CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 34085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso costituiscono generica inaccessibile censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali che: ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sulla base di convergenti indici fattuali che escludevano la particolare tenuità del fatto; non ha riconosciuto le attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi, da questi escluso il dedotto accesso al rito contratto; Quanto al terzo motivo sulla determinazione della pena, la censura è inammissibile in assenza di specifica contestazione al riguardo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.9.2025