riguardo alla collaborazione dell'autore del delitto di cui ai commi 1 e 1 bis della medesima disposizione normativa, il cui riconoscimento può determinare una riduzione delle pene previste per i reati in materia di stupefacenti dalla metà ad un terzo. Ebbene, la Corte territoriale, ritenendo configurata l'attenuante in discorso, ha stimato congruo determinare il quantum della riduzione nella metà sulla scorta della valutazione in ordine all'apporto dichiarativo fornito dall'imputato al ritrovamento occultato, che ha ritenuto "oggettivamente limitato" rispetto a quello che il prevenuto avrebbe potuto complessivamente fornire (pag. 3 della pronuncia impugnata). In tale prospettiva, rileva precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Pertanto, anche la pretesa violazione di legge risulta manifestamente infondata, in quanto dalla disamina della pronuncia oggetto di gravame si rileva la corretta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/90. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle