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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2020

Cassazione n. 25411/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30687/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata– sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente incidentale– avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 1186/2020depositata il 17/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne avanti al [OSCURATO:PERSONA] la società MCC s.p.a. ( poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) ela società Poligraf s.r.l. per ivi nei confronti delle medesime sentir accertaree dichiarare l ’ inadempimento di quest’ultima in relazione a contrattodi leasing del 26/05/2006 avente ad oggetto una macchina stampante, in quanto affetta da vizi (consistenti nella mancata consegna dei manuali di istruzione e d ’ uso e delle certificazioni antinfortunistiche, ed inoltre nel fatto che la macchina risultava munita di un codice di blocco mensile conosciuto solo dalla produttrice, che ogni 30 giorni fermava automaticamente la macchina,con conseguente arresto della produzione) tali da rende rla inidoneaall’uso convenuto .

Dedusse che tali vizi non erano stati eliminati dalla fornitrice societàPoligraf s.r.l. , per cui aveva dovuto rinunciare in particolare ai rapporti commerciali con la M aison Armani, la quale le aveva commissionatola colorazione di stoffe da effettuarsi con l a macchina oggettodel contratto.

Chiese pertanto accertarsi l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto a ll’esito d ell ’ inutile decorso del termine concesso a lla società Poligraf s.r.l. con formale diffida ad adempiere, ovvero , in subordine,pronunziarsi declaratoria di r isoluzione del contratto de quoper grave inadempimento ex art. 145 5 cod. civ. della convenuta società Poligraf s.r.l. , con condanna alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento di tutti i lamentati danni, da liquidarsi in separatogiudizio.

Nellaresistenza della società Poligraf s.r.l. e della società MCC s.p.a., c on sentenza n. 5839/2019 il Tribunale di Roma rigettò l a domandaattorea.

Successivamente, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in conseguente parziale riforma della pronunzia del giudice di prime cure, con sentenza del 17/2/2020 la Corte d ’ A ppello di Roma condannòla società Poligraf s.r.l. al risarcimento del danno in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , da liquidarsi in separatogiudizio.

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società Poligraf s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di duemotivi, illustrati da memoria.

Latrattazione del ricorso è stata fissata in aduna nza camerale ai sensidell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA] Conil primo motivo la ricorrente in via principale società Poligraf s.r.l.denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all ’ erronea affermazione circa la formazionedel giudicato sugli adempimenti inerenti al macchinario” , inrelazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ.

Si duole che sia stata dalla corte di merito accolta la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione dell’erroneamente ravvisato giudicato in ordine alla sussistenza di viziin conseguen za de lla mancata proposizione di appello incidentale daparte sua .

Lamenta che in nessuna parte della motivazione dell’emess a sentenza di rigetto delle domand e di risoluzione e di risarcimento danni, il giudice di prime cure ha affermato la sussistenza di “inadempimenti inerenti al macchinario”, sicché erroneamente la corte di merito ha ritenuto che fosse al riguardo necessaria la proposizionedi appello incidentale da parte sua.

Lamentache le specifiche circostanze dedotte da parte attrice in primo grado, e in particolare il disallineamento delle testine di stampa,l’applicazione dei codici di sblocco con conseguente omessa comunicazione dei medesimi e la mancata consegna dei manuali, non hanno costituito oggetto di accertamento suscettibile di giudicatoda parte del tribunale, in quanto l ’ affermazione secondo la qualegli inadempimenti inerenti al macchinario “ non sono certo tali darendere la cosa inidonea all ’ uso cui era destinata o da diminuirne sensibilmente il valore e, pertanto, da giustificare una condanna dellafornitrice alla integrale restituzione del prezzo ” , è da intendersi inverocome meramente funzionale ad esclu dere la fondatezza della domanda di restituzione del prezzo formulata da Transfermania, e non anche uno snodo dal quale desumere un accertamento circa l’esistenzadi presunti inadempimenti.

Conil secondo motivo la ricorrente de nunzia “Violazione e falsa applicazionedell’art. 278 c.p.c. , in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.civ.

Lamenta che la c orte territoriale non ha compiuto alcun accertamento in merito alla sussistenza dei vizi (e conseguenti inadempimenti) relativi al macchinario, ma solo in relazione al diversoprofilo concernente l ’ impossibilità di svolgere un determinato lavoro.

Si duole che tale giudice abbia erronea mente suppos to essere stati gli inadempimenti lamentati da Transfermania accertati nel giudizio di primo grado, laddove un siffatto accertamento non vi è statosicché ex art. 278 cod. proc. civ. la c orte territoriale avrebbe dovuto invero rigettare la domanda di condanna generica della societàTransfermania International s.r.l., avendo essa concluso che i menzionati vizi avrebbero solo reso più difficoltoso l ’ uso della macchina,ma non ne avrebbero impedito la relativa utilizzazione .

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerat o che la domandagenerica di risarcimento del danno attene va d’altro canto non già ai vizi del macchinario quanto alla perdita di clienti, e in particolaredella [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale società TransfermaniaInternational s.r.l. de nunzia “Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. –Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.,in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ .

Lamenta che in ordine ai lamentati vizi de l macchinario (consistenti nel continuo disallineamento delle testine di stampa; nell’inserimento del codice di blocco tale da impedire funzionamento della macchina; nell’omessa consegna dei manuali d’uso e di tutta la documentazione a corredo della macchina), ciascuno asseritamente tale da rendere di per sé totalmente inservibilela stampante, la corte territoriale si è invero limitata ad acriticamente ribadire quanto affermato dal giudice di prime cure, omettendo di pronunciarsi sui motivi di impugnazione al riguardo da essa proposti al riguardo, la motivazione appalesandosi pertanto meramente apparente, e quindi inesistente, sul punto.

I suindicati motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, che possonocongiuntamente esaminarsi, in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come dalla ricorrente in via principale società Poligraf s.r.l. debitamenteriportato nel ricorso in ossequio al disposto di cui all’art . 366,1° co. n. 6, c.p.c., a fronte dell’affermazione del giudice di prime cure[ secondo cui essendo stata formulata come consequenziale alla risoluzione del contratto, anche l’ulteriore domanda di risarcimento dei danni dovuti al malfunzionamento del bene - concretatasi, secondo la prospettazione attorea, n e l pregiudizio conseguente all’interruzione del rapporto commerciale con un’importantecasa di moda - dovrebbe avere la stessa sorte di quella restitutoria; peraltro, anche volendo interpretarla come d omanda risarcitoriaindipendente dalla risoluzione, essa non potrebbe essere accolta sia perché l’attrice non ha fornito elementi sufficienti per accertare l’esistenza stessa del nocumento economico lamentato (nonpotendosi certo considerare danno in re ip sa l’aborto del mero progetto di colorazione di capi di abbigliamento intrapreso con la societàGiorgio Armani s.p.a. ) sia perché i danni oggetto di doglianza costituirebbero pregiudizi indiretti ed imprevedibili all’epoca del sorgere dell’obbligazione e pertanto esclusi ex lege dall’area della risarcibilità ( v. artt. 1223 e 1225 c.c. ) ; considerazioni che ovviamente rendono superfluo verificare la sussistenza dei denunciatiinadempimenti della soc.

Poligraf s.r.l. sicché d eve solo aggiungersi che, anche volendo entrare nel merito delle obiezioni attoree ed anche volendo ritenere che quella diretta ad avere indietro il prezzo versato sia una domanda risarcitoria autonomamente esaminabile, l’esito del giudizio non potrebbe cambiare ,in quanto delle sei contestazioni mosse dall’attrice, tre riguardano l’inchiostro - la sua inidoneità alla colorazione polimaterica, il suo asciugamento rapidissimo e la mancata produzione della scala cromatica del colore rosso - e non anche la macchinastampante, sicché esse non evidenziano vizi della cosa che ha formato oggetto del contratto impugnato e non possono logicamente supportare una domanda per [ recte , di ] restituzione del prezzo pagato per avere la disponibilità di quella cosa , laddove i lamentati inadempimenti inerenti al macchinario - ossia il riferito disallineamento delle testine, la mancata consegna dei manualid’uso e l’omessa comunicazione dei codici di sblocco per i mesisuccessivi al dicembre 2007 - non sono certo tali da re ndere la cosainidonea all’uso cui era destinata o da diminuirne sensibilmente ilvalore e, pertanto, da giustificare una condanna della fornitrice alla integralerestituzione del prezzo , in quanto il problema delle testinee il blocco mensile, pur pot endo dar luogo a disagi ed aggravi nell’uso dell’apparecchio … non ne precludono seriamente il funzionamento , mentre l’omessa consegna dei manuali di istruzioned’uso è circostanza che non ha impedito alla società attrice dicomprendere le modalità di funzionamento del macchinario ], la corte di merito ha nell’impugnata sentenza affermato essere passatoin giudicato - in assenza di appello incidentale di Poligraf - il capo della sentenza impugnata che accerta “ inadempimenti inerential macchinario ” si a pure “ limitati ” e individuati dal Tribunale nel disallineamento delle testine, nella mancata consegna dei manualid’uso e nell’omessa comunicazione dei codici di sblocco per imesi successivi al dicembre 2007 .

Orbene,tale affermazione è erronea , atte so che, come dedotto dall’odierna ricorrente principale, in nessuno snodo dell’ iter motivazionale,né tantomeno nella parte dispositiva ha emesso una pronuncia in merito all’esistenza di “inadempimenti inerenti al macchinario” .

Atale stregua , non risulta invero ben comprensibile la non meglio precisatanecessità di impugnazione mediante la proposizione di un appello incidentale da parte della medesima , e, come detto, l’affermata formazione del giudicato sul punto.

A fortiori in considerazione della circostanza che l’affermazione si appalesa esserestata dal giudice di prime cure invero formulata meramente ad abundantiam ( deve solo aggiungersi che, anche volendo entrarenel merito delle obiezioni attoree ed anche volendo ritenere che quel la diretta ad avere indietro il prezzo versato sia una domandarisarcitoria autonomamente esaminabile … ) .

Va sotto altro profilo posto in rilievo come , a fronte dell’esclusioneda parte del giudice di prime cure che il problema delle testine e il blo cco mensile abbia precluso seriamente il funzionamento del macchinario de quo , e per altro verso che l’omessa consegna dei relativi manuali di istruzione d’uso abbia impedito alla società attrice di comprendere le modalità di funzionamento del m edesimo, la corte di merito sia pervenuta inveroa concludere che tali inadempimenti, in quanto accertati come tali, sono potenzialmente causativi di danni, danni che - pur non essendo tali da rendere inidonea la macchina all’uso pattuito (come ha affermato il Tribunale) - non possono essere esclusi a priori .

Con c onseguente accoglimento del la domanda di risarcimento nei limiti dei danni che si provi, nel separato giudizio sulquantum, derivare dai suddetti inadempimenti .

Motivazioneche si appalesa intrinsecamente illogica, e pertanto meramenteapparente ( e q uindi inesistente ), in quanto fondata su uninsussistente accertamento dello stesso an del danno risarcibile, inveroanch’esso inammissibilmente rimesso al separato giudizio di determinazionedel relativo quantum .

Allafondatezza nei suindicati termini e limiti del ricorso principale e del 1° motivo del ricorso incidentale consegue l’accoglimento dei medesimi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il 2° motivo del ricorso incidentale , e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d’ A ppello di Roma , che indiversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30687/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata– sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente incidentale– avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 1186/2020depositata il 17/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne avanti al [OSCURATO:PERSONA] la società MCC s.p.a. ( poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) ela società Poligraf s.r.l. per ivi nei confronti delle medesime sentir accertaree dichiarare l ’ inadempimento di quest’ultima in relazione a contrattodi leasing del 26/05/2006 avente ad oggetto una macchina stampante, in quanto affetta da vizi (consistenti nella mancata consegna dei manuali di istruzione e d ’ uso e delle certificazioni antinfortunistiche, ed inoltre nel fatto che la macchina risultava munita di un codice di blocco mensile conosciuto solo dalla produttrice, che ogni 30 giorni fermava automaticamente la macchina,con conseguente arresto della produzione) tali da rende rla inidoneaall’uso convenuto . Dedusse che tali vizi non erano stati eliminati dalla fornitrice societàPoligraf s.r.l. , per cui aveva dovuto rinunciare in particolare ai rapporti commerciali con la M aison Armani, la quale le aveva commissionatola colorazione di stoffe da effettuarsi con l a macchina oggettodel contratto. Chiese pertanto accertarsi l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto a ll’esito d ell ’ inutile decorso del termine concesso a lla società Poligraf s.r.l. con formale diffida ad adempiere, ovvero , in subordine,pronunziarsi declaratoria di r isoluzione del contratto de quoper grave inadempimento ex art. 145 5 cod. civ. della convenuta società Poligraf s.r.l. , con condanna alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento di tutti i lamentati danni, da liquidarsi in separatogiudizio. Nellaresistenza della società Poligraf s.r.l. e della società MCC s.p.a., c on sentenza n. 5839/2019 il Tribunale di Roma rigettò l a domandaattorea. Successivamente, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in conseguente parziale riforma della pronunzia del giudice di prime cure, con sentenza del 17/2/2020 la Corte d ’ A ppello di Roma condannòla società Poligraf s.r.l. al risarcimento del danno in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , da liquidarsi in separatogiudizio. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società Poligraf s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di duemotivi, illustrati da memoria. Latrattazione del ricorso è stata fissata in aduna nza camerale ai sensidell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] Conil primo motivo la ricorrente in via principale società Poligraf s.r.l.denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all ’ erronea affermazione circa la formazionedel giudicato sugli adempimenti inerenti al macchinario” , inrelazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. Si duole che sia stata dalla corte di merito accolta la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione dell’erroneamente ravvisato giudicato in ordine alla sussistenza di viziin conseguen za de lla mancata proposizione di appello incidentale daparte sua . Lamenta che in nessuna parte della motivazione dell’emess a sentenza di rigetto delle domand e di risoluzione e di risarcimento danni, il giudice di prime cure ha affermato la sussistenza di “inadempimenti inerenti al macchinario”, sicché erroneamente la corte di merito ha ritenuto che fosse al riguardo necessaria la proposizionedi appello incidentale da parte sua. Lamentache le specifiche circostanze dedotte da parte attrice in primo grado, e in particolare il disallineamento delle testine di stampa,l’applicazione dei codici di sblocco con conseguente omessa comunicazione dei medesimi e la mancata consegna dei manuali, non hanno costituito oggetto di accertamento suscettibile di giudicatoda parte del tribunale, in quanto l ’ affermazione secondo la qualegli inadempimenti inerenti al macchinario “ non sono certo tali darendere la cosa inidonea all ’ uso cui era destinata o da diminuirne sensibilmente il valore e, pertanto, da giustificare una condanna dellafornitrice alla integrale restituzione del prezzo ” , è da intendersi inverocome meramente funzionale ad esclu dere la fondatezza della domanda di restituzione del prezzo formulata da Transfermania, e non anche uno snodo dal quale desumere un accertamento circa l’esistenzadi presunti inadempimenti. Conil secondo motivo la ricorrente de nunzia “Violazione e falsa applicazionedell’art. 278 c.p.c. , in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.civ. Lamenta che la c orte territoriale non ha compiuto alcun accertamento in merito alla sussistenza dei vizi (e conseguenti inadempimenti) relativi al macchinario, ma solo in relazione al diversoprofilo concernente l ’ impossibilità di svolgere un determinato lavoro. Si duole che tale giudice abbia erronea mente suppos to essere stati gli inadempimenti lamentati da Transfermania accertati nel giudizio di primo grado, laddove un siffatto accertamento non vi è statosicché ex art. 278 cod. proc. civ. la c orte territoriale avrebbe dovuto invero rigettare la domanda di condanna generica della societàTransfermania International s.r.l., avendo essa concluso che i menzionati vizi avrebbero solo reso più difficoltoso l ’ uso della macchina,ma non ne avrebbero impedito la relativa utilizzazione . Lamenta non essersi dalla corte di merito considerat o che la domandagenerica di risarcimento del danno attene va d’altro canto non già ai vizi del macchinario quanto alla perdita di clienti, e in particolaredella [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale società TransfermaniaInternational s.r.l. de nunzia “Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. –Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.,in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ . Lamenta che in ordine ai lamentati vizi de l macchinario (consistenti nel continuo disallineamento delle testine di stampa; nell’inserimento del codice di blocco tale da impedire funzionamento della macchina; nell’omessa consegna dei manuali d’uso e di tutta la documentazione a corredo della macchina), ciascuno asseritamente tale da rendere di per sé totalmente inservibilela stampante, la corte territoriale si è invero limitata ad acriticamente ribadire quanto affermato dal giudice di prime cure, omettendo di pronunciarsi sui motivi di impugnazione al riguardo da essa proposti al riguardo, la motivazione appalesandosi pertanto meramente apparente, e quindi inesistente, sul punto. I suindicati motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, che possonocongiuntamente esaminarsi, in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Come dalla ricorrente in via principale società Poligraf s.r.l. debitamenteriportato nel ricorso in ossequio al disposto di cui all’art . 366,1° co. n. 6, c.p.c., a fronte dell’affermazione del giudice di prime cure[ secondo cui essendo stata formulata come consequenziale alla risoluzione del contratto, anche l’ulteriore domanda di risarcimento dei danni dovuti al malfunzionamento del bene - concretatasi, secondo la prospettazione attorea, n e l pregiudizio conseguente all’interruzione del rapporto commerciale con un’importantecasa di moda - dovrebbe avere la stessa sorte di quella restitutoria; peraltro, anche volendo interpretarla come d omanda risarcitoriaindipendente dalla risoluzione, essa non potrebbe essere accolta sia perché l’attrice non ha fornito elementi sufficienti per accertare l’esistenza stessa del nocumento economico lamentato (nonpotendosi certo considerare danno in re ip sa l’aborto del mero progetto di colorazione di capi di abbigliamento intrapreso con la societàGiorgio Armani s.p.a. ) sia perché i danni oggetto di doglianza costituirebbero pregiudizi indiretti ed imprevedibili all’epoca del sorgere dell’obbligazione e pertanto esclusi ex lege dall’area della risarcibilità ( v. artt. 1223 e 1225 c.c. ) ; considerazioni che ovviamente rendono superfluo verificare la sussistenza dei denunciatiinadempimenti della soc. Poligraf s.r.l. sicché d eve solo aggiungersi che, anche volendo entrare nel merito delle obiezioni attoree ed anche volendo ritenere che quella diretta ad avere indietro il prezzo versato sia una domanda risarcitoria autonomamente esaminabile, l’esito del giudizio non potrebbe cambiare ,in quanto delle sei contestazioni mosse dall’attrice, tre riguardano l’inchiostro - la sua inidoneità alla colorazione polimaterica, il suo asciugamento rapidissimo e la mancata produzione della scala cromatica del colore rosso - e non anche la macchinastampante, sicché esse non evidenziano vizi della cosa che ha formato oggetto del contratto impugnato e non possono logicamente supportare una domanda per [ recte , di ] restituzione del prezzo pagato per avere la disponibilità di quella cosa , laddove i lamentati inadempimenti inerenti al macchinario - ossia il riferito disallineamento delle testine, la mancata consegna dei manualid’uso e l’omessa comunicazione dei codici di sblocco per i mesisuccessivi al dicembre 2007 - non sono certo tali da re ndere la cosainidonea all’uso cui era destinata o da diminuirne sensibilmente ilvalore e, pertanto, da giustificare una condanna della fornitrice alla integralerestituzione del prezzo , in quanto il problema delle testinee il blocco mensile, pur pot endo dar luogo a disagi ed aggravi nell’uso dell’apparecchio … non ne precludono seriamente il funzionamento , mentre l’omessa consegna dei manuali di istruzioned’uso è circostanza che non ha impedito alla società attrice dicomprendere le modalità di funzionamento del macchinario ], la corte di merito ha nell’impugnata sentenza affermato essere passatoin giudicato - in assenza di appello incidentale di Poligraf - il capo della sentenza impugnata che accerta “ inadempimenti inerential macchinario ” si a pure “ limitati ” e individuati dal Tribunale nel disallineamento delle testine, nella mancata consegna dei manualid’uso e nell’omessa comunicazione dei codici di sblocco per imesi successivi al dicembre 2007 . Orbene,tale affermazione è erronea , atte so che, come dedotto dall’odierna ricorrente principale, in nessuno snodo dell’ iter motivazionale,né tantomeno nella parte dispositiva ha emesso una pronuncia in merito all’esistenza di “inadempimenti inerenti al macchinario” . Atale stregua , non risulta invero ben comprensibile la non meglio precisatanecessità di impugnazione mediante la proposizione di un appello incidentale da parte della medesima , e, come detto, l’affermata formazione del giudicato sul punto. A fortiori in considerazione della circostanza che l’affermazione si appalesa esserestata dal giudice di prime cure invero formulata meramente ad abundantiam ( deve solo aggiungersi che, anche volendo entrarenel merito delle obiezioni attoree ed anche volendo ritenere che quel la diretta ad avere indietro il prezzo versato sia una domandarisarcitoria autonomamente esaminabile … ) . Va sotto altro profilo posto in rilievo come , a fronte dell’esclusioneda parte del giudice di prime cure che il problema delle testine e il blo cco mensile abbia precluso seriamente il funzionamento del macchinario de quo , e per altro verso che l’omessa consegna dei relativi manuali di istruzione d’uso abbia impedito alla società attrice di comprendere le modalità di funzionamento del m edesimo, la corte di merito sia pervenuta inveroa concludere che tali inadempimenti, in quanto accertati come tali, sono potenzialmente causativi di danni, danni che - pur non essendo tali da rendere inidonea la macchina all’uso pattuito (come ha affermato il Tribunale) - non possono essere esclusi a priori . Con c onseguente accoglimento del la domanda di risarcimento nei limiti dei danni che si provi, nel separato giudizio sulquantum, derivare dai suddetti inadempimenti . Motivazioneche si appalesa intrinsecamente illogica, e pertanto meramenteapparente ( e q uindi inesistente ), in quanto fondata su uninsussistente accertamento dello stesso an del danno risarcibile, inveroanch’esso inammissibilmente rimesso al separato giudizio di determinazionedel relativo quantum . Allafondatezza nei suindicati termini e limiti del ricorso principale e del 1° motivo del ricorso incidentale consegue l’accoglimento dei medesimi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il 2° motivo del ricorso incidentale , e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d’ A ppello di Roma , che indiversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche
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