CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 02512/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8894-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ri correnti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] parte prima della vocatio in ius Benefici esposizione amianto. Decadenza ex art. 47D.P.R. nr. 639 del R.G.N. 8894/2018 Cron. Rep. Ud. 22/11/2022 CC R.G.N. 8894/2018 - intimato - avverso la sentenza n. 1679/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2017 R.G.N. 6617/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato « inammissibili » l a domand a d i [OSCURATO:PERSONA] -dante causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti- e quella proposta da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, perché il de cuiusera morto al momento della proposizione del ricorso di primo grado, con conseguente estinzione del mandato difensivo e nullità della vocatio in iuse, quanto al Mancinelli, perché lo stesso era decaduto dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto, ai sensi dell’art. 47 DPR nr. 639 del 1970; 2. avverso tale pronuncia, hanno prop osto ricorso per cassazione gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria; l'INPS è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: R.G.N. 8894/2018 3. con il primo motivo, parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 300 cod.proc.civ., per non avere la Corte territoriale tenuto conto di quanto esposto nel precedente grado di giudizio circa la mancata comunicazione, al difensore, del decesso della parte dopo il conferimento del mandato; 4. il motivo è infondato; 5. deve conferma rsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, poiché presupposto necessario dellavocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, lamorte della parte attrice avvenuta anteriormente a dettavocatio (nella specie, un anno e mezzo prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) determina la nullità della citazione (id est: del ricorso) e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il contraddittorio tra le parti, infatti, si istituisce dopo che la domanda viene portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 cod.proc.civ.nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che rilevinola volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il processoe, tanto più, le ragioni che possano aver indotto l’ultrattività del mandato. A tale riguardo, si rammenta che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litemoltre lamorte del mandante, d erogando alle regole generali di cui all'art. 1722 n r . 4 cod.civ. ed agli artt. 83 e 84 cod.proc.civ., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò R.G.N. 8894/2018 contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (art. 1728 cod.civ. e 300 cod.proc.civ. I n argomento, giurisprudenza consolidata e risalente: v. Cass. nr. 11506 del 2022,Cass. nr. 27530 del 2017, Cass., nr. 8670 del 1999 , Cass. n r . 10437 del 1994, Cass. n r . 2951 del 1988, Cass. n r . 4758 del 1985,Cass. n r . 244 del 19 79 ); 6. con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merito ritenuto, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], maturata la decadenza triennale del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto; 7. le censure sono infondate, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dalD.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dalD.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con legge n r . 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da ritenere incluso , nella previsione di legge,anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in R.G.N. 8894/2018 questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dallegge n r . 257 del 1992, art. 13,comma 8, (cfr. tra le più recenti Cass. nr. 41886 del 2021, Cass. nr. 618 del 2018 , Cass. nr. 19729 del 2017 , Cass. nr. 17433 del 2017); 8. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie,Cass.nr. 41886 del 2021 e Cass. n. 17433 del 2017, citate); 9. logico corollario di quanto precede è che ladecadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio; 10.il terzo ed il quarto motivo di ricorso - con cui è formalmente denunciata la violazione dell’art. 13, comma R.G.N. 8894/2018 8, della legge nr. 257 del 1992- riguardano il diritto, in concreto, della parte ricorrente ad ottenere la rivalutazione contributiva per il coefficiente dell’1,5 in relazione all’intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento di detta esposizione. Essi sono dunque assorbiti dal rigetto dei primi due motividi ricorso; 11.nulla si provvede in ordine alle spese, per difetto di attività difensiva da parte dell’INPS; 12.in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono, invece,i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrent i, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprev