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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44295/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè genericamente proposti e dedicati ad eccepire la grossolanità del falso in documenti di identità, reato contestato al ricorrente, e la violazione di legge in relazione alla recidiva ritenuta sussistente con motivi manifestamente infondati, in fatto e generici.

Quanto alla grossolanità del falso commesso (primo motivo), vi è da rammentare che la sentenza ha dato atto della immediata percepibilità della falsità dei documenti per superare l'obiezione difensiva relativa alla necessità di una perizia in merito, ma non certo per sostenere la grossolana ed immediata evidenza di detta falsità dei documenti ritrovati in possesso del ricorrente e che stavano per essere completati con l'apposizione delle fotografie, in un contesto molto più ampio di attività di falsificazione, desumibile dalle circostanze del reato accertato.

Il motivo, peraltro, è macroscopicamente generico e privo di confronto reale con la sentenza impugnata.

Il secondo motivo eccepisce l'insussistenza della recidiva e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che si sarebbe affidato alla mera sintomaticità dei precedenti penali, laddove invece la Corte d'Appello, con adeguata motivazione ha dato atto delle plurime, condanne riportate nel corso degli anni dal ricorrente e della vera e propria negativa evoluzione del suo profilo criminale, del quale costituisce macroscopica evidenza il reato oggi in esame.

Il difensore si limita ad evocare fugacemente la giurisprudenza in materia di recidiva e chiede, in ultima analisi, una diversa valutazione di merito al Collegio, in mancanza di illogicità motivazionali del provvedimento impugnato: per questo, il motivo proposto è inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè genericamente proposti e dedicati ad eccepire la grossolanità del falso in documenti di identità, reato contestato al ricorrente, e la violazione di legge in relazione alla recidiva ritenuta sussistente con motivi manifestamente infondati, in fatto e generici. Quanto alla grossolanità del falso commesso (primo motivo), vi è da rammentare che la sentenza ha dato atto della immediata percepibilità della falsità dei documenti per superare l'obiezione difensiva relativa alla necessità di una perizia in merito, ma non certo per sostenere la grossolana ed immediata evidenza di detta falsità dei documenti ritrovati in possesso del ricorrente e che stavano per essere completati con l'apposizione delle fotografie, in un contesto molto più ampio di attività di falsificazione, desumibile dalle circostanze del reato accertato. Il motivo, peraltro, è macroscopicamente generico e privo di confronto reale con la sentenza impugnata. Il secondo motivo eccepisce l'insussistenza della recidiva e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che si sarebbe affidato alla mera sintomaticità dei precedenti penali, laddove invece la Corte d'Appello, con adeguata motivazione ha dato atto delle plurime, condanne riportate nel corso degli anni dal ricorrente e della vera e propria negativa evoluzione del suo profilo criminale, del quale costituisce macroscopica evidenza il reato oggi in esame. Il difensore si limita ad evocare fugacemente la giurisprudenza in materia di recidiva e chiede, in ultima analisi, una diversa valutazione di merito al Collegio, in mancanza di illogicità motivazionali del provvedimento impugnato: per questo, il motivo proposto è inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 44295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris