CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 20605/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17818/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE,n. 723/31 / 14, depositata il 27/05/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte, indicata in epigrafe, che, disattendendo l’appello dell’ufficio finanziario, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino (n. 125/11/11) che ha accolto la domanda della contribuente di impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza della società datata 28/05/2008 di rimborso di interessi e imposte a credito per gli anni 1983, 1984, 1985, 1986, 1987; 2. il giudice tributario di appello ha ritenuto applicabile l’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, che, nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti circa il rimborso delle imposte, dispone che l’Agenzia delle entrate provvede all’erogazione delle eccedenze di Irpef e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30/06/1997 senza fare valere l’eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti, ciò che nella specie comporta la necessaria rimborsabilità degli interessi, quali crediti accessori ai crediti principali. Per la C.T.R., infine, è priva di fondamento l’eccezione di prescrizione del credito Ilor trattandosi di domanda nuova, inammissibilmente proposta per la prima volta in appello; Considerato che: 1. conil primo motivo di ricorso [«1) In relazione alla prescrizione della domanda di rimborso degli interessi sulle eccedenze Irpeg per gli anni 1983, 1984, 1985 e 1987: violazione degli artt. 2934, 2935 e 2948, n. 4, c.c. e falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata per violazione del complesso normativo appena indicato, nella parte in cui ha accolto la richiesta di rimborso degli interessi per le annualità in esame senza considerare che l’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 58, non si applica agli interessi, che integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito tributario principale, e che per gli interessi il termine di prescrizione, quinquennale, decorrente dal giorno in cui è divenuto definitivo l’accertamento del diritto al rimborso del capitale cui essi accedono, era già decorso al tempo della presentazione della domanda di rimborso. In particolare, con riferimento alle annualità 1983, 1984 e 1985, per le quali l’istanza di rimborso (e ciò vale anche per il periodo di imposta 1987, di cui appresso si dirà) era stata presentata il 28/05/2008, il termine di prescrizione era maturato nel 1997 in quanto il relativo credito risultava dalla dichiarazione del 1992. Con riferimento all’annualità 1987, il diritto al rimborso degli interessi è divenuto definitivo in data 29/01/2001, quando è stato effettuato l’ultimo pagamento della sorta capitale, ragion per cui la prescrizione è maturata il 29/01/2006; 2. con il secondo moti vo [« 2) In subordine in relazione alla prescrizione della domanda di rimborso degli interessi sulle eccedenze Irpeg per gli anni 1983, 1984, 1985: violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946, c.c. e falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che non ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto indicate in rubrica là dove ha accolto la richiesta di rimborso per le annualità in esame, per un verso, senza considerare che l’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 58, non si applica agli interessi, che integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito tributario principale; per altro verso, trascurando che, rispetto alle annualità in discorso, il termine decennale di prescrizione era maturato nel 2002, ben prima della domanda di rimborso della contribuente del 28/05/2008; 3. con il terzo motivo [« 3) In relazione alla prescrizione del credito Ilor 1987: violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata, che nel dichiarare inammissibile per novità della questione l’eccezione di prescrizione del credito Ilor, per l’anno 1987 (fondata sul fatto che l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era successiva al termine decennale di prescrizione decorrente dalla presentazione della dichiarazione), non ha rilevato che quella proposta dall’ufficio nel giudizio d’appello è una mera difesa non soggetta al limite di allegazione del secondo comma dell’articolo 57; 4. con il quarto motivo [« 4) In relazione alla prescrizione del credito Ilor 1987: falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 e violazione dell’art. 2934 e 2946 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del credito Ilor per il 1987; 5. con il quinto motivo [« 5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura l’errore di diritto della sentenza impugnata che, quand’anche l’articolo 2, comma 58, fosse astrattamente applicabile ai crediti per cui è causa (ma non è così per le ragioni esposte nei precedenti motivi), non ha comunque considerato che, avendo l’ufficio sollevato eccezione di prescrizione dei crediti, la Commissione regionale non poteva esimersi dall’esaminarla e accoglierla, posto che comunque l’articolo 2, comma 58, non modifica i termini di prescrizione ordinaria, ma si limita ad invitare l’Amministrazione a non fare valere tale prescrizione; 6. innanzitutto, è fondata l’eccezione della contribuente di giudicato interno con riferimento alla domanda di rimborso degli interessi sulle eccedenze Irpeg per il 1987, poiché come risulta dal testo del controricorso (nel quale è trascritto, per autosufficienza, l’appello dell’ufficio avverso la decisione di primo grado, favorevole alla società), i motivi di appello dell’Agenzia non riguardavano (appunto) il diritto al rimborso degli interessi maturati su crediti Irpeg per il 1987, sicché sul punto si era formato il giudicato rappresentato dalla sentenza di primo grado; 7. il quarto motivo, il cui esame è logicamente prioritario, trattandosi di error in procedendo, non è fondato; 7.1. nella specie, non sussiste il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del credito Ilor (seppure erroneamente sussunto entro il parametro dell’error in iudicando di cui al n. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.), dovendosi al riguardo dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte per la quale il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 112, cod. proc. civ., non ricorre allorché una pronuncia sul capo di cui si lamenta l’omissione sia stata adottata dal giudice di merito, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura sul punto (Cass.27/02/2009, n. 4786). Nel caso in esame, al contrario di quanto prospetta l’Agenzia, la C.T.R. si è pronunciata sull’eccezione di prescrizione, della quale ha rilevato la tardività; 8. il terzo motivo (anch’esso, come il quarto motivo, attinente alla prescrizione del credito Ilor per il 1987) non è fondato; 8.1. la Commissione regionale, che ha dichiarato inammissibile l’eccezione dell’ufficio di prescrizione del credito Ilor, quale “domanda nuova” proposta dalla contribuente per la prima volta nel giudizio di appello, si è attenuto al principio di diritto che, in linea con i precedenti sezionali (ex aliis, Cass. 29/10/2020, n. 23862; Cass.05/10/2018, n. 24478, in tema di rimborso del credito Iva) va qui enunciato nei seguenti termini: «Il diritto al rimborso di un credito Ilor rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l’istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell’Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d'ufficio né deducibile per la prima volta nel giudizio di appello, ostandovi il disposto di cui all’art. 57, del d.lgs. n. 546 del 1992»; 9. il quinto motivo è fondato, con assorbimento del primo e del secondo motivo; 9.1. la Commissione tributaria regionale, nel fare diretta applicazione dell’articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in primo luogo, si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che, fin da Cass., Sez. U., 07/02/2007, n. 2687 (in senso conforme, ex multis , Cass. 27/03/2013, n. 7706; C ass. 30/09/2019, n. 24294; Cass. 04/08/2020, n. 16630), ha spiegato che tale disposizione «contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice.». Il che comporta che, nel caso concreto, il giudice diappello avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’ufficio (aspetto, questo, il cui esame è rimesso al giudice di merito poiché involge profili fattuali della causa) in relazione alla domanda di rimborso degli interessi sulle eccedenze delle imposte versate proposta dalla contribuente. In secondo luogo, la sentenza impugnata non ha considerato che la disposizione in esame riguarda soltanto l’imposta e non gli interessi, come è stato chiarito da Cass.31/01/2018, n. 2392. Con l’ulteriore precisazione che, comunque, lo stesso articolo deve essere interpretato «nel senso che dalla predetta agevolazione è esclusa l’Ilor, trattandosi di norma che, comportando una esenzione o agevolazione tributaria e introducendo un’eccezione alla regola generale contenuta nell’art. 2934, comma 1, c.c., è insuscettibile di interpretazione analogica.» (ex multis Cass.17/11/2021, n. 34853 che, in motivazione, richiama Cass. n. 4786 del 27/2/2009 e Cass. n. 9223 del 21/4/2011); 10. in conclusione, accolto il quinto motivo, assorbiti il primo e il secondo motivo, rigettati il terzo e il quarto motivo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia