CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eStefano Scicolone, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cangiano, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5921/19 della Commissione TributariaRegionale del Lazio, pubblicata in data 25 ottobre 2019.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.1. Con sentenza n. 5921/19, pubblicata in data 25 ottobre2019, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio haNumero registro generale 18870/2020Numero sezionale 4086/2026Numero di raccolta generale 15117/2026Data pubblicazione 19/05/2026rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n.2049/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, conla quale era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avversol’avviso di accertamento TARI 2011 (n. 77539), avente adoggetto le aree adibite a sosta a pagamento, gestite dallasocietà contribuente.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motividi impugnazione.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4. Le parti, successivamente, hanno chiesto, con atto dirinuncia al ricorso e contestuale accettazione, che il giudiziofosse dichiarato estinto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo laricorrente rinunciato al ricorso ed avendo la contribuente, nelcontempo, accettato la rinuncia, giusta accordo tra lorointervenuto (cfr., allegato in copia al fascicolo della ricorrente,l’atto di rinuncia al ricorso e contestuale accettazione,depositato in data 16 aprile 2026).2. La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiedenemmeno l’accettazione, ai fini della pronuncia di estinzione, inquanto gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitarela condanna alle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16,Cass. n. 27359/21 e Cass. n. 10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nelgiudizio di cassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensiNumero registro generale 18870/2020Numero sezionale 4086/2026Numero di raccolta generale 15117/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’articolo 390 c.p.c., fino alla data dell’adunanza camerale(cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass.n. 17520/25),4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopoprevisti dalla legge, deve essere dichiarato estinto.5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., stante l’accettazione dellarinuncia da parte della società contribuente (cfr. Cass.10587/25), fermo restando che le parti hanno fatto presente diavere stabilito, in virtù dell’accordo tra loro raggiunto, chedovessero intendersi come compensate.6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e nondi rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso)esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, trattandosi di una norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, distretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, sul punto, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15,Cass. n. 13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18,Cass. n. 25722/19, Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21,Cass. n. 19599/22 e Cass. n. 11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensaintegralmente, tra le parti, le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]