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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24643/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI AGRIGENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento ha rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare personale avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MONCADA, per i delitti di bancarotta fraudolenta preferenziale (di cui è incolpato in concorso con Calogero [OSCURATO:PERSONA]) e bancarotta impropria da reato societario non ravvisando le esigenze cautelari.

Il Pubblico ministero ha proposto appello e il Tribunale di Palermo ha rigettato il gravame, condividendo la valutazione del primo Giudice in ordine alla insussistenza delle esigenze di cautela.2.

Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione con il primo motivo in relazione alla ritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione; con il secondo motivo in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.

2.1. Il primo motivo, in particolare, ha prospettato la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione (ad avviso del ricorrente, apparente su alcune allegazioni) sull'assenza del pericolo di reiterazione, deducendo che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare il lasso di tempo intercorso dalla commissione dei fatti e avrebbe fatto cattivo governo dei princìpi di diritto che possono trarsi dalla medesima giurisprudenza di legittimità che ha richiamato, in quanto nella specie il Pubblico ministero con l'atto di appello aveva evidenziato degli elementi concreti ed attuali che deponevano per il rischio di recidiva, elementi che i Giudici di merito hanno pretermesso ovvero valutato in maniera monca, illogica e contraddittoria.

Il ricorrente: - ha evidenziato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il tempo trascorso dalla commissione dei fatti sia soltanto uno degli elementi da apprezzare al riguardo e come, d'altra parte, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non vada inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto di reato; - ed ha poi evidenziato come nel caso di specie fosse stato indicato il rischio concreto e attuale di reiterazione non solo in relazione a [OSCURATO:PERSONA] MONCADA, dominus del gruppo di società in discorso, ma anche - quel che qui rileva - di Calogero [OSCURATO:PERSONA], suo braccio destro, adducendo numerosi elementi che sono stati disattesi e logicamente valutati quali: le risultanze delle conversazioni intercettate, lo stato di crisi nel gruppo MONCADA e il conseguente rischio di recidiva, le illecite proposte di concordato preventivo e fallimentare avanzate successivamente al fallimento della MONC:[OSCURATO:PERSONA] EQU1IPMENT s.r.I., la condotta tenuta dagli indagati durante la perquisizione eseguita dalla Guardia di finanza il 22 luglio 2020, le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalla Banca d'Italia e dalla Unità di informazione finanziaria, gli esiti del sopralluogo a Rovereto (da cui si trarrebbe il fittizio trasferimento delle sedi legali in [OSCURATO:PERSONA]), le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] INDELICATO (rispetto alle quali in particolare il Tribunale non avrebbe speso alcuna considerazione, al fine di valutare il rischio ch recidiva), il fatto che [OSCURATO:PERSONA] MONCADA e Calogero [OSCURATO:PERSONA] continuino a rivestire cariche sociali e ad assumere decisioni gestionali e imprenditoriali all'interno del gruppo MONCADA.

2.2. Le censure prospettate con il secondo motivo invece hanno ad oggetto la ritenuta insussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento della prova.

Sotto tale profilo si è rimarcato come il Tribunale si sarebbe soffermato soltanto su una intercettazione, motivando illogicamente su di essa, e non avrebbe considerato gli ulteriori elementi che il pubblico ministero aveva indicato (alle pagine 23 s. dell'appello cautelare).

In particolare, non si sarebbe considerato il pericolo di inquinamento probatorio sotteso alla riappropriazione dei beni della fallita da parte di [OSCURATO:PERSONA] MONCADA (a seguito dell'omologa del concordato fallimentare), documentato dalle indagini; non si potrebbe correttamente ritenere che a seguito della chiusura del fallimento col concordato preventivo (che non estingue i reati di bancarotta), non vi sia il rischio di inquinamento probatorio; e sarebbe illogica la motivazione allorché ha ritenuto che tale pericolo sarebbe escluso perché i documenti della società fallita sono sempre stati nella piena disponibilità della curatela fallimentare (atteso che la giurisprudenza ha chiarito come neppure la chiusura delle indagini preliminari di per sé possa escludere il pericolo di inquinamento probatorio); ancora non sarebbe elemento idoneo a escludere il pericolo di inquinamento probatorio il fatto il fatto che il concordato fallimentare sia stato proposto dalla M RINNOVABILI non amministrata formalmente da [OSCURATO:PERSONA] MONCADA poiché le intercettazioni hanno dimostrato che lo stesso è il dominus nel gruppo (in particolare, è colui che dettava al notaio la dicitura della proposta di concordato e che, subito dopo la riacquisizione dopo il concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] esultava al telefono con Calogero [OSCURATO:PERSONA]); e anc:ora il periculum deriverebbe anche dalla incorporazione della M RINNOVABILI nella capogruppo [OSCURATO:PERSONA], dalla condotta (volta a celare dati contabili) tenuta a seguito della perquisizione del 22 luglio 2020 e dalle recenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] INDELICATO (rispetto alle quali la motivazione sarebbe apparente).

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha fatto pervenire memoria, con documenti allegati, con la quale ha sostenuto la concretezza e l'attualità del rischio di recidiva.

In particolare, a dimostrazione dello stato di insolvenza del [OSCURATO:PERSONA] sono state riportate le deduzioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza resa dal Tribunale di Agrigento che l'ha condanna a pagare al Comune di [OSCURATO:PERSONA] una somma superiore a euro 1.000.000.

4. La difesa ha presentato memoria (con allegati), in primo luogo, a confutazione dell'ammissibilità del ricorso del Pubblico ministero, deducendo che il ricorso riprodurrebbe pedissequamente i motivi di gravame, non sottoponendo a questa Corte un controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato, bensì finendo col devolvere irritualmente un apprezzamento di fatto (in particolare sul tenore delle conversazioni intercettate e sull'asserito stato di crisi del gruppo MONCADA).

Inoltre, è stata dedotta l'infondatezza del ric:orso.

Anzitutto, del primo motivo, relativo alla sussistenza del pericolo di reiterazione, che sarebbe manifestamente infondato e generico, perché non indicherebbe con precisione gli elementi disattesi dal Tribunale o gli indizi che sarebbero in contraddizione con la motivazione del provvedimento impugnato (e neppure il reato rispetto al quale sarebbe stato erroneamente escluso il pericolo di reiterazione), tenuto conto che l'agire illecito in incolpazione sarebbe stato commesso 3 C mediante compensazioni tra società dello stesso gruppo (che non sono di per sé illecite, dato che il gruppo MONCADA non versa affatto in uno stato di crisi e che le compensazioni non sono fittizie); e che non è conferente il richiamo alle cariche sociali rivestite dagli indagati per assumere che nella redazione dei bilanci potranno porre in esse-e il reato di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, poiché sarebbe stato necessario addurre elementi diversi ancor più tenuto conto del tempo trascorso dalle condotte in incolpazione.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe pretermesso l'esame delle allegazioni del Pubblico ministero appellante, che comunque la difesa ha confutato, evidenziando come invece l'apprezzamento del Tribunale sia stato congruo e logico (anche in ordine all'insussistenza dello stato di crisi - come si trae dalla Consulenza della difesa e da quanto ritenuto dal Tribunale di Agrigento che ha rigettato l'istanza di fallimento della M RINNOVABILI) - e alle proposte di concordato, alle segnalazioni di operazioni sospette, al trasferimento delle sedi legali.

La difesa ha poi contestato l'asserita inattendibilità del bilancio di [OSCURATO:PERSONA].

Infine, la difesa ha dedotto l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, allegando che le argomentazioni addotte dal Pubblico ministero, già oggetto del gravame e disattese dal Tribunale (ossia la riappropriazione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo l'omologazione dle concordato fallimentare da parte della [OSCURATO:PERSONA] e quanto emerso dall'attività di intercettazione), sarebbero dati del tutto inconferenti rispetto alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I due motivi di impugnazione, che hanno mosso censure - come esposto - in relazione alla ritenuta assenza rispettivamente del pericolo di reiterazione e del pericolo di inquinamento probatorio, possono essere trattati congiuntamente.

1.1. è, anzitutto, utile osservare che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali è ammissibile (oltre che quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); difatti, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4,, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.).

Ciò è a dirsi anche con riguardo all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

Peraltro, «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate » (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.).

In secondo luogo, può ravvisarsi una motivazione apparente (che l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sanziona con la nullità, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), soltanto quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01) e, pertanto, « non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

1.2. L'ordinanza impugnata ha escluso il pericolo di reiterazione, anzitutto richiamando il lungo lasso di tempo decorso dai fatti in incolpazione, collocati tra il 2011 e il 2013; ed ha ritenuto che l'attività di indagine non abbia fatto emergere elementi dimostrativi del concreto e attuale pericolo che l'indagato («peraltro incensurato») possa commettere delitti della stessa specie.

A tale ultimo riguardo, il Collegio di appello - alla luce di quanto dedotto dal Pubblico ministero con il gravame - ha fornito un'interpretazione dei dialoghi intercettati (uno in data 26 giugno 2020 tra il Calogero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MONCADA, che è stato riferito a un'operazione di compensazione di per sé lecita, negando che essa fosse finalizzata a compiere un pagamento preferenziale e che attenesse a poste fittizie; l'altro del 22 luglio 2020, tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CASTOLDI, captato in concomitanza con le perquisizioni svolte dalla Guardia di Finanza, traendo da esso soltanto la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di correggere un errore contenuto nelle scritture di un'altra società del gruppo e non di celare utili); ha negato che il gruppo MONCADA versi in uno stato di crisi, richiamando sul punto le argomentazioni del consulente della difesa e le deduzioni difensive; ha negato rilevanza: alla inammissibilità delle tre proposte di concordato preventivo presentate prima dell'omologa del concordato fallimentare (del *o 4, settembre 2020), osservando come non sia emerso che esse si fondassero su prospettazioni false o fraudolente (richiamando sul punto la consulenza tecnica contabile in atti), al mero mantenimento delle cariche sociali da parte del [OSCURATO:PERSONA] (negando la commissione di condotte fraudolente o illecite nell'esercizio dei poteri ad esse inerenti) e al trasferimento a Rovereto - come prospettato dal Pubblico ministero, fittizio - della sede di diverse società del gruppo escludendone la rilevanza penale di esso; infine, ha escluso che dalle segnalazioni di operazioni sospette riportate nell'atto di appello, anche alla luce dei chiarimenti della difesa, siano emerse anomalie.

Il pericolo di inquinamento probatorio non è stato ritenuto alla luce della mancanza di capacità rappresentativa della già richiamata conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il CASTOLDI (in concomitanza con le perquisizioni svolte) rispetto al tentativo di ostacolare lo svolgimento delle indagini; ed aggiungendo che, in senso contrario alla sussistenza del periculum in discorso, depone pure la disponibilità in capo al curatore della contabilità dell'impresa fallita.

1.3. Anzitutto, nel caso di specie, non ricorre con evidenza una motivazione apparente.

Difatti, l'iter appena compendiato ha dato conto delle ragioni su cui si è fondata la decisione, in relazione agli elementi in atti e dandone una lettura anche alla luce delle allegazioni delle parti, non potendo certo rilevare - sotto tale profilo - il dedotto difetto di motivazione in relazione a talune allegazioni.

Ciò posto, il ricorso del Pubblico ministero ha inteso censurare l'iter argomentativo sulla scorta di un diverso apprezzamento dei dati emersi nel corso delle indagini, non consentito in questa sede (il che è a dirsi pure per le allegazioni contenute nella memoria, che hanno dedotto elementi di fatto relativi allo stato di insolvenza del [OSCURATO:PERSONA]).

E nel resto l'impugnazione pecca di specificità, perché ha censurato la decisione impugnata per aver attribuito rilievo alle deduzioni difensive e, segnatamente quelle contenute nelle relazioni di consulenza, senza indicare in che termini tali allegazioni a discarico siano state incongruamente richiamate rispetto alla prospettazione avanzata con il gravame; e perché ha assunto che difetterebbe la motivazione sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] INDELICATO, relative al trasferimento della sede di taluni enl:i a Rovereto, senza confrontarsi con la motivazione che ha negato rilevanza penale ad esso atteso che l'impugnazione sul punto ha fatto generico riferimento ad accertamenti tributari e fiscali in corso sul punto (non chiarendo se nella specie ricorrano re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI AGRIGENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento ha rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare personale avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MONCADA, per i delitti di bancarotta fraudolenta preferenziale (di cui è incolpato in concorso con Calogero [OSCURATO:PERSONA]) e bancarotta impropria da reato societario non ravvisando le esigenze cautelari. Il Pubblico ministero ha proposto appello e il Tribunale di Palermo ha rigettato il gravame, condividendo la valutazione del primo Giudice in ordine alla insussistenza delle esigenze di cautela.2. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione con il primo motivo in relazione alla ritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione; con il secondo motivo in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. 2.1. Il primo motivo, in particolare, ha prospettato la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione (ad avviso del ricorrente, apparente su alcune allegazioni) sull'assenza del pericolo di reiterazione, deducendo che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare il lasso di tempo intercorso dalla commissione dei fatti e avrebbe fatto cattivo governo dei princìpi di diritto che possono trarsi dalla medesima giurisprudenza di legittimità che ha richiamato, in quanto nella specie il Pubblico ministero con l'atto di appello aveva evidenziato degli elementi concreti ed attuali che deponevano per il rischio di recidiva, elementi che i Giudici di merito hanno pretermesso ovvero valutato in maniera monca, illogica e contraddittoria. Il ricorrente: - ha evidenziato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il tempo trascorso dalla commissione dei fatti sia soltanto uno degli elementi da apprezzare al riguardo e come, d'altra parte, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non vada inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto di reato; - ed ha poi evidenziato come nel caso di specie fosse stato indicato il rischio concreto e attuale di reiterazione non solo in relazione a [OSCURATO:PERSONA] MONCADA, dominus del gruppo di società in discorso, ma anche - quel che qui rileva - di Calogero [OSCURATO:PERSONA], suo braccio destro, adducendo numerosi elementi che sono stati disattesi e logicamente valutati quali: le risultanze delle conversazioni intercettate, lo stato di crisi nel gruppo MONCADA e il conseguente rischio di recidiva, le illecite proposte di concordato preventivo e fallimentare avanzate successivamente al fallimento della MONC:[OSCURATO:PERSONA] EQU1IPMENT s.r.I., la condotta tenuta dagli indagati durante la perquisizione eseguita dalla Guardia di finanza il 22 luglio 2020, le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalla Banca d'Italia e dalla Unità di informazione finanziaria, gli esiti del sopralluogo a Rovereto (da cui si trarrebbe il fittizio trasferimento delle sedi legali in [OSCURATO:PERSONA]), le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] INDELICATO (rispetto alle quali in particolare il Tribunale non avrebbe speso alcuna considerazione, al fine di valutare il rischio ch recidiva), il fatto che [OSCURATO:PERSONA] MONCADA e Calogero [OSCURATO:PERSONA] continuino a rivestire cariche sociali e ad assumere decisioni gestionali e imprenditoriali all'interno del gruppo MONCADA. 2.2. Le censure prospettate con il secondo motivo invece hanno ad oggetto la ritenuta insussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento della prova. Sotto tale profilo si è rimarcato come il Tribunale si sarebbe soffermato soltanto su una intercettazione, motivando illogicamente su di essa, e non avrebbe considerato gli ulteriori elementi che il pubblico ministero aveva indicato (alle pagine 23 s. dell'appello cautelare). In particolare, non si sarebbe considerato il pericolo di inquinamento probatorio sotteso alla riappropriazione dei beni della fallita da parte di [OSCURATO:PERSONA] MONCADA (a seguito dell'omologa del concordato fallimentare), documentato dalle indagini; non si potrebbe correttamente ritenere che a seguito della chiusura del fallimento col concordato preventivo (che non estingue i reati di bancarotta), non vi sia il rischio di inquinamento probatorio; e sarebbe illogica la motivazione allorché ha ritenuto che tale pericolo sarebbe escluso perché i documenti della società fallita sono sempre stati nella piena disponibilità della curatela fallimentare (atteso che la giurisprudenza ha chiarito come neppure la chiusura delle indagini preliminari di per sé possa escludere il pericolo di inquinamento probatorio); ancora non sarebbe elemento idoneo a escludere il pericolo di inquinamento probatorio il fatto il fatto che il concordato fallimentare sia stato proposto dalla M RINNOVABILI non amministrata formalmente da [OSCURATO:PERSONA] MONCADA poiché le intercettazioni hanno dimostrato che lo stesso è il dominus nel gruppo (in particolare, è colui che dettava al notaio la dicitura della proposta di concordato e che, subito dopo la riacquisizione dopo il concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] esultava al telefono con Calogero [OSCURATO:PERSONA]); e anc:ora il periculum deriverebbe anche dalla incorporazione della M RINNOVABILI nella capogruppo [OSCURATO:PERSONA], dalla condotta (volta a celare dati contabili) tenuta a seguito della perquisizione del 22 luglio 2020 e dalle recenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] INDELICATO (rispetto alle quali la motivazione sarebbe apparente). 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha fatto pervenire memoria, con documenti allegati, con la quale ha sostenuto la concretezza e l'attualità del rischio di recidiva. In particolare, a dimostrazione dello stato di insolvenza del [OSCURATO:PERSONA] sono state riportate le deduzioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza resa dal Tribunale di Agrigento che l'ha condanna a pagare al Comune di [OSCURATO:PERSONA] una somma superiore a euro 1.000.000. 4. La difesa ha presentato memoria (con allegati), in primo luogo, a confutazione dell'ammissibilità del ricorso del Pubblico ministero, deducendo che il ricorso riprodurrebbe pedissequamente i motivi di gravame, non sottoponendo a questa Corte un controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato, bensì finendo col devolvere irritualmente un apprezzamento di fatto (in particolare sul tenore delle conversazioni intercettate e sull'asserito stato di crisi del gruppo MONCADA). Inoltre, è stata dedotta l'infondatezza del ric:orso. Anzitutto, del primo motivo, relativo alla sussistenza del pericolo di reiterazione, che sarebbe manifestamente infondato e generico, perché non indicherebbe con precisione gli elementi disattesi dal Tribunale o gli indizi che sarebbero in contraddizione con la motivazione del provvedimento impugnato (e neppure il reato rispetto al quale sarebbe stato erroneamente escluso il pericolo di reiterazione), tenuto conto che l'agire illecito in incolpazione sarebbe stato commesso 3 C mediante compensazioni tra società dello stesso gruppo (che non sono di per sé illecite, dato che il gruppo MONCADA non versa affatto in uno stato di crisi e che le compensazioni non sono fittizie); e che non è conferente il richiamo alle cariche sociali rivestite dagli indagati per assumere che nella redazione dei bilanci potranno porre in esse-e il reato di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, poiché sarebbe stato necessario addurre elementi diversi ancor più tenuto conto del tempo trascorso dalle condotte in incolpazione. Inoltre, il Tribunale non avrebbe pretermesso l'esame delle allegazioni del Pubblico ministero appellante, che comunque la difesa ha confutato, evidenziando come invece l'apprezzamento del Tribunale sia stato congruo e logico (anche in ordine all'insussistenza dello stato di crisi - come si trae dalla Consulenza della difesa e da quanto ritenuto dal Tribunale di Agrigento che ha rigettato l'istanza di fallimento della M RINNOVABILI) - e alle proposte di concordato, alle segnalazioni di operazioni sospette, al trasferimento delle sedi legali. La difesa ha poi contestato l'asserita inattendibilità del bilancio di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la difesa ha dedotto l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, allegando che le argomentazioni addotte dal Pubblico ministero, già oggetto del gravame e disattese dal Tribunale (ossia la riappropriazione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo l'omologazione dle concordato fallimentare da parte della [OSCURATO:PERSONA] e quanto emerso dall'attività di intercettazione), sarebbero dati del tutto inconferenti rispetto alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I due motivi di impugnazione, che hanno mosso censure - come esposto - in relazione alla ritenuta assenza rispettivamente del pericolo di reiterazione e del pericolo di inquinamento probatorio, possono essere trattati congiuntamente. 1.1. è, anzitutto, utile osservare che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali è ammissibile (oltre che quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); difatti, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4,, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Ciò è a dirsi anche con riguardo all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Peraltro, «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate » (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). In secondo luogo, può ravvisarsi una motivazione apparente (che l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sanziona con la nullità, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), soltanto quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01) e, pertanto, « non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 1.2. L'ordinanza impugnata ha escluso il pericolo di reiterazione, anzitutto richiamando il lungo lasso di tempo decorso dai fatti in incolpazione, collocati tra il 2011 e il 2013; ed ha ritenuto che l'attività di indagine non abbia fatto emergere elementi dimostrativi del concreto e attuale pericolo che l'indagato («peraltro incensurato») possa commettere delitti della stessa specie. A tale ultimo riguardo, il Collegio di appello - alla luce di quanto dedotto dal Pubblico ministero con il gravame - ha fornito un'interpretazione dei dialoghi intercettati (uno in data 26 giugno 2020 tra il Calogero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MONCADA, che è stato riferito a un'operazione di compensazione di per sé lecita, negando che essa fosse finalizzata a compiere un pagamento preferenziale e che attenesse a poste fittizie; l'altro del 22 luglio 2020, tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CASTOLDI, captato in concomitanza con le perquisizioni svolte dalla Guardia di Finanza, traendo da esso soltanto la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di correggere un errore contenuto nelle scritture di un'altra società del gruppo e non di celare utili); ha negato che il gruppo MONCADA versi in uno stato di crisi, richiamando sul punto le argomentazioni del consulente della difesa e le deduzioni difensive; ha negato rilevanza: alla inammissibilità delle tre proposte di concordato preventivo presentate prima dell'omologa del concordato fallimentare (del *o 4, settembre 2020), osservando come non sia emerso che esse si fondassero su prospettazioni false o fraudolente (richiamando sul punto la consulenza tecnica contabile in atti), al mero mantenimento delle cariche sociali da parte del [OSCURATO:PERSONA] (negando la commissione di condotte fraudolente o illecite nell'esercizio dei poteri ad esse inerenti) e al trasferimento a Rovereto - come prospettato dal Pubblico ministero, fittizio - della sede di diverse società del gruppo escludendone la rilevanza penale di esso; infine, ha escluso che dalle segnalazioni di operazioni sospette riportate nell'atto di appello, anche alla luce dei chiarimenti della difesa, siano emerse anomalie. Il pericolo di inquinamento probatorio non è stato ritenuto alla luce della mancanza di capacità rappresentativa della già richiamata conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il CASTOLDI (in concomitanza con le perquisizioni svolte) rispetto al tentativo di ostacolare lo svolgimento delle indagini; ed aggiungendo che, in senso contrario alla sussistenza del periculum in discorso, depone pure la disponibilità in capo al curatore della contabilità dell'impresa fallita. 1.3. Anzitutto, nel caso di specie, non ricorre con evidenza una motivazione apparente. Difatti, l'iter appena compendiato ha dato conto delle ragioni su cui si è fondata la decisione, in relazione agli elementi in atti e dandone una lettura anche alla luce delle allegazioni delle parti, non potendo certo rilevare - sotto tale profilo - il dedotto difetto di motivazione in relazione a talune allegazioni. Ciò posto, il ricorso del Pubblico ministero ha inteso censurare l'iter argomentativo sulla scorta di un diverso apprezzamento dei dati emersi nel corso delle indagini, non consentito in questa sede (il che è a dirsi pure per le allegazioni contenute nella memoria, che hanno dedotto elementi di fatto relativi allo stato di insolvenza del [OSCURATO:PERSONA]). E nel resto l'impugnazione pecca di specificità, perché ha censurato la decisione impugnata per aver attribuito rilievo alle deduzioni difensive e, segnatamente quelle contenute nelle relazioni di consulenza, senza indicare in che termini tali allegazioni a discarico siano state incongruamente richiamate rispetto alla prospettazione avanzata con il gravame; e perché ha assunto che difetterebbe la motivazione sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] INDELICATO, relative al trasferimento della sede di taluni enl:i a Rovereto, senza confrontarsi con la motivazione che ha negato rilevanza penale ad esso atteso che l'impugnazione sul punto ha fatto generico riferimento ad accertamenti tributari e fiscali in corso sul punto (non chiarendo se nella specie ricorrano re
Sentenza Cassazione n. 24643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris