CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 39993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natck,a ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 22 gennaio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 17-11-2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di truffa semplice. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'intervenuta estinzione del reato a seguito di rimessione di querela da parte del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio comporta dichiarare l'estinzione del reato contestato alla Bonanno essendo intervenuta rituale remissione di querela da parte del legale rappresentante della società tratta in inganno e danneggiata dal reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. LA PRESIDENTE (![OSCURATO:PERSONA] P uzzellis [OSCURATO:PERSONA] PENALE30 OTT. 2024 [OSCURATO:PERSONA]