CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1971
Cassazione n. 13210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1971 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con sentenza del 26 marzo 2025, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (residuo capo B dell'imputazione); che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza; che, con un primo motivo, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 495 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'ordinanza - confermata dal giudice d'appello - con cui il Tribunale aveva dichiarato la difesa decaduta dalla prova, nonché per avere la Corte di merito rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; che, in secondo luogo, la difesa lamenta violazione dell'art. 42 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, nonostante fosse emerso che il ricorrente avesse emesso fatture di vendita intestate ad una società commerciale regolarmente iscritta e operativa, circostanza che - secondo la prospettazione difensiva - escluderebbe l'intenzione del ricorrente di occultare l'attività di impresa; nonché, lo stesso avesse dichiarato di aver consegnato documenti contabili al proprio consulente, dott. [OSCURATO:PERSONA]; che, con un terzo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo, con il quale la difesa lamenta la compromissione del diritto alla prova e del contraddittorio, nonché la lesione del diritto di difesa per avere il giudice di merito dichiarato la decadenza dalla prova, è manifestamente infondato; che, secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Rv. 279758 - 01; Sez. 2, n. 14439 del 27/02/2013, Rv. 255548 - 01); si è anche affermato che la mancata citazione del teste per l'udienza consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza, per la concludenza del comportamento del richiedente in termini di rinuncia implicita alla prova o per la ingiustificata dilazione dei tempi della decisione, debba dichiararsi la revoca 2della ordinanza di ammissione della testimonianza (Sez. 6, n. 26185 del 21/05/2025, Rv. 288473 - 01); che, nel caso di specie, risulta dagli atti che all'udienza del 19/09/2022, riservata all'esame dei testi della difesa e all'esame dell'imputato, il teste [OSCURATO:PERSONA] non era presente e che non veniva prodotta prova della tempestiva citazione; che, nondimeno, la difesa era stata autorizzata a citare nuovamente il teste con diffida per l'udienza del 19/12/2022, alla quale però il difensore non era comparso e, ancora una volta, non era stata documentata la citazione del teste; che, pertanto, il Tribunale, aveva legittimamente dichiarata la decadenza dalla prova, confermata dalla Corte di appello, anche per motivi di economia processuale; che, in ogni caso, secondo la corretta valutazione del giudice di merito, il teste avrebbe dovuto riferire circostanze relative alla consegna delle scritture contabili, ovvero fatti già ammessi dalla difesa, con dichiarazioni di natura confessoria; che il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto oltre a risultare manifestamente infondato; che il giudice di merito ha motivato in modo corretto e logico circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di occultamente delle scritture contabili, evidenziando la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini IRPEF relative ai medesimi anni di imposta; che, in sede di interrogatorio di garanzia, il ricorrente aveva dichiarato di avere consegnato i documenti contabili al consulente [OSCURATO:PERSONA]; che, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, la linea difensiva dell'imputato ha sostanzialmente natura confessoria, perché, da un lato, ammette l'istituzione delle scritture contabili e dall'altro che le stesse erano state occultate; che il terzo motivo di doglianza è parimenti inammissibile, in quanto attiene alla pretesa limitata offensiva del reato, correttamente esclusa dai giudici di merito con motivazione congrua; che, in particolare, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. è stata negata valorizzando l'entità rilevante" delle somme evase e l'evidente offensività della condotta; circostanze che escludono la possibilità di qualificare il fatto come di particolare tenuità; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 3procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M