CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AndreasStacul-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. di Bolzano n. 2/2021depositata il 04/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7337/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 18712/2026Data pubblicazione 09/06/20261. La controversia origina dalla compravendita di un macchinario destinatoalla stampa a colori su tessuti in poliestere, conclusa nel maggio 2012,che la società acquirente assume affetto da malfunzionamenti; per taleragione, essa conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la risoluzione del contratto perinadempimento della venditrice, con la conseguente restituzione delprezzo e il risarcimento dei danni.Si costituiva la convenuta, eccependo la decadenza e la prescrizione aisensi degli artt. 1495 e 1497 c.c., la nullità della domanda risarcitoria perindeterminatezza e proponendo, in via riconvenzionale, domanda diaccertamento del proprio credito.Espletata l’istruzione mediante prova testimoniale e interrogatori formali,il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo prescritta l’azione di garanziaper decorso del termine annuale e, reputato altresì provato l’adempimentodella convenuta, condannava l’attrice al pagamento delle fatture emesse.Avverso tale decisione proponeva appello Akteks TekstilSanayive Ticareta.s.; la Corte d’appello di Bolzano con la sentenza n. 2/2021 confermavala pronuncia di primo grado.Per quanto ancora rileva, il giudice di appello, pur correggendo lamotivazione del primo giudice in ordine agli atti idonei a interrompere laprescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., riteneva l’acquirente decaduta daltermine previsto dall’art. 1495 c.c. e confermava, per l’effetto, laprescrizione dell’azione di garanzia.3. Akteks TekstilSanayive Ticaret a.s. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta error in iudicando in relazioneal comma 1, dell’art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale,alterando la causa petendi, si è pronunciata su un’eccezione differenteNumero registro generale 7337/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 18712/2026Data pubblicazione 09/06/2026rispetto a quella dedotta dalla parte convenuta, dalla stessa non sollevatae neppure legata da rapporto di necessaria connessione con le eccezioniformulate. In particolare si duole delle statuizioni contenute nei punti da1.28 a 1.30 della motivazione, nella parte in cui il collegio territoriale,anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali attoree, non ha ritenutoriconosciuti i vizi della cosa venduta a causa dei plurimi interventi tecnicieffettuati da [OSCURATO:PERSONA] sul macchinario venduto e installato nel 2012, bensì suquello risultato dal complesso degli interventi successivi all’incendio dellastampante.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,error facti nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., inrelazione ai punti da 1.30 a 1.36 della sentenza pronunciata dalla Corte diappello. In particolare si duole, all’uopo riportando le singole dichiarazionitestimoniali, che la Corte non abbia riconosciuto la sussistenza di attiidonei a interrompere la prescrizione e la valenza di riconoscimento deivizi o di rinuncia a fare valere la prescrizione.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione della legge, error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., in relazione ai punti 1.29 e 1.30 della motivazione - già censuraticon il primo motivo - per violazione del principio tra chiesto e pronunciatoper interferenza nel potere dispositivo delle parti, mediante alterazionedella causa petendi, così fondando la decisione su un’eccezione in sensostretto non sollevata e disattendendo i criteri ermeneutici applicabili insede di valutazione delle risultanze istruttorie.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, error facti, neilimiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. relativo in particolare,alla genesi dei vizi e sulle cause dell’incendio, sulla mancata formazionedel personale all’installazione, sulla mancanza delle qualità promesse, tuttiNumero registro generale 7337/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 18712/2026Data pubblicazione 09/06/2026fatti oggetto di prova testimoniale che la Corte non avrebbe consideratoelaborando un percorso argomentativo che presenta lacune e incoerenze.5. I quattro motivi, in quanto strettamente connessi, possono essereesaminati congiuntamente e sono inammissibili.In via assorbente, il secondo e il quarto motivo, ricondotti, o comunquericonducibili, all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sono inammissibili inpresenza di doppia conforme. Secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, in tale ipotesi il motivo è ammissibile solo se il ricorrenteindichi le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primogrado e di quella di appello, dimostrandone la diversità (Cass. Sez. 1, n.26774/2016; Cass. Sez. 3, n. 5947/2023); la ricorrente non ha assoltoall’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, le ragioni difatto poste a fondamento delle due decisioni, dimostrandone la diversità.Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori, così come la diversa letturadel compendio probatorio, non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., che concerne esclusivamente l’omesso esamedi un fatto storico decisivo (Cass. Sez. U., n. 8053/2014).Nella fattispecie, la sentenza di appello ha confermato quella di primogrado sulle medesime ragioni di fatto rilevanti ai fini del decidere, salvauna correzione motivazionale concernente una delle due rationesdecidendi addotte dal giudice di prime cure a supporto dell’esclusionedell’efficacia interruttiva della prescrizione delle diffide stragiudiziali,superata dalla Corte territoriale che si è correttamente rifatta ai principi dicui a Sez. U., n. 18672/2019.Le censure, oltre a scontrarsi con la preclusione derivante dalla doppiaconforme, mirano a sollecitare una rivalutazione delle deposizionitestimoniali, della documentazione acquisita e, più in generale, dell’interocompendio istruttorio, al fine di pervenire a una diversa ricostruzione deifatti di causa.Numero registro generale 7337/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 18712/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il giudizio di legittimità, peraltro, non consente una nuova valutazionedelle risultanze probatorie né un riesame del merito, essendo riservati algiudice di merito l’individuazione delle fonti del convincimento el’apprezzamento della concludenza delle prove.Il primo e il terzo motivo, pur formalmente prospettati come violazioni dilegge, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.La Corte territoriale non ha deciso la controversia alterando la causapetendi né invertendo l’onere della prova, e dunque pronunciandosi suun’eccezione diversa da quella dedotta dalla convenuta o comunque nonritualmente introdotta. Essa ha, piuttosto, ricostruito puntualmente lasequenza temporale del rapporto contrattuale (cfr. da pag. 11, punto 1.1.,a pag. 16, punto 1.21), alla luce delle risultanze istruttorie, pervenendo adaffermare, al punto 1.32 della motivazione, che “non può affermarsiriconoscimento tacito ex art. 1495, comma 2, c.c. e 2944 c.c., né rinunciaad avvalersi della prescrizione ai sensi dell’art. 2937, comma 3, c.c.”, conrichiamo a Cass. Sez. 2, n. 21239/2019, secondo cui, in tema di garanziaper vizi della cosa venduta, la rinuncia all’eccezione di decadenza pertardiva denunzia del vizio, pur potendo essere tacita e desumibile da fatticoncludenti, deve escludersi quando il giudice di merito accertiincensurabilmente che detta eccezione sia stata proposta preliminarmentealle altre difese di merito e non in concorrenza con eccezioni ad essaincompatibili.Le doglianze non si confrontano con tale percorso argomentativo emirano, anche sotto questo profilo, a sostituire alla valutazione del giudicedi merito una diversa lettura del materiale probatorio e dell’interrogatorioformale.È costante l’insegnamento di questa Corte secondo cui l’interpretazione ela valutazione del materiale probatorio, il controllo della sua attendibilità ela selezione delle risultanze ritenute idonee a fondare il convincimento delgiudice attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se nonNumero registro generale 7337/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 18712/2026Data pubblicazione 09/06/2026nei ristretti limiti consentiti dall’ordinamento (Cass. Sez. 2, n.21187/2019).La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudicegravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie, e non anchequando venga censurato l’apprezzamento delle risultanze istruttorie,riservato al giudice di merito (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 1634/2020;Cass. Sez. 3, n. 13395/2018).Nella specie, tale evenienza non ricorre.Come ut supra anticipato, l’errore motivazionale del primo giudice inordine alla valenza interruttiva della prescrizione, riconosciuta alla solaproposizione della domanda giudiziale e non anche alle diffidestragiudiziali, non incide sulla correttezza della motivazione della sentenzaimpugnata. La Corte di appello, infatti, sulla scorta dei punti 1.37 e 1.38della motivazione di Cass. Sez. U. n. 18672/2019, nonché di Cass. Sez. 2,n. 33380/2023 e Cass. Sez. 2, n. 16766/2019, ha comunque ritenutoprescritta l’azione di garanzia sulla base della documentazione prodotta.Anche sotto tale profilo, le censure non denunciano un errore disussunzione, ma sollecitano una non consentita rivalutazionedell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello.Di conseguenza, siccome affermato dalle Sez. U, n. 7155, 21/3/2017 (Rv.643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersirelativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera dellalegge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art.334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bisc.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione difiltro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Cortedall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamentoNumero registro generale 7337/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 18712/2026Data pubblicazione 09/06/2026di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi"inconsistenti".Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo. Va altresì dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.500 percompensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso