Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 29042/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IFIl FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. in anni 1 mesi 2 di reclusione e euro 800,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in concorso con altre due persone dei beni presenti all'interno dei locali dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha confermato la statuizioni con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e con cui aveva ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., ma ha ridotto la pena inflitta nei termini anzidetti.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 168 bis cod. pen e 464 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:SOCIETA] appello erroneamente aveva ritenuto che il reato contestato non rientrasse tra quelli per i quali era applicabile il predetto istituto e aveva ribadito la valutazione già espressa dal Tribunale in merito alla prognosi negativa in tema di ricaduta nel reato.

La difesa osserva, sotto il primo profilo, che il delitto di furto in abitazione rientra nell'elenco dei delitti di cui all'art. 550 comma 2 cod. proc pen., posto che tale articolo alla lett. f) contempla il delitto di furto aggravato a norma dell'art. 625 cod. pen., e, sotto il secondo profilo, che la valutazione in merito alla prognosi di futura astensione da reati avrebbe dovuto essere espressa dai giudici solo dopo l'elaborazione del programma da parte dell'U.E.P.E. e non già prima di detta elaborazione come invece era avvenuto nel caso di specie.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

La corte di appello nel rigettare la richiesta di riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen avrebbe adottato una motivazione insufficiente e non avrebbe tenuto conto della confessione dell'imputato e della sua situazione personale (documentata attività lavorativa e percorso di recupero) e nel rigettare la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen non avrebbe considerato che gli unici beni che i ladri si stavano accingendo a prelevare erano quelli ubicati sulla finestra ovvero tre bottiglie di vino e una cassetta di CD.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

La Corte, pur riducendo la pena rispetto a quella irrogata dal Tribunale, non aveva, tuttavia, adeguatamente motivato in ordine alla individuazione della pena sopra il minimo edittale, tenuto conto della giovane età dell'imputato, dell'atteggiamento collaborativo e della scarsa rilevanza dei precedenti a suo carico. 3.

Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha motivato il rigetto della richiesta di sospensione cori messa alla prova, come detto, sotto un duplice profilo, ovvero sia in ragione dei limiti di pena del delitto contestato, sia in ragione della prognosi in terra di ricaduta nel reato non favorevole per l'imputato.

2.1. Il primo argomento, come rilevato dal ricorrente, è errato in diritto.

Invero l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen. si applica ai reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché ai delitti di cui all'art. 550 comma 2 cod. proc. pen.

Il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., inserito nel codice penale nel 2001 corre fattispecie autonoma dì reato nella quale sono confluite le due fattispecie di furto aggravato dalla introduzione in abitazione e del furto c::on strappo, è punito con pena edittale massima superiore ai quattro anni, ma, per consolidato orientamento della corte di legittimità, rientra nell'elenco dei delitti contenuti nell'art. 550 comma 2, la cui lettera f men2:iona il delitto di furto comunque aggravato, per i quali si procede nelle forme della citazione diretta (Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017 dep.2018, Cipolletti, Rv. 272439; Sez. 5 n. 40489 del 5/11/2002, Zagami).

La stessa Corte di cassazione proprio da tale consolidato orientamento ha fatto anche discendere la conseguenza, per cui, anche ai fini della applicazione dell'istituto della messa alla prova, il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 550 comrna 2 cod. pen e come tale rientra fra quelli per i quali la sospensione è in astratto prevista: si tratta di interpretazione che tiene conto delle diverse epoche in cui le norme sono state emanate, del criterio sistematico e del principio del favor rei cui è ispirato l'istituto in esame, teso al reinserimento sociale del giudicabile, tramite lo svolgimento di attività di rilievo sociale e la prestazione di lavori di pubblica utilità (Sez. 5, n. 43958 del 12/05/2017, Verdicchio, Rv. 271610).

2.2. Ciò posto si osserva, tuttavia, che la Corte di Appello ha motivato il rigetto anche sulla base di un secondo argomento, che invece appare corretto e non si presta, pertanto, ad essere censurato.

I giudici, infatti, hanno confermato la decisione del Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di sospensione in ragione della prognosi di recidivanza formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La c:ensura del ricorrente , secondo cui tale valutazione avrebbe potuto essere compiuta solo all'esito dell'esame del programma e della verifica della sua idoneità sotto il profilo del reinserimento, è infondata.

Invero ai sensi dell'art. 464 quater comma 3, cod. proc. pen. la sospensione con messa alla prova è disposta se il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen, reputa idoneo il programma e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

E' la stessa disposizione di legge, dunque, a subordinare l'operatività dell'istituto ad una duplice valutazione favorevole in merito alla idoneità del programma ed alla prognosi di astensione da ulteriori reati e a prevedere, che laddove una delle due valutazioni abba esito negativo, la richiesta di sospensione debba essere rigettata.

Ne consegue che il giudice, qualora ritenga non sia Formulabile una prognosi di non recidivanza sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovrà rigettare la richiesta prima ancora che il programma trattamentale sia formulato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattereggia, Rv. 278602).2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). [OSCURATO:SOCIETA] Appello ha condiviso la motivazione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto non sussistessero elementi da valorizzare ai fini del contenimento della pena, giacchè la confessione dell'imputato era stata necessitata dalla sorpresa in flagranza e il rinvenimento di oggetti atti allo scasso indicava come l'azione furtiva fosse stata preordinata.

Gli argomenti utilizzati soddisfano i parametri di esaustività, non contraddittorietà e non manifesta illogicità che devono governare il percorso motivazionale del giudice di merito, come individuati anche nella giurisprudenza della Corte di legittimità.

In merito al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. la Corte ha rilevato che, essendosi interrotta l'azione furtiva per l'intervento delle forze dell'ordine non era possibile escludere l'impossessamento da parte dell'imputato di altri beni, oltre a quelli già posizionati sulla finestra.

Anche tale motivazione è logica e coerente con il principio, espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per cui nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528).

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha ritenuto il trattamento sanzionatorio adeguato al disvalore del fatto ed alla sua riprovevolezza soggettiva ed ha quindi esaustivamente motivato, sulla base degli indici di cui all'art. 13:3 cod. pen., l'entità della pena sulla base di un apprezzamento di merito che non è sinclacabile in questa sede

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IFIl FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. in anni 1 mesi 2 di reclusione e euro 800,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in concorso con altre due persone dei beni presenti all'interno dei locali dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha confermato la statuizioni con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e con cui aveva ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., ma ha ridotto la pena inflitta nei termini anzidetti. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 168 bis cod. pen e 464 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:SOCIETA] appello erroneamente aveva ritenuto che il reato contestato non rientrasse tra quelli per i quali era applicabile il predetto istituto e aveva ribadito la valutazione già espressa dal Tribunale in merito alla prognosi negativa in tema di ricaduta nel reato. La difesa osserva, sotto il primo profilo, che il delitto di furto in abitazione rientra nell'elenco dei delitti di cui all'art. 550 comma 2 cod. proc pen., posto che tale articolo alla lett. f) contempla il delitto di furto aggravato a norma dell'art. 625 cod. pen., e, sotto il secondo profilo, che la valutazione in merito alla prognosi di futura astensione da reati avrebbe dovuto essere espressa dai giudici solo dopo l'elaborazione del programma da parte dell'U.E.P.E. e non già prima di detta elaborazione come invece era avvenuto nel caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. La corte di appello nel rigettare la richiesta di riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen avrebbe adottato una motivazione insufficiente e non avrebbe tenuto conto della confessione dell'imputato e della sua situazione personale (documentata attività lavorativa e percorso di recupero) e nel rigettare la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen non avrebbe considerato che gli unici beni che i ladri si stavano accingendo a prelevare erano quelli ubicati sulla finestra ovvero tre bottiglie di vino e una cassetta di CD. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte, pur riducendo la pena rispetto a quella irrogata dal Tribunale, non aveva, tuttavia, adeguatamente motivato in ordine alla individuazione della pena sopra il minimo edittale, tenuto conto della giovane età dell'imputato, dell'atteggiamento collaborativo e della scarsa rilevanza dei precedenti a suo carico. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha motivato il rigetto della richiesta di sospensione cori messa alla prova, come detto, sotto un duplice profilo, ovvero sia in ragione dei limiti di pena del delitto contestato, sia in ragione della prognosi in terra di ricaduta nel reato non favorevole per l'imputato. 2.1. Il primo argomento, come rilevato dal ricorrente, è errato in diritto. Invero l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen. si applica ai reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché ai delitti di cui all'art. 550 comma 2 cod. proc. pen. Il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., inserito nel codice penale nel 2001 corre fattispecie autonoma dì reato nella quale sono confluite le due fattispecie di furto aggravato dalla introduzione in abitazione e del furto c::on strappo, è punito con pena edittale massima superiore ai quattro anni, ma, per consolidato orientamento della corte di legittimità, rientra nell'elenco dei delitti contenuti nell'art. 550 comma 2, la cui lettera f men2:iona il delitto di furto comunque aggravato, per i quali si procede nelle forme della citazione diretta (Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017 dep.2018, Cipolletti, Rv. 272439; Sez. 5 n. 40489 del 5/11/2002, Zagami). La stessa Corte di cassazione proprio da tale consolidato orientamento ha fatto anche discendere la conseguenza, per cui, anche ai fini della applicazione dell'istituto della messa alla prova, il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 550 comrna 2 cod. pen e come tale rientra fra quelli per i quali la sospensione è in astratto prevista: si tratta di interpretazione che tiene conto delle diverse epoche in cui le norme sono state emanate, del criterio sistematico e del principio del favor rei cui è ispirato l'istituto in esame, teso al reinserimento sociale del giudicabile, tramite lo svolgimento di attività di rilievo sociale e la prestazione di lavori di pubblica utilità (Sez. 5, n. 43958 del 12/05/2017, Verdicchio, Rv. 271610). 2.2. Ciò posto si osserva, tuttavia, che la Corte di Appello ha motivato il rigetto anche sulla base di un secondo argomento, che invece appare corretto e non si presta, pertanto, ad essere censurato. I giudici, infatti, hanno confermato la decisione del Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di sospensione in ragione della prognosi di recidivanza formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La c:ensura del ricorrente , secondo cui tale valutazione avrebbe potuto essere compiuta solo all'esito dell'esame del programma e della verifica della sua idoneità sotto il profilo del reinserimento, è infondata. Invero ai sensi dell'art. 464 quater comma 3, cod. proc. pen. la sospensione con messa alla prova è disposta se il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen, reputa idoneo il programma e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. E' la stessa disposizione di legge, dunque, a subordinare l'operatività dell'istituto ad una duplice valutazione favorevole in merito alla idoneità del programma ed alla prognosi di astensione da ulteriori reati e a prevedere, che laddove una delle due valutazioni abba esito negativo, la richiesta di sospensione debba essere rigettata. Ne consegue che il giudice, qualora ritenga non sia Formulabile una prognosi di non recidivanza sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovrà rigettare la richiesta prima ancora che il programma trattamentale sia formulato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattereggia, Rv. 278602).2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). [OSCURATO:SOCIETA] Appello ha condiviso la motivazione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto non sussistessero elementi da valorizzare ai fini del contenimento della pena, giacchè la confessione dell'imputato era stata necessitata dalla sorpresa in flagranza e il rinvenimento di oggetti atti allo scasso indicava come l'azione furtiva fosse stata preordinata. Gli argomenti utilizzati soddisfano i parametri di esaustività, non contraddittorietà e non manifesta illogicità che devono governare il percorso motivazionale del giudice di merito, come individuati anche nella giurisprudenza della Corte di legittimità. In merito al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. la Corte ha rilevato che, essendosi interrotta l'azione furtiva per l'intervento delle forze dell'ordine non era possibile escludere l'impossessamento da parte dell'imputato di altri beni, oltre a quelli già posizionati sulla finestra. Anche tale motivazione è logica e coerente con il principio, espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per cui nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha ritenuto il trattamento sanzionatorio adeguato al disvalore del fatto ed alla sua riprovevolezza soggettiva ed ha quindi esaustivamente motivato, sulla base degli indici di cui all'art. 13:3 cod. pen., l'entità della pena sulla base di un apprezzamento di merito che non è sinclacabile in questa sede 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 29042/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris