Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02636/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16130-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso la sentenza n. 9934/27/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 22/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che la SEL Immobiliare propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Quest'ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso un avviso di intimazione derivante da variazione catastale, relativa all'anno 2015; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro motivi; che, col primo, la SEL invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 2° e 53 D. Lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe errato nel non dichiarare l'inammissibilità del gravame per mancanza di motivi specifici di impugnazione; che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'Istruzione III del Ministero delle Finanze 28/06/1942 e dell'art. 27 DPR n. 1142/1949, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. giacché la CTR avrebbe trascurato di considerare che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare un criterio differente rispetto alla determinazione della rendita catastale, fondato sulla base del reddito lordo; che, mediante il terzo, la contribuente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: la CTR avrebbe tratto il dato della ristrutturazione nell'anno 2010 da un documento Ric. 2018 n. 16130 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- prodotto in appello e senza che l'Agenzia avesse mai dedotto tale circostanza nel corso del giudizio di primo grado; che, attraverso l'ultimo, la SEL assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 commi 1° e 2° DPR n. 1142/1949 circolare n. 6/2012, giacché la CTR non avrebbe motivato circa l'omessa valutazione delle deduzioni offerte dalla ricorrente, nonché omessa motivazione su un punto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c; che l'Agenzia non si è costituita; che il primo motivo non è fondato; che la lettura dell'atto di appello, allegato dalla odierna ricorrente mostra come l'Agenzia avesse contestato la declaratoria di nullità della variazione di classamento e come avesse sottolineato la correttezza della collocazione nella categoria D/8; che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Sez. 5, n. 32954 del 20/12/2018); che il secondo motivo è infondato; che la CTR ha ritenuto congrua l'applicazione alla fattispecie dell'art. 30 DPR n. 1127/1949 ("Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia la rendita Ric. 2018 n. 16130 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -3- catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità"), senza che la ricorrente abbia dimostrato l'erroneità di tale valutazione, ossia l'esistenza di locazioni in essere con carattere di normalità; che il terzo motivo non ha ragion d'essere; che, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Sez. 5, n. 18103 del 24/06/2021; Sez. 5, n. 29087 del 13/11/2018); che, pertanto, una volta considerata legittima la produzione, da essa la CTR avrebbe potuto ricavare qualunque convinzione, purché coerente con la predetta documentazione; che il quarto motivo, come prospettato, è inammissibile, giacché la ricorrente denuncia omessa valutazione di proprie deduzioni che peraltro non riguardano il giudizio di appello (non essendosi costituita in giudizio) e che, in ogni caso, non costituiscono nel loro complesso quel "fatto storico", il cui esame sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014); che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancanza di attività difensiva di quest'ultima; Ric. 2018 n. 16130 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -4- che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16130-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso la sentenza n. 9934/27/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 22/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la SEL Immobiliare propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest'ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso un avviso di intimazione derivante da variazione catastale, relativa all'anno 2015; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro motivi; che, col primo, la SEL invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 2° e 53 D. Lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe errato nel non dichiarare l'inammissibilità del gravame per mancanza di motivi specifici di impugnazione; che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'Istruzione III del Ministero delle Finanze 28/06/1942 e dell'art. 27 DPR n. 1142/1949, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. giacché la CTR avrebbe trascurato di considerare che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare un criterio differente rispetto alla determinazione della rendita catastale, fondato sulla base del reddito lordo; che, mediante il terzo, la contribuente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: la CTR avrebbe tratto il dato della ristrutturazione nell'anno 2010 da un documento Ric. 2018 n. 16130 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- prodotto in appello e senza che l'Agenzia avesse mai dedotto tale circostanza nel corso del giudizio di primo grado; che, attraverso l'ultimo, la SEL assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 commi 1° e 2° DPR n. 1142/1949 circolare n. 6/2012, giacché la CTR non avrebbe motivato circa l'omessa valutazione delle deduzioni offerte dalla ricorrente, nonché omessa motivazione su un punto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c; che l'Agenzia non si è costituita; che il primo motivo non è fondato; che la lettura dell'atto di appello, allegato dalla odierna ricorrente mostra come l'Agenzia avesse contestato la declaratoria di nullità della variazione di classamento e come avesse sottolineato la correttezza della collocazione nella categoria D/8; che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Sez. 5, n. 32954 del 20/12/2018); che il secondo motivo è infondato; che la CTR ha ritenuto congrua l'applicazione alla fattispecie dell'art. 30 DPR n. 1127/1949 ("Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita Ric. 2018 n. 16130 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità"), senza che la ricorrente abbia dimostrato l'erroneità di tale valutazione, ossia l'esistenza di locazioni in essere con carattere di normalità; che il terzo motivo non ha ragion d'essere; che, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Sez. 5, n. 18103 del 24/06/2021; Sez. 5, n. 29087 del 13/11/2018); che, pertanto, una volta considerata legittima la produzione, da essa la CTR avrebbe potuto ricavare qualunque convinzione, purché coerente con la predetta documentazione; che il quarto motivo, come prospettato, è inammissibile, giacché la ricorrente denuncia omessa valutazione di proprie deduzioni che peraltro non riguardano il giudizio di appello (non essendosi costituita in giudizio) e che, in ogni caso, non costituiscono nel loro complesso quel "fatto storico", il cui esame sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancanza di attività difensiva di quest'ultima; Ric. 2018 n. 16130 sez. MT - ud. 16-12-2021 -4- che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02636/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris