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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 1984

Cassazione n. 37300/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9 febbraio 2022, depositata il 9 marzo 2022, applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena complessiva nella misura di anni quindici, mesi due e giorni venti di reclusione.

In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto' da questa Corte, Sez. 1, con sentenza n. 1555/2021 depositata il 7 ottobre 2021, in relazione all'aumento per la recidiva come previsto dall'art. 99, comma 5, cod. pen. in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, aumento in relazione al quale la Corte di i( 17), 4 legittimità rilevava un difetto di motivazione.

In quanto questione logicamente successiva, la Corte di legittimità disponeva l'annullamento con rinvio anche in ordine al profilo di censura afferente la rideterminazione degli aumenti di pena per la continuazione.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3.

Il motivo censura l'ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt.125, 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., 81, comma 2, e 133 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione.

3.1. Il ricorso non ripropone entrambe le censure già proposte in sede di legittimità.

Si concentra, invece, sulla quantificazione dell'aumento di pena in relazione alla sentenza relativa ai delitti satellite, risultando che il giudice dell'esecuzione abbia applicato aumenti maggiori rispetto a quelli già determinati dal giudice di cognizione per i reati in continuazione interna in ordine alla sentenza per il delitto più grave.

In sostanza, deduce il ricorrente che non sia legittimo il superamento del massimo aumento fissato dal giudice della cognizione e che gli aumenti di pena non siano motivati.

5.2. Con la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 3 marzo 2011, irrevocabile il 10 luglio 2012, Zindato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in relazione agli artt. 110, 81, 629, commi 1 e 2 cod. pen., art. 7 d.l. 152 del 1991 e per il reato di cui agli artt. 110, 81, 513-bis c.p. e 7

I. 203/1991 (sentenza a seguire denominata n. 1).

Con altra sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] il 15 novembre 2016, irrevocabile il 31 gennaio 2017, in esito a rinvio della Corte di Cassazione, Zindato era stato condannato alla pena di dodici anni, due mesi e venti giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 c.p., porto e detenzione in luogo pubblico di armi (capo I) e intestazione fittizia di beni (capi o) e p) - sentenza n. 2).

Riconosciuto il vincolo della continuazione fra le condotte valutate nelle due sentenze, ai fini della quantificazione della pena la Corte di assise di appello individuava con l'ordinanza in precedenza impugnata la pena base, corrispondente al reato più grave, in quella inflitta per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. - capo a) - accertato con la sentenza n. 2, già latrice di continuazione interna tra il reato (b associativo e i reati-satellite in materia di armi e plurime ipotesi di intestazione fittizia.

In particolare, Zindato in quel giudizio riportava condanna alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, determinata dal giudice della cognizione come segue: la pena base per il reato associativo era individuata in anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva reiterata e specifica di anni tre e mesi quattro; mentre per i reati satelliti l'aumento era determinato per il capo I) di anni tre e per i capi o) e p) di anni uno ciascuno.

La pena complessiva ammontava quindi ad anni diciotto e mesi quattro di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusione.

In relazione ai predetti reati, ovvero quelli di cui alla sentenza sub 2), l'ordinanza annullata poi con rinvio non apportava alcuna diminuzione, giacché riteneva congruo l'aumento operato dal giudice della cognizione per i detti reati, mentre determinava in anni sei di reclusione l'aumento per il delitto di estorsione e di anni uno per il delitto 513-bis c.p., da ridurre ad anni quattro e mesi otto di reclusione per il rito abbreviato.

A seguito del ricorso in cassazione, nel giudizio di rinvio la Corte di assise di appello, con l'ordinanza ora impugnata, confermava l'aumento determinato dal giudice della cognizione per la continuazione interna alla sentenza n. 2): riduceva poi l'aumento per i delitti satellite della sentenza n. 1), richiamata la gravità della condotte contestate, caratterizzate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il sodalizio, in ragione del temperamento proprio dell'istituto della continuazione, nella misura di anni quattro per il delitto estorsivo e mesi sei per il delitto di cui all'art. 513-bis, ridotti per il rito abbreviato rispettivamente ad anni due e mesi otto e a mesi quattro, dunque anni tre di reclusione in totale, per una pena complessiva di anni quindici, mesi due e giorni venti di reclusione.

5. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 14 giugno 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso risultando adeguata motivazione a sostegno dell'aumento di pena in sede di continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A ben vedere la motivazione per gli aumenti, distinti, per i reati satelliti della sentenza n. 1, vede una congrua riduzione rispetto alla determinazione originaria e risulta adeguatamente motivata.(+ Infatti vi è un riferimento alla gravità delle condotte, caratterizzate dal metodo mafioso e dalla agevolazione del sodalizio, che integra senza dubbio alcuno il riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. pen. Né sussiste alcun vincolo per il giudice dell'esecuzione di attenersi alla determinazione del giudice della cognizione relativamente agli aumenti da cognizione interna per altri reati.

In vero la decisione impugnata ha ridotto significativamente gli aumenti per la continuazione, tenendosi ben al di sotto del minimo edittale (anni tre per l'estorsione ai sensi degli artt. 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 7

I. 203/91, la cui pena minima è di sette anni, senza aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen.; mesi sei di reclusione, per il delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. aggravato dall'art. 7,

I. 203/91, a fronte del minimo edittale di anni tre di reclusione e dell'aumento in sede di cognizione di anni uno ridotto per il rito a mesi otto di reclusione).

E per altro non si rinviene alcuna sproporzione fra l'aumento previsto per i delitti di porto abusivo di arma (aumento di anni tre di reclusione) e di intestazione fittizia (anni uno di reclusione) rispetto agli aumenti previsti per i predetti ulteriori reati fine.

Sul punto la censura è quindi del tutto infondata anche perché l'obbligo motivazionale quanto agli aumenti per continuazione può esser assolto in modo PI urimo.

Sul punto basti qui richiamare Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha fissato il seguente principio di diritto: "ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite".

La Corte di assise di appello ha distinto i singoli aumenti per ogni reato satellite.

Quanto all'obbligo di motivazione le Sezioni Unite hanno chiarito che lo stesso richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, analogamente a quanto previsto per la pena base ovvero per le pene accessorie, ove la motivazione è tanto più necessaria quanto più ci si discosti dal minimo e si superi la media edittale.

E bene principi non dissimili — rilevano le Sezioni Unite — «sono stati espressi con precipuo riferimento alle pene determinate per i reati satellite.

Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, ha persuasivamente affermato che "se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato".

Secondo la pronuncia, l'associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione.

Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.

Nella analitica motivazione della Terza Sezione si coglie il giudizio di una sospetta irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca.

Tale sospetto va superato attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali si è pervenuti a simili quantificazioni («nello stabilire l'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può - almeno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione»).

L'attitudine di una tendenziale proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato a dare dimostrazione di un corretto uso del potere discrezionale emerge da diverse pronunce. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 1413 del 05/10/1984, dep. 1985, Ottonello, Rv. 167832, reputava debba esserci un rapporto di proporzionalità tra l'entità della pena base e l'aumento dovuto alla continuazione.

Nell'appena citata sentenza n. 24979/2018 si rimarca il più accentuato obbligo motivazionale ove il giudice abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato.

Le pronunce che danno corpo a quello che in questa sede si è indicato come terzo orientamento esprimono anch'esse l'idea della necessità di un graduale accrescimento dell'impegno motivazionale, in definitiva rapportato all'obiettivo di determinare una pena che sia ragionevole e rispettosa dei limiti legali.

Stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile.

Al riguardo, può essere condiviso il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540: nella determinazione della pena base per il calcolo del V trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale.

Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati.

Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena».

E bene, a fronte di tali ultimi parametri (i limiti dell'art.81 cod. pen.; che non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene; che sussista la proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite) il provvedimento impugnato risulta fare buon governo dei principi in tema di aumento in sede di continuazione, con motivazione congrua e senza le sproporzioni invece dedotte in ricorso, che pertanto si palesa manifestamente infondato per le ragioni in precedenza indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9 febbraio 2022, depositata il 9 marzo 2022, applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena complessiva nella misura di anni quindici, mesi due e giorni venti di reclusione. In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto' da questa Corte, Sez. 1, con sentenza n. 1555/2021 depositata il 7 ottobre 2021, in relazione all'aumento per la recidiva come previsto dall'art. 99, comma 5, cod. pen. in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, aumento in relazione al quale la Corte di i( 17), 4 legittimità rilevava un difetto di motivazione. In quanto questione logicamente successiva, la Corte di legittimità disponeva l'annullamento con rinvio anche in ordine al profilo di censura afferente la rideterminazione degli aumenti di pena per la continuazione. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il motivo censura l'ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt.125, 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., 81, comma 2, e 133 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione. 3.1. Il ricorso non ripropone entrambe le censure già proposte in sede di legittimità. Si concentra, invece, sulla quantificazione dell'aumento di pena in relazione alla sentenza relativa ai delitti satellite, risultando che il giudice dell'esecuzione abbia applicato aumenti maggiori rispetto a quelli già determinati dal giudice di cognizione per i reati in continuazione interna in ordine alla sentenza per il delitto più grave. In sostanza, deduce il ricorrente che non sia legittimo il superamento del massimo aumento fissato dal giudice della cognizione e che gli aumenti di pena non siano motivati. 5.2. Con la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 3 marzo 2011, irrevocabile il 10 luglio 2012, Zindato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in relazione agli artt. 110, 81, 629, commi 1 e 2 cod. pen., art. 7 d.l. 152 del 1991 e per il reato di cui agli artt. 110, 81, 513-bis c.p. e 7 I. 203/1991 (sentenza a seguire denominata n. 1). Con altra sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] il 15 novembre 2016, irrevocabile il 31 gennaio 2017, in esito a rinvio della Corte di Cassazione, Zindato era stato condannato alla pena di dodici anni, due mesi e venti giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 c.p., porto e detenzione in luogo pubblico di armi (capo I) e intestazione fittizia di beni (capi o) e p) - sentenza n. 2). Riconosciuto il vincolo della continuazione fra le condotte valutate nelle due sentenze, ai fini della quantificazione della pena la Corte di assise di appello individuava con l'ordinanza in precedenza impugnata la pena base, corrispondente al reato più grave, in quella inflitta per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. - capo a) - accertato con la sentenza n. 2, già latrice di continuazione interna tra il reato (b associativo e i reati-satellite in materia di armi e plurime ipotesi di intestazione fittizia. In particolare, Zindato in quel giudizio riportava condanna alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, determinata dal giudice della cognizione come segue: la pena base per il reato associativo era individuata in anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva reiterata e specifica di anni tre e mesi quattro; mentre per i reati satelliti l'aumento era determinato per il capo I) di anni tre e per i capi o) e p) di anni uno ciascuno. La pena complessiva ammontava quindi ad anni diciotto e mesi quattro di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusione. In relazione ai predetti reati, ovvero quelli di cui alla sentenza sub 2), l'ordinanza annullata poi con rinvio non apportava alcuna diminuzione, giacché riteneva congruo l'aumento operato dal giudice della cognizione per i detti reati, mentre determinava in anni sei di reclusione l'aumento per il delitto di estorsione e di anni uno per il delitto 513-bis c.p., da ridurre ad anni quattro e mesi otto di reclusione per il rito abbreviato. A seguito del ricorso in cassazione, nel giudizio di rinvio la Corte di assise di appello, con l'ordinanza ora impugnata, confermava l'aumento determinato dal giudice della cognizione per la continuazione interna alla sentenza n. 2): riduceva poi l'aumento per i delitti satellite della sentenza n. 1), richiamata la gravità della condotte contestate, caratterizzate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il sodalizio, in ragione del temperamento proprio dell'istituto della continuazione, nella misura di anni quattro per il delitto estorsivo e mesi sei per il delitto di cui all'art. 513-bis, ridotti per il rito abbreviato rispettivamente ad anni due e mesi otto e a mesi quattro, dunque anni tre di reclusione in totale, per una pena complessiva di anni quindici, mesi due e giorni venti di reclusione. 5. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 14 giugno 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso risultando adeguata motivazione a sostegno dell'aumento di pena in sede di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A ben vedere la motivazione per gli aumenti, distinti, per i reati satelliti della sentenza n. 1, vede una congrua riduzione rispetto alla determinazione originaria e risulta adeguatamente motivata.(+ Infatti vi è un riferimento alla gravità delle condotte, caratterizzate dal metodo mafioso e dalla agevolazione del sodalizio, che integra senza dubbio alcuno il riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. pen. Né sussiste alcun vincolo per il giudice dell'esecuzione di attenersi alla determinazione del giudice della cognizione relativamente agli aumenti da cognizione interna per altri reati. In vero la decisione impugnata ha ridotto significativamente gli aumenti per la continuazione, tenendosi ben al di sotto del minimo edittale (anni tre per l'estorsione ai sensi degli artt. 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 7 I. 203/91, la cui pena minima è di sette anni, senza aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen.; mesi sei di reclusione, per il delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. aggravato dall'art. 7, I. 203/91, a fronte del minimo edittale di anni tre di reclusione e dell'aumento in sede di cognizione di anni uno ridotto per il rito a mesi otto di reclusione). E per altro non si rinviene alcuna sproporzione fra l'aumento previsto per i delitti di porto abusivo di arma (aumento di anni tre di reclusione) e di intestazione fittizia (anni uno di reclusione) rispetto agli aumenti previsti per i predetti ulteriori reati fine. Sul punto la censura è quindi del tutto infondata anche perché l'obbligo motivazionale quanto agli aumenti per continuazione può esser assolto in modo PI urimo. Sul punto basti qui richiamare Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha fissato il seguente principio di diritto: "ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite". La Corte di assise di appello ha distinto i singoli aumenti per ogni reato satellite. Quanto all'obbligo di motivazione le Sezioni Unite hanno chiarito che lo stesso richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, analogamente a quanto previsto per la pena base ovvero per le pene accessorie, ove la motivazione è tanto più necessaria quanto più ci si discosti dal minimo e si superi la media edittale. E bene principi non dissimili — rilevano le Sezioni Unite — «sono stati espressi con precipuo riferimento alle pene determinate per i reati satellite. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, ha persuasivamente affermato che "se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato". Secondo la pronuncia, l'associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Nella analitica motivazione della Terza Sezione si coglie il giudizio di una sospetta irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca. Tale sospetto va superato attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali si è pervenuti a simili quantificazioni («nello stabilire l'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può - almeno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione»). L'attitudine di una tendenziale proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato a dare dimostrazione di un corretto uso del potere discrezionale emerge da diverse pronunce. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 1413 del 05/10/1984, dep. 1985, Ottonello, Rv. 167832, reputava debba esserci un rapporto di proporzionalità tra l'entità della pena base e l'aumento dovuto alla continuazione. Nell'appena citata sentenza n. 24979/2018 si rimarca il più accentuato obbligo motivazionale ove il giudice abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato. Le pronunce che danno corpo a quello che in questa sede si è indicato come terzo orientamento esprimono anch'esse l'idea della necessità di un graduale accrescimento dell'impegno motivazionale, in definitiva rapportato all'obiettivo di determinare una pena che sia ragionevole e rispettosa dei limiti legali. Stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile. Al riguardo, può essere condiviso il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540: nella determinazione della pena base per il calcolo del V trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale. Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena». E bene, a fronte di tali ultimi parametri (i limiti dell'art.81 cod. pen.; che non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene; che sussista la proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite) il provvedimento impugnato risulta fare buon governo dei principi in tema di aumento in sede di continuazione, con motivazione congrua e senza le sproporzioni invece dedotte in ricorso, che pertanto si palesa manifestamente infondato per le ragioni in precedenza indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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