CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26713/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diRoma ha disatteso il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto ministeriale di prima applicazione del regime detentivo speciale ex art.41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firmacongiunta degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando un motivo unico, a mezzo del quale denuncia cumulativamente viziex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., per violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 41-bis Ord. pen., nonché violazione dell’art. 125 cod. proc.pen., in relazione all’art. 666 cod. proc. pen.Viene dedotta l’assenza di una valutazione individualizzata e attuale, inpunto di pericolosità sociale del ricorrente, a carico del quale, peraltro, non èancora divenuta definitiva la condanna ex artt. 73-80 e 74 d.P.R. 09 ottobre1990 n. 309, evidenziata dal Tribunale di sorveglianza al fine di dimostrarne lapericolosità sociale. Mancherebbe l’esame circa gli attuali legami col sodaliziocriminale (la cd. Stidda, organizzazione non operante nel territorio di riferimentodi [OSCURATO:PERSONA]), non essendosi neanche ritenuto opportuno acquisire gli atti indicatiin sede di reclamo (ordinanze cautelari del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro, rispettivamente del 18/08/2021 e del 01/06/2023,nonché sentenza definitiva emessa nel procedimento denominato “Genesi”).L’impugnata decisione, quindi, si risolverebbe in una mera adesione aldecreto ministeriale, priva del necessario controllo effettivo, individualizzato ed3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Osserva il Collegio, innanzitutto, che i confini del sindacato devolutoalla Corte di cassazione nella specifica materia in oggetto sono segnati dal testodell'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., a norma del quale il Procuratorenazionale antimafia e antiterrorismo, il Procuratore di cui all’art. 41-bis, comma2-bis Ord. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello, il detenuto,l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso leordinanze del Tribunale di sorveglianza, denunciando esclusivamente il vizio diviolazione di legge.La delimitazione dei motivi di ricorso, alla sola violazione di legge, implicache la verifica riservata alla sede di legittimità possa concernere – in viaesclusiva - la dedotta inosservanza di disposizioni di legge di caratteresostanziale e processuale, oltre che l'assenza di motivazione, che rende ilprovvedimento impugnato carente dei requisiti prescritti dall'art. 41-bis, comma2-sexies, Ord. pen., a tenore del quale il Tribunale di sorveglianza, sul reclamodel detenuto, decide «in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666e 678 cod. proc. pen., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione delprovvedimento [...]».2.1. In questa cornice giuridica, il vizio deducibile in termini di mancanzadi motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, conformemente aquanto ripetutamente affermato dalle Sezioni unite in tema di ricorsi percassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611), abbraccia - oltre all ' ipotesi,sostanzialmente quasi mai riscontrabile, di un provvedimento che appaiacompletamente mancante dei segni anche grafici della motivazione, risultandoinvece esso composto dalla sola parte dispositiva – anche i casi in cui lamotivazione stessa si appalesi mancante dei requisiti elementari di coerenza,completezza e logicità, tanto da risultare meramente apparente o del tuttoinidonea a rendere percepibile l’iter concettuale seguito dal giudice. Equipollentirispetto ai vizi di cui sopra, sono le patologie motivazionali connotate dall’esserel’apparato argomentativo tanto sconclusionato, disordinato e lacunoso sotto ilprofilo della tenuta logica, da non rendere comprensibili i motivi effettivamenteposti a fondamento della decisione inerente al mantenimento del regimedetentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 37351 del06/05/2004, Trigila, Rv. 260805; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv.226628).La patologia di violazione di legge non consente, al contrario, censureprovvedimenti in merito a tale regime detentivo, trattandosi di vizi che postulanola sussistenza di un provvedimento caratterizzato da una strutturaargomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n.16019 del 27/01/2016, Bonura, Rv. 266620; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004,Santapaola, Rv. 230303; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495).2.2. A completamento del sopra esposto quadro ermeneutico, si devealtresì evidenziare come la tipologia di verifica demandata al Tribunale disorveglianza, in ordine al decreto di applicazione o di proroga del regime didetenzione differenziato - a differenza di quanto, come detto, consentito in sededi sindacato di legittimità - non sia circoscritta ai soli aspetti attinenti allaviolazione della legge. Tale controllo abbraccia invece il profilo della motivazione,oltre che quello della sussistenza stessa - in base agli elementi di fatto riportatinel provvedimento - dei requisiti costituiti dalla capacità del detenuto dimantenere collegamenti con la criminalità organizzata, dalla sua pericolositàsociale e dalla sussistenza di un collegamento funzionale, tra le prescrizioniadottate e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del23/04/2021 Mulè, Rv. 281361 – 01).3. Giova premettere come l’impugnazione afferisca al reclamo avversodecreto di prima applicazione del regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen. e nondi proroga di tale regime, come erroneamente afferma il Tribunale disorveglianza, commettendo però soltanto un ininfluente errore materiale. Tantoprecisato, il ricorso non è in grado di disarticolare la saldezza del provvedimentoimpugnato, per le ragioni di seguito indicate.3.1. La difesa lamenta, in primo luogo, la mancata acquisizione – adopera del Tribunale di sorveglianza - di determinati atti, asseritamente posti afondamento del provvedimento di applicazione del sopra detto regime carcerario;nel ricorso, però, la difesa stessa manca di specificare quali siano tali documentie, soprattutto, omette di precisare quale ne sia la asserita decisività, in vistadella decisione da assumere. In tal modo, la doglianza resta sostanzialmentesfornita di un apprezzabile substrato contenutistico, rivelandosi invece in tutta lasua genericità.3.2. Non vi è chi non rilevi, inoltre, come il Tribunale di sorveglianzaponga a fondamento dell’avversata decisione l’intervenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA],per reati ex artt. 73 e 74 TU stup. commessi in costanza di detenzione. I fatticonsiderati in tale decisione, a prescindere dalla intervenuta irrevocabilità dellasentenza, sono razionalmente stati ritenuti dai Giudici di sorveglianza evocativi diuna persistente interazione del soggetto, con l’organizzazione malavitosadenominata Stidda, nonché dell’elevata caratura criminale dello stesso. E ciòunitamente ad altri profili di per sè confermativi di un rilevante grado dipericolosità sociale del ricorrente, desumibile dal non corretto percorso carcerariodel soggetto (ad es., si menziona un'infrazione per simulazione di malattia e untrattenimento di missiva).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]