CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 ottobre 2020
Cassazione n. 21203/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2682/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 782/2020 depositata il29/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello della contribuente e, in riforma totale della decisione di primo grado, annullava l’avviso di accertamento per IMU 2013; 2. ricorre percassazione il Comune di Vinci con due motivi di ricorso, illustratida successiva memoria (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettere B, D, ed I, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 2697 cod. civ.; 2- violazione dell’art. 13, sesto comma, l. 31 dicembre 2012 n. 247 e dei decreti ministeriali in materia di spese processuali); 3. resiste con controricorso la contribuente Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, come illustrato da successiva memoria; la controricorrente eccepisce l’assenza di autosufficienza del ricorso introduttivo, anche per l’inesatta indicazione delle norme violate (incertezza sulla violazione dell’art. 360, primo comma,n. 3 o n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., per il primo motivo di ricorso); relativamente all’onere della prova edall’obbligo di presentazione di una denuncia di esenzione, la controricorrente ev idenzia come sussiste nel caso una presunzione di adibizione al culto dell’immobile, in quanto di proprietà dell’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli. Era il Comune che avrebbe dovuto accertare e dimostrare il contrario. Al fine dell’esenzione IMU non rileva l’accatastamento ma l’effettivo uso esclusivo. Il Comune, del resto, era a conoscenza dell’uso per il culto, come emerge dalla revisione della toponomastica da esso effettuata. La Corte Europea dei D iritti dell’ U omo, inoltre, non richiede una specifica ed univoca forma architettonic a degli edifici di culto, potendo il relativo esercizio di fatto svolgersi in qualsiasi tipo di locale, come una sala-riunioni. Il secondo motivo risulterebbe poi infondato in quanto il compenso medio indicato dalle tariffe forensi è inferiore alla somma liquidata dalla Commissione tributaria regionale. Considerato che 1. Il ricorso risulta fondatorelativamente al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo,e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, cui demanda anche di provvedere alle spese del giudizio di legittimità. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso non è inammissibile , in quanto lo stesso contiene tutti gli elementi per comprendere i dati di fatto e di diritto della questione. Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U- , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 -01). Il ricorso contiene due specifici motivi di violazione di legge, da intendersi quale violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3-4 cod. proc. civ. nel complesso della valutazione, anche se non specificamente indicato. Con il primo motivo si prospetta la violazione di legge dell’art. 7, citato, in quanto la sentenza non ha considerato i presupposti della norma per l’esenzione, e dell’art.2697 cod. civ. per l’onere della prova. 2. La sentenza impugnata non analizza la questione della necessità della dichiarazione da parte della contribuente; prima ed indipendentemente dallaclassificazione catastale in C2 dell’immobile in oggetto (dato pacifico tra le parti) si imponeva una dichiarazione al Comune per l’applicazione dell’esenzione, quale immobile destinato esclusivamente (o anche in parte) al culto (« In tema di IMU, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in caso di immobile ad uso misto (nella specie, adibito in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie) si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione» Sez. 5- , Ordinanza n. 32742 del 07/11/2022, Rv. 666428 - 01) . Non risulta, quindi, accertato un presupposto – normativo - per l’esenzione, in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. 3. La sentenza impugnata, inoltre, ritiene che l’immobile in questione sia stato adibito in maniera esclusiva al culto, ma non specifica quali sono le prove sulle quali si basa un tale giudizio di fatto; si limita a ritenere che «la documentazione versata in atti dall’appellante dà una prova inoppugnabile», pur dando atto delle contestazioni da parte del Comune su tale documentazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale in tal modo riforma la decisione di primo grado, che aveva ritenuto invece assente la prova dell’uso esclusivo,senza fornire argomenti minimi, con motivazione meramente apparente, censurabiliin questa sede (« In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (…)» Sez. L - , Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 – 02 ; vedi anche Sez. 3 - , Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024, Rv. 670117 – 01 e Sez. 3 - , Sentenza n. 23893 del 04/08/2023, Rv. 668577 – 01 ). Fermo restando che l’effettiva destinazione dell’immobile ad un’attività esonerata doveva essere provata dalla parte che tale esonero invocava. 4. Il secondo motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; assorbitoil secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in divers