Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38219/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2018 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha - per quanto di interesse in questa sede- assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA], così riformando la sentenza di condanna di primo grado.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova, chiedendo la correzione dell'errore materiale in relazione alle statuizioni civili come disposte nella sentenza di primo grado e vizi motivazionali in relazione al risarcimento dei danni.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte, oltre ad essere generiche e a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, si sostanziano in una denunzia dì vizi motivazionali, non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Incomprensibili, poi, sono la richiesta di correzione di errore materiale e la denunzia di vizi motivazionali relativi alla sentenza di primo grado.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell mende.

Così d ciso n Roma, il 14maggio 2021 Il cons li ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2018 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha - per quanto di interesse in questa sede- assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA], così riformando la sentenza di condanna di primo grado. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova, chiedendo la correzione dell'errore materiale in relazione alle statuizioni civili come disposte nella sentenza di primo grado e vizi motivazionali in relazione al risarcimento dei danni. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, oltre ad essere generiche e a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, si sostanziano in una denunzia dì vizi motivazionali, non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. Incomprensibili, poi, sono la richiesta di correzione di errore materiale e la denunzia di vizi motivazionali relativi alla sentenza di primo grado. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell mende. Così d ciso n Roma, il 14maggio 2021 Il cons li ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38219/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris