CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 32727/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28384/2020 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 121/2020 pubblicata il 28/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Ventana, con ricorso depositato il 25/02/2003, propose avanti al Tribunale di Torino azione di accertamento negativo del credito vantato dall’I.N.P.S. per mezzo del verbale di accertamento del 09/05/2002 (contributi previdenziali e somme aggiuntive afferenti a cinque rapporti di lavoro subordinato). 2. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n.11546/2003, accolse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte d’appello di Torino, all’esito del gravame proposto da entrambe le parti di causa, dichiarò in parte prescritti i contributi pretesi dall’I.N.P.S. Questa Corte, con ordinanza n.10345/2008, rigettò ilricorso proposto dalla Ventana. 4. All’esito del giudizio di legittimità, l’ I.N.P.S., con diffida ad adempiere notificata il 16/05/2016, ha preteso il pagamento di quanto dovuto. Ventana ha eccepito la prescrizione quinquennale, non risultando il compimento di atti interruttivi dopo la notifica del verbale di accertamento. 5. Il Tribunale di Torino, nuovamente adito dalla Ventana, con la sentenza n.1600/2018, ha dichiarato estinto per prescrizione il credito di cui al verbale di accertamento del 2002. 6. La corte territoriale, con la sentenza in questa sede impugnata, ha rigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S., ritenendo la decorrenza del termine di prescrizione (senza interruzione né sospensione) nel corso del giudizio conclusosi con l’ordinanza n.10354/2008 di questa Corte, perché instaurato da Ventana con domanda di accertamento negativo del credito previdenziale vantato dall’I.N.P.S., e perché in quel giudizio I.N.P.S. «non ha esplicato alcuna pretesa o richiesta di adempimento ma si è limitato a formulare, come esposto dal primo giudice, conclusioni dirette alla reiezione del ricorso». 7. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, al quale Ventana resiste con controricorso, illustrato da memoria. 8. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.3 comma 9 della legge n.335/1995 e degli artt.2943, 2945, 2946 e 2953 cod. civ. 2. Il ricorrente deduce che la prescrizione è stata interrotta per effetto dell’instaurazione del giudizio nei confronti del verbale ispettivo dell’I.N.P.S.; e che le memorie difensive depositate dall’I.N.P.S. nel procedimento a quo «ben potevano aver valore di atto interruttivo della prescrizione, essendo necessario e sufficiente a tale fine che detti atti contengano la richiesta di rigetto delle domande avversarie». 3. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità, «la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 comma 2° c.c., in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2° c.c.» (Cass. 29/07/2021 n.21799 e succ. conff.). 4. La corte territoriale si è attenuta a questo principio di diritto perché ha proceduto a esaminare la richiesta dell’I.N.P.S. di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta da [OSCURATO:PERSONA], e all’esito di questo esame, ha ritenuto che «in concreto» I.N.P.S. «non (avesse)esplicato alcuna pretesa o richiesta di adempimento ma si è limitato a formulare, come esposto dal primo giudice, conclusioni dirette alla reiezione del ricorso». 5. Nel motivo di ricorso I.N.P.S. si è limitata a riproporre una serie di considerazioni generiche sul la possibilità di qualificare la memoria difensiva nel giudizio di accertamento negativo quale atto interruttivo della prescrizione, senza però confrontarsi in modo specifico con la qualificazione compiuta dalla corte territoriale. 6. Il motivo di ricorso si risolve dunque nella mera censura della qualificazione giuridica della memoria difensiva I.N.P.S. nel giudizio di accertamento negativo, così come compiuta dalla corte territoriale. Censura che però appare infondata, perché la corte territoriale ha escluso la sussistenza di cause di interruzione o sospensione della prescrizione in conformità dei principi di diritto stabiliti da questa Corte, peraltro richiamati. 7. Vale peraltro aggiungere che la sentenza n.10345/2008, con la quale questa Corte ha definito l’originario giudizio di accertamento negativo del credito previdenziale, non può essere qualificata quale sentenza di condanna ai sensi e per gli effetti dell’art.2953 cod. civ. 8. La sentenza n.10345/2008, nel rigettare il ricorso per cassazione proposto in quel procedimento da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ha determinato il passaggio in giudicato della (prima) sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, e dunque: a) l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed i cinque autisti; b) la declaratoria della prescrizione della obbligazione contributiva quanto a due dei cinque autisti. 9. L’accertamento irrevocabile compiuto dalla corte territoriale non afferisce ad un titolo esecutivo (cartella di pagamento, avviso di addebito), ma a un verbale di accertamento e notificazione, di per sé sprovvisto di efficacia esecutiva. Deve dunque escludersi che l’accertamento di cui trattasi abbia funzione esecutiva, e dunque deve escludersi la sua assimilabilità a una sentenza di condanna. 10. P.Q.M deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c