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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 16154/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 22/01/2020, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 16/05/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Trieste aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni gravi aggravate dall'uso di arma impropria in danno di [OSCURATO:PERSONA] e - con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata e la diminuzione per il rito - lo aveva /r0 condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione e falsa applicazione dell'art. 59 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in merito all'applicabilità nel caso di specie della legittima difesa putativa, che deve essere riconosciuta anche in ipotesi di dubbio sulla sussistenza della scriminante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

La denunciata violazione dell'art. 59, ultimo comma, cod. pen. e il relativo vizio di motivazione circa l'invocata riconoscibilità della legittima difesa putativa non erano stati devoluti con i motivi di appello, sicché, non versandosi in ipotesi di questioni rilevabili d'ufficio dal giudice ch legittimità, il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

D'altra parte, il ricorso fa leva su una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella accreditata dalle conformi sentenze di merito, secondo cui, dopo l'iniziale alterco tra imputato e persona offesa, quest'ultima aveva intimato ad Alessi di abbandonare il lavoro, quindi si era girata per andar via ed era stata poi colpita da tergo con il "tornichetto" (un attrezzo di metallo dal peso di circa 10/15 Kg).

Il ricorso contesta tale ricostruzione dei fatti, lamentando che la sentenza impugnata «abbia inspiegabilmente ritenuto di non dover tener conto degli elementi fattuali, atti a persuadere il prevenuto di trovarsi in una situazione di pericolo»; in realtà, il giudice di appello, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati, ha valorizzato il racconto della persona offesa, di cui sottolinea l'attendibilità intrinseca, e le risultanze - coerenti con detto racconto - di cui alla consulenza medico-legale (neppure citata, sottolinea la sentenza impugnata, nell'atto di appello).

Sotto questo profilo, emerge un duplice, ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, che, per un verso, così come il gravame si sottrae alla puntuale disamina critica della motivazione della Corte distrettuale, e, per altro verso, sollecita a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del merito della ricostruzione dei fatti operata dalle conformi sentenze di primo e secondo grado, sicché, a quest'ultimo proposito, è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CeNto [OSCURATO:PERSONA] r r7c, ( 6,1"72 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 22/01/2020, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 16/05/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Trieste aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni gravi aggravate dall'uso di arma impropria in danno di [OSCURATO:PERSONA] e - con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata e la diminuzione per il rito - lo aveva /r0 condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione e falsa applicazione dell'art. 59 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in merito all'applicabilità nel caso di specie della legittima difesa putativa, che deve essere riconosciuta anche in ipotesi di dubbio sulla sussistenza della scriminante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. La denunciata violazione dell'art. 59, ultimo comma, cod. pen. e il relativo vizio di motivazione circa l'invocata riconoscibilità della legittima difesa putativa non erano stati devoluti con i motivi di appello, sicché, non versandosi in ipotesi di questioni rilevabili d'ufficio dal giudice ch legittimità, il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. D'altra parte, il ricorso fa leva su una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella accreditata dalle conformi sentenze di merito, secondo cui, dopo l'iniziale alterco tra imputato e persona offesa, quest'ultima aveva intimato ad Alessi di abbandonare il lavoro, quindi si era girata per andar via ed era stata poi colpita da tergo con il "tornichetto" (un attrezzo di metallo dal peso di circa 10/15 Kg). Il ricorso contesta tale ricostruzione dei fatti, lamentando che la sentenza impugnata «abbia inspiegabilmente ritenuto di non dover tener conto degli elementi fattuali, atti a persuadere il prevenuto di trovarsi in una situazione di pericolo»; in realtà, il giudice di appello, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati, ha valorizzato il racconto della persona offesa, di cui sottolinea l'attendibilità intrinseca, e le risultanze - coerenti con detto racconto - di cui alla consulenza medico-legale (neppure citata, sottolinea la sentenza impugnata, nell'atto di appello). Sotto questo profilo, emerge un duplice, ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, che, per un verso, così come il gravame si sottrae alla puntuale disamina critica della motivazione della Corte distrettuale, e, per altro verso, sollecita a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del merito della ricostruzione dei fatti operata dalle conformi sentenze di primo e secondo grado, sicché, a quest'ultimo proposito, è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CeNto [OSCURATO:PERSONA] r r7c, ( 6,1"72 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE