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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 35905/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10764/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portcghesi n. 12; - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per atto notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 99109 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 12/19/13, depositata il 5 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 12/19/13 del 05/03/2013 la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza (di seguito CTP) n. 32/05/08, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di alcuni avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2001-2004;

1.1. la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando che: a) con riferimento all'anno d'imposta 2001, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione della richiesta di definizione accolta dall'Ufficio; b) con riferimento agli altri anni d'imposta, la sentenza di primo grado era sufficientemente motivata; c) nel merito della contestazione dei costi di ristrutturazione della Chiesa delle Tersiane, concessa in comodato alla società contribuente, detti costi dovevano ritenersi inerenti, essendo «del tutto compatibile con lo scopo di u la società immobiliare» la produzione di ricavi «dalla utilizzazione degli spazi da parte di terzi contro un prezzo» (l'immobile doveva essere utilizzato per convegni, mostre, raduni ed iniziative di carattere religioso);

2. avverso la sentenza della CTP. l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale, senza depositare controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), degli artt. 37 bis e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli 2 Cons. est.

G.M.

Nonno artt. 1325, primo comma, n. 2, 2697 e 2722 cod. civ., dell'art. 53 Cost. della direttiva n. 77/388/CEE e dei principi in materia di abuso del diritto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;

1.1. in buona sostanza, l'Agenzia delle entrate sostiene che dagli elementi di fatto richiamati dall'Ufficio in appello si evincerebbe l'assenza dello scopo economico-sociale dell'operazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe stata compiuta al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale;

1.2. il motivo è inammissibile;

1.3. va, in primo luogo, evidenziato che dall'avviso di accertamento, riprodotto nel contesto del ricorso, la contestazione dei costi riguarda esclusivamente i requisiti dell'inerenza e della competenza, né la prospettazione di un eventuale abuso del diritto posto in essere dalla società contribuente è stata oggetto dei giudizi di primo grado o di secondo grado, stando a quanto emerge ancora una volta dal ricorso;

1.4. ne consegue la novità della questione con conseguente inammissibilità del motivo in parte qua;

1.5. quanto al difetto di inerenza, l'Agenzia delle entrate mira surrettiziamente, deducendo una violazione di legge, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR;

1.6. il giudice di appello, infatti, ha ri:enuto, sulla base dell'esame della documentazione prodotta, che i lavori di ristrutturazione della Chiesa delle Teresiane, concessa in comodato a [OSCURATO:PERSONA], riguardavano un bene funzionale all'attività di impresa: trattasi di legittima valutazione di merito alla quale l'Agenzia contrappone, inammissibilmente, una diversa valutazione del materiale probatorio;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza, in 3 Cons. est.

G.M.

Nonno relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, :od. proc. civ., per avere la CTR del tutto omesso di pronunciare in ordine agli ulteriori rilievi dell'Agenzia delle entrate, sbrigativamente ritenuti infondati dalla CT P;

2.1. il motivo è fondato;

2.2. la sentenza impugnata ha del tutto omesso di affrontare le questioni riproposte dall'Agenzia delle entrate con l'atto di appello e concernenti le riprese ulteriori rispetto a quella relativa ai costi di ristrutturazione della Chiesa delle Teresiane, sicché la sentenza impugnata va cassata in parte qua;

3. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2021.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10764/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portcghesi n. 12; - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per atto notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 99109 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 12/19/13, depositata il 5 marzo 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 12/19/13 del 05/03/2013 la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza (di seguito CTP) n. 32/05/08, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di alcuni avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2001-2004; 1.1. la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando che: a) con riferimento all'anno d'imposta 2001, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione della richiesta di definizione accolta dall'Ufficio; b) con riferimento agli altri anni d'imposta, la sentenza di primo grado era sufficientemente motivata; c) nel merito della contestazione dei costi di ristrutturazione della Chiesa delle Tersiane, concessa in comodato alla società contribuente, detti costi dovevano ritenersi inerenti, essendo «del tutto compatibile con lo scopo di u la società immobiliare» la produzione di ricavi «dalla utilizzazione degli spazi da parte di terzi contro un prezzo» (l'immobile doveva essere utilizzato per convegni, mostre, raduni ed iniziative di carattere religioso); 2. avverso la sentenza della CTP. l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale, senza depositare controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), degli artt. 37 bis e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli 2 Cons. est. G.M. Nonno artt. 1325, primo comma, n. 2, 2697 e 2722 cod. civ., dell'art. 53 Cost. della direttiva n. 77/388/CEE e dei principi in materia di abuso del diritto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 1.1. in buona sostanza, l'Agenzia delle entrate sostiene che dagli elementi di fatto richiamati dall'Ufficio in appello si evincerebbe l'assenza dello scopo economico-sociale dell'operazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe stata compiuta al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale; 1.2. il motivo è inammissibile; 1.3. va, in primo luogo, evidenziato che dall'avviso di accertamento, riprodotto nel contesto del ricorso, la contestazione dei costi riguarda esclusivamente i requisiti dell'inerenza e della competenza, né la prospettazione di un eventuale abuso del diritto posto in essere dalla società contribuente è stata oggetto dei giudizi di primo grado o di secondo grado, stando a quanto emerge ancora una volta dal ricorso; 1.4. ne consegue la novità della questione con conseguente inammissibilità del motivo in parte qua; 1.5. quanto al difetto di inerenza, l'Agenzia delle entrate mira surrettiziamente, deducendo una violazione di legge, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR; 1.6. il giudice di appello, infatti, ha ri:enuto, sulla base dell'esame della documentazione prodotta, che i lavori di ristrutturazione della Chiesa delle Teresiane, concessa in comodato a [OSCURATO:PERSONA], riguardavano un bene funzionale all'attività di impresa: trattasi di legittima valutazione di merito alla quale l'Agenzia contrappone, inammissibilmente, una diversa valutazione del materiale probatorio; 2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza, in 3 Cons. est. G.M. Nonno relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, :od. proc. civ., per avere la CTR del tutto omesso di pronunciare in ordine agli ulteriori rilievi dell'Agenzia delle entrate, sbrigativamente ritenuti infondati dalla CT P; 2.1. il motivo è fondato; 2.2. la sentenza impugnata ha del tutto omesso di affrontare le questioni riproposte dall'Agenzia delle entrate con l'atto di appello e concernenti le riprese ulteriori rispetto a quella relativa ai costi di ristrutturazione della Chiesa delle Teresiane, sicché la sentenza impugnata va cassata in parte qua; 3. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 30 settembre 2021. D
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