Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10877/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Maria, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bellopede-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.3485/2022 depositata il 20/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accoltol’appello dell’Agenzia delle Entrate, e dichiarato legittimo l’avviso diNumero registro generale 28127/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 10877/2026Data pubblicazione 23/04/2026accertamento impugnato, relativo ad imposta di registro edipocatastale su conciliazione concernente la divisione dei cespitirinvenienti dalla successione di [OSCURATO:PERSONA].2. ricorrono per cassazione i contribuenti con quattro motivi diricorso, integrati da un successivo ‘motivo aggiunto’ proposto conla memoria;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiedeil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese e con il raddoppio delcontributo unificato.Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione e falsaapplicazione dell’art. 1362 cod. civ. e 34 d.P.R. n. 131 del 1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Il motivo è generico e comunque infondato.

La decisioneimpugnata ha valutato il contenuto del verbale di conciliazione eritenuto fondato l’avviso di liquidazione contenente l’individuazionedella massa ereditaria e le quote di fatto e di diritto con i conguaglicome indicati, con la tassazione traslativa dei conguagli al 9 %.Si tratta di una evidente valutazione di una prova,insindacabile in sede di legittimità.3.

Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazionedell’art. 345 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ..Il motivo è infondato.

Nell’appello l’Agenzia delle entrate nonha proposto domande nuove, ma ha sostenuto la piena legittimitàdell’avviso di liquidazione.Del resto, la specificità dei motivi di appello in materiatributaria deve essere desunta dal complesso dell’atto: «NelNumero registro generale 28127/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 10877/2026Data pubblicazione 23/04/2026processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello perdifetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente,in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizioneeccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire,ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv.652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv.658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 -01).La posizione dell’Agenzia delle entrate era espressachiaramente nell’avviso di liquidazione impugnato.4.

Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano la violazionedell’art. 34, secondo comma d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..L’Agenzia delle entrate avrebbe omesso di decurtare il 5 %dalla base imponibile.

Il motivo è inammissibile in quanto il 5 % èuna soglia di tolleranza oltre la quale si applica la tassazioneprevista nel secondo comma dell’art. 34 citato.

Il ricorso nonspecifica le circostanze fattuali ed i conteggi dai quali il giudice dimerito avrebbe dovuto desumere la mancata decurtazione del 5 %.Né la doglianza mette in condizione questa Corte di legittimità diverificare la paventata violazione di legge, mancando laspecificazione dei dati di fatto ed i conteggi denotanti l’asseritapretermissione della soglia in esame.4.

1. Del resto, deve confermarsi la giurisprudenza di questaCorte di Cassazione sul punto: «Ai fini dell'imposta di registro,l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso dibeni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune èNumero registro generale 28127/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 10877/2026Data pubblicazione 23/04/2026considerata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure"di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita,senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, diun'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, diammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso chela mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra icondividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativadell'unicità di trattamento tributario» (Cass. Sez. 5, 01/12/2020, n.27409, Rv. 659813 – 01; da ultimo vedi Cass. Sez. 5, 23/02/2024,n. 4858, Rv. 670417 - 01).4.

2. Quest’orientamento della Sezione specifica il precedente:«In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento dellacomunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura adun condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaropari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti didivisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima èutilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltantoove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedenterispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte ineccesso» (Cass. Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512, Rv. 644909 – 01;vedi anche Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378, Rv. 663680 – 01).Vertendosi qui appunto di quest’ultima fattispecie.5.

Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano la violazione efalsa applicazione dell’art. 24 Costituzione, 2697 cod. civ. e 34,secondo comma d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per i ricorrenti il richiamo della sentenza alla CTU sarebbeerrato.

Le CTU nel processo civile per divisione erano due, una del2001 e altra del 2011; il verbale di conciliazione è del 16 gennaio2018 a vari anni dall’ultima CTU.Numero registro generale 28127/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 10877/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il motivo risulta inammissibile in quanto i ricorrenti nonevidenziano dove e quando avrebbero contestato il valore dei benicome indicato dall’Agenzia delle entrate negli avvisi impugnati.Inoltre, non prospettano valori diversi da quelli considerati, matrattano la questione solo da un punto di vista teorico.6.

Nella memoria non si propone un altro motivo ‘aggiunto’ diricorso – il che sarebbe del resto certamente inammissibile - ma sisostengono ed illustrano, anche con richiamo alla giurisprudenzarecente, i motivi già proposti.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Maria, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bellopede-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.3485/2022 depositata il 20/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accoltol’appello dell’Agenzia delle Entrate, e dichiarato legittimo l’avviso diNumero registro generale 28127/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 10877/2026Data pubblicazione 23/04/2026accertamento impugnato, relativo ad imposta di registro edipocatastale su conciliazione concernente la divisione dei cespitirinvenienti dalla successione di [OSCURATO:PERSONA].2. ricorrono per cassazione i contribuenti con quattro motivi diricorso, integrati da un successivo ‘motivo aggiunto’ proposto conla memoria;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiedeil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese e con il raddoppio delcontributo unificato.Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione e falsaapplicazione dell’art. 1362 cod. civ. e 34 d.P.R. n. 131 del 1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Il motivo è generico e comunque infondato. La decisioneimpugnata ha valutato il contenuto del verbale di conciliazione eritenuto fondato l’avviso di liquidazione contenente l’individuazionedella massa ereditaria e le quote di fatto e di diritto con i conguaglicome indicati, con la tassazione traslativa dei conguagli al 9 %.Si tratta di una evidente valutazione di una prova,insindacabile in sede di legittimità.3. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazionedell’art. 345 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ..Il motivo è infondato. Nell’appello l’Agenzia delle entrate nonha proposto domande nuove, ma ha sostenuto la piena legittimitàdell’avviso di liquidazione.Del resto, la specificità dei motivi di appello in materiatributaria deve essere desunta dal complesso dell’atto: «NelNumero registro generale 28127/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 10877/2026Data pubblicazione 23/04/2026processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello perdifetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente,in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizioneeccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire,ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv.652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv.658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 -01).La posizione dell’Agenzia delle entrate era espressachiaramente nell’avviso di liquidazione impugnato.4. Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano la violazionedell’art. 34, secondo comma d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..L’Agenzia delle entrate avrebbe omesso di decurtare il 5 %dalla base imponibile. Il motivo è inammissibile in quanto il 5 % èuna soglia di tolleranza oltre la quale si applica la tassazioneprevista nel secondo comma dell’art. 34 citato. Il ricorso nonspecifica le circostanze fattuali ed i conteggi dai quali il giudice dimerito avrebbe dovuto desumere la mancata decurtazione del 5 %.Né la doglianza mette in condizione questa Corte di legittimità diverificare la paventata violazione di legge, mancando laspecificazione dei dati di fatto ed i conteggi denotanti l’asseritapretermissione della soglia in esame.4. 1. Del resto, deve confermarsi la giurisprudenza di questaCorte di Cassazione sul punto: «Ai fini dell'imposta di registro,l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso dibeni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune èNumero registro generale 28127/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 10877/2026Data pubblicazione 23/04/2026considerata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure"di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita,senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, diun'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, diammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso chela mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra icondividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativadell'unicità di trattamento tributario» (Cass. Sez. 5, 01/12/2020, n.27409, Rv. 659813 – 01; da ultimo vedi Cass. Sez. 5, 23/02/2024,n. 4858, Rv. 670417 - 01).4. 2. Quest’orientamento della Sezione specifica il precedente:«In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento dellacomunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura adun condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaropari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti didivisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima èutilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltantoove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedenterispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte ineccesso» (Cass. Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512, Rv. 644909 – 01;vedi anche Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378, Rv. 663680 – 01).Vertendosi qui appunto di quest’ultima fattispecie.5. Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano la violazione efalsa applicazione dell’art. 24 Costituzione, 2697 cod. civ. e 34,secondo comma d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per i ricorrenti il richiamo della sentenza alla CTU sarebbeerrato. Le CTU nel processo civile per divisione erano due, una del2001 e altra del 2011; il verbale di conciliazione è del 16 gennaio2018 a vari anni dall’ultima CTU.Numero registro generale 28127/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 10877/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il motivo risulta inammissibile in quanto i ricorrenti nonevidenziano dove e quando avrebbero contestato il valore dei benicome indicato dall’Agenzia delle entrate negli avvisi impugnati.Inoltre, non prospettano valori diversi da quelli considerati, matrattano la questione solo da un punto di vista teorico.6. Nella memoria non si propone un altro motivo ‘aggiunto’ diricorso – il che sarebbe del resto certamente inammissibile - ma sisostengono ed illustrano, anche con richiamo alla giurisprudenzarecente, i motivi già proposti. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10877/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris