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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 34843/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevata preliminarmente la tardività della memoria sopravvenuta; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il decreto di citazione a giudizio risulta ricevuto dall'imputata a mani proprie, non risultando ciò inficiato dall'evidente errore materiale contenuto nella relata della notifica, per come correttamente spiegato dalla Corte di appello; considerato che la denuncia di omessa motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen. risulta manifestamente infondato, perché smentito dalla puntuale motivazione a tale riguardo sviluppata dalla Corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevata preliminarmente la tardività della memoria sopravvenuta; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il decreto di citazione a giudizio risulta ricevuto dall'imputata a mani proprie, non risultando ciò inficiato dall'evidente errore materiale contenuto nella relata della notifica, per come correttamente spiegato dalla Corte di appello; considerato che la denuncia di omessa motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen. risulta manifestamente infondato, perché smentito dalla puntuale motivazione a tale riguardo sviluppata dalla Corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 34843/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris