CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Genova;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 19 gennaio 2026 la Corte di appello di Genova, inriforma della sentenza assolutoria pronunciata in data 28 aprile 2022 dal G.u.p.del Tribunale di Imperia, ha condannato l’imputato alle pene di legge per il reatodi cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, perché, al fine di ottenere il redditodi cittadinanza aveva dichiarato che la sorella era disoccupata e non avevapercepito redditi quando invece aveva percepito, nel 2017, la somma di euro2.489,40, a titolo di trattamento di fine rapporto e, nel 2018, la somma di euro7.757,56, a titolo di redditi da lavoro.2. Il ricorrente eccepisce, con il primo motivo, l’improcedibilità dellasentenza della Corte di appello, intervenuta il 19 gennaio 2026, quattro anni dopola decisione del primo grado il 28 aprile 2022, in violazione dell’art. 344-bis cod.proc. pen.; con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordineall’elemento soggettivo; con il terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazioneper il diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen.; con ilquarto, la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanzeCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Il primo motivo, volto a rilevare l’improcedibilità del ricorso persuperamento del termine di durata massima del giudizio di appello, computato aisensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., non tiene conto della circostanza che il fatto,seppure accertato il 13 febbraio 2020, è stato commesso in data 19 marzo 2019,data della presentazione della domanda di concessione del reddito di cittadinanza(sentenza di primo grado, pag. 1; sentenza di appello, pagg. 5-6), sicché si applicala disciplina anteriore alla cosiddetta riforma Cartabia. Questa Corte si è giàpronunciata in ordine alla manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazioneagli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relativeall'improcedibilità per superamento del termine di durata massima di cui all'art.344-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reaticommessi a far data dall’ 1 gennaio 2020, (Sez. 7, ord. n. 43883 del 19 novembre2021, Cusmà, Rv. 283043). Ne consegue che, essendo il reato consumato in epocaanteriore, la disciplina invocata non è applicabile ratione temporis. Il motivo èpertanto manifestamente infondato.Il secondo motivo, attinente all’elemento psicologico, è inconsistente. E’incontestato che l’imputato convivesse con la sorella. Il G.u.p. lo ha assolto perchéaveva utilizzato la dichiarazione sostitutiva della madre che aveva indicato a zeroil reddito della figlia, senza controllare la correttezza delle informazioni fornite. LaCorte territoriale ha ribaltato la sentenza di assoluzione, osservando che la sorellaaveva percepito dei redditi in via continuativa in virtù di vari contratti e certamenteaveva contribuito al sostentamento dell’intera famiglia e che l’imputato eraperfettamente consapevole dei documenti da presentare per il reddito dicittadinanza, tra cui la dichiarazione sostitutiva unica, che doveva ricomprenderei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. Il ricorrente ha insistito sullanegligenza per omesso controllo della parte di dichiarazione dei redditi relativa allasorella e dell’operato della madre che aveva trasmesso la dichiarazione indicandoa zero il reddito della figlia. Tuttavia, la Corte territoriale ha ben messo in evidenzache era onere del ricorrente controllare la correttezza delle sue dichiarazioni, tantopiù che aveva riportato la sorella come sua convivente. Va ribadito, sul punto, chel'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione delreddito di cittadinanza, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude lasussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integrail precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. n. 4 del 2019 (Sez. 2, n. 23265 del07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 – 01). Si tratta di un dolo specifico che siconfigura indipendentemente dal conseguimento del beneficio (Sez. 3, n. 16883del 23/04/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289992 – 01). Il ricorrente ha anche lamentato ilribaltamento della decisione assolutoria in assenza di una motivazione rafforzata.Sennonché, a fronte di una motivazione del primo grado ai limiti dell’apoditticità,l’analisi compiuta dalla Corte territoriale in ordine al ruolo della sorella e alla suacapacità contributiva all’interno del nucleo familiare risulta adeguata a darespessore al dolo specifico dell’imputato.Il terzo motivo, relativo al diniego della causa di proscioglimento di cuiall’art. 131-bis cod. pen., è formulato in termini alternativi alla sentenza ove, nonirragionevolmente, è stato ritenuto che l’indebito profitto di euro 2.489,40 non eradi minima entità e aveva arrecato un danno non irrisorio all’INPS. E’ pacifico ingiurisprudenza che il giudizio sulla tenuità del fatto, nella prospettiva delineatadall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tuttele peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzae dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.266590). Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioneprevisti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n.10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che bastaanche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio l’entità del danno, perescludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,disatteso.Il quarto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche,non si confronta affatto con la sentenza che le ha negate per il precedente dibancarotta distrattiva e documentale e per l’assenza di elementi di merito oconcreta resipiscenza.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]