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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06144/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la parte della decisione che ha tenuto ferma la quantificazione degli aumenti di pena per la ritenuta continuazione operata dai Giudici di merito risulta manifestamente infondata e generica poiché non si confronta né con i minimali aumenti operati né con la precisa indicazione delle relative pene sulla base dell'apprezzata consistenza della condotta correttamente svolta dal Tribunale, evenienza ricavabile dallo stesso contenuto del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la parte della decisione che ha tenuto ferma la quantificazione degli aumenti di pena per la ritenuta continuazione operata dai Giudici di merito risulta manifestamente infondata e generica poiché non si confronta né con i minimali aumenti operati né con la precisa indicazione delle relative pene sulla base dell'apprezzata consistenza della condotta correttamente svolta dal Tribunale, evenienza ricavabile dallo stesso contenuto del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01
Sentenza Cassazione n. 06144/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris