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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 10325/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Nessun avvocato presente. t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. GARYATE Mohamed ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, qualificati i fatti contestati ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, escluse le cir- costanze attenuanti generiche e ritenuta la recidiva come contesta, ride- terminava nei suoi confronti la pena in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al mancato ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla misura del trat- tamento sanzionatorio e della ricorrenza della recidiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano mani- festamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimi- tà sul punto.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sinda- cato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripro- positivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con a- deguata motivazione logico giuridica 3.1 Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva il giudice distrettuale ha fornito adeguata ri- sposta, richiamando i precedenti penali del reo e valorizzando il loro peso al fine di evidenziare una accresciuta capacità criminale del ricorrente, tale da rendere l'episodio in esame quale espressione di una accentuata pro- pensione al crimine.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di equivalenza rispetto alle circo- stanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessa- rio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha rite- nuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Nella specie la corte di appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo ri- 2 c?ui2_72._ L ì ferimento ai precedenti specifici e all'assenza di profili di meritevolezza in favore del ricorrente. 3.2 Con sintetica ma sufficiente motivazione il giudice di appello ha poi congruamente evidenziato che il fatto per cui è ricorso costituiva l'ultima e intensa manifestazione di un percorso criminale che annoverava quanto- meno un precedente specifico infraquinquennale così da risultare la condot- ta criminosa espressione di rilevante e accresciuta capacità a delinquere e, al contempo, superamento delle resistenze derivanti dalla precedente pro- nuncia di condanna.

A tale fine pertanto i giudici del merito si sono con- formati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effetti- va idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404).

Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolez- za della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di o- gni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (sez.

U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).

4. Il trattamento sanzionatorio risulta poi modulato sulla base di criteri edittali improntati a criteri editali medio-minimi e pertanto per giurispru- denza costante non necessita di specifico o più ampio sforzo motivazionale se non il richiamo a criteri di adeguatezza e di congruità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 Gennaio 2022 LEPCZTATO,7,i Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. Nessun avvocato presente. t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. GARYATE Mohamed ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, qualificati i fatti contestati ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, escluse le cir- costanze attenuanti generiche e ritenuta la recidiva come contesta, ride- terminava nei suoi confronti la pena in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al mancato ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla misura del trat- tamento sanzionatorio e della ricorrenza della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano mani- festamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimi- tà sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sinda- cato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripro- positivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con a- deguata motivazione logico giuridica 3.1 Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva il giudice distrettuale ha fornito adeguata ri- sposta, richiamando i precedenti penali del reo e valorizzando il loro peso al fine di evidenziare una accresciuta capacità criminale del ricorrente, tale da rendere l'episodio in esame quale espressione di una accentuata pro- pensione al crimine. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di equivalenza rispetto alle circo- stanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessa- rio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha rite- nuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Nella specie la corte di appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo ri- 2 c?ui2_72._ L ì ferimento ai precedenti specifici e all'assenza di profili di meritevolezza in favore del ricorrente. 3.2 Con sintetica ma sufficiente motivazione il giudice di appello ha poi congruamente evidenziato che il fatto per cui è ricorso costituiva l'ultima e intensa manifestazione di un percorso criminale che annoverava quanto- meno un precedente specifico infraquinquennale così da risultare la condot- ta criminosa espressione di rilevante e accresciuta capacità a delinquere e, al contempo, superamento delle resistenze derivanti dalla precedente pro- nuncia di condanna. A tale fine pertanto i giudici del merito si sono con- formati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effetti- va idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolez- za della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di o- gni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (sez. U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). 4. Il trattamento sanzionatorio risulta poi modulato sulla base di criteri edittali improntati a criteri editali medio-minimi e pertanto per giurispru- denza costante non necessita di specifico o più ampio sforzo motivazionale se non il richiamo a criteri di adeguatezza e di congruità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 Gennaio 2022 LEPCZTATO,7,i Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 10325/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris