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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 08240/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 ieLto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epigrafe; e!;aminati gli atti e i provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al tema della destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente riferita alla disponibilità del ricorrente, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una coerente valorizzazione inferenziale delle Lmergenze fattuali (si vedano le pagine 4 e 5 e in particolare il riferimento alla piccola contabilità rinvenuta esit,;o alle indagini, di decisiva rilevanza logica nella prospettazione accusatoria, che il ricorso i, sLé: ir; aiciin modo e cne invece costituisce chiave di lettura coerente dell)nsieme ot neenze,. rendendo nconferenti i revi difensivi); i- ,evato che a!i inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. :huiinarnm;ssiNe i; ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processua;: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 ieLto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epigrafe; e!;aminati gli atti e i provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al tema della destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente riferita alla disponibilità del ricorrente, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una coerente valorizzazione inferenziale delle Lmergenze fattuali (si vedano le pagine 4 e 5 e in particolare il riferimento alla piccola contabilità rinvenuta esit,;o alle indagini, di decisiva rilevanza logica nella prospettazione accusatoria, che il ricorso i, sLé: ir; aiciin modo e cne invece costituisce chiave di lettura coerente dell)nsieme ot neenze,. rendendo nconferenti i revi difensivi); i- ,evato che a!i inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. :huiinarnm;ssiNe i; ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processua;: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 08240/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris