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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14957/2026

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resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,sez. staccata di Livorno, n. 1549/2018 depositata il 12/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana – sez.staccata di Livorno n. 1549/2018 depositata il 12.09.2018 e nonnotificata, veniva respinto l’appello della ISAC di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026confermando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diLivorno che aveva a sua volta disatteso il ricorso avverso l’avviso diaccertamento a titolo di Ici per un’area considerata fabbricabile per glianni d’imposta 2005-2006.I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragionedell’annullamento della Cassazione (ord. n. 18011/2016) della sentenzagià emessa dalla CTR della Toscana n. 24/2013, dopo aver ripercorsol’apparato argomentativo della sentenza di prime cure che aveva rigettatoil ricorso della contribuente (sebbene in motivazione si riferisse di unaccoglimento dello stesso), statuivano che “il Comune di Bibbonadichiarava edificabili i terreni oggetto del contendere e che in conseguenzadi detta trasformazione i terreni precedentemente agricoli ed ora dichiaratiedificabili acquisivano valore di mercato nettamente superiore a quelloprecedente”.Pertanto per i giudici regionali si rendeva necessario ai sensi dell’art. 10comma 4 D. lgs. n. 504/1992 l’adozione di una denuncia di variazione daparte del proprietario unitamente all’assolvimento dell’ICI superiore aquella pagata sino a quel momento.Con riferimento alla richiesta di applicazione dell’istituto dellacontinuazione ex art. 12 comma 5 D. Lgs. n. 472/1997, i giudici disecondo grado rilevavano che trattavasi di domanda nuova avanzata “perla prima volta con il ricorso per riassunzione e come tale radicalmenteinammissibile”.Quindi la CTR respingeva l’impugnazione della contribuente,condannandola alla rifusione delle spese del grado di giudizio di rinvio ecompensando le spese degli altri gradi di giudizio.Avverso la pronuncia della CTR della Toscana sez. staccata di Livorno laricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi diricorso, illustrati con memoria.Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] si è costituito in giudizio depositando controricorso.Numero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazioneo falsa applicazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 comma2 c.p.c. nonché dell’art. 118 comma 1 delle disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza ripreso pedissequamente lemotivazioni della sentenza di secondo grado poi cassata senza averproceduto alla valutazione dei motivi di appello riproposti con il ricorso inriassunzione ex art. 369 comma 2 n. 4 cpc.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamentaviolazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere lasentenza violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato.1.3 Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente censura l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver omesso la sentenza impugnata diconsiderare il fatto decisivo per la decisione della controversia relativo allaesistenza di un vincolo idrogeologico sull’area di proprietà della società dipersone.2.

Merita accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale la societàricorrente censura l’apodittica ed apparente motivazione per relationemcon la quale i giudici regionali liquidano la valutazione delle questioni cheerano state riproposte in sede di giudizio di rinvio a seguito dellacassazione della sentenza della CTR della Toscana.Occorre muovere dal chiaro dictum della pronuncia di questa Corte n.18011/2016 per stigmatizzare la decisione gravata che non tiene contodella pronuncia della Cassazione e che impone inevitabilmente un nuovogiudizio di rinvio (con ulteriore allungamento dei tempi di definizione delprocesso).Nell’accogliere il ricorso incidentale della società, così si pronuncia questaCorte: “In riferimento, invece, alla doglianza sulla mancata esplicitazioneNumero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026delle ragioni di conferma della pronuncia di primo grado (relativamentealle restanti censure di cui alla p. 5 della sentenza impugnata) e sullamancata valutazione d'infondatezza dei motivi di gravame, il motivo diricorso incidentale è da accogliere.”Nel censurare la motivazione della pronuncia per relationem, la Corterichiama un orientamento consolidato a tenore del quale: “Deve viceversaessere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità dellamotivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, nonconsenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione delgiudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraversol'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (Cass. n.15483/2008, 18625/2010, 11138/2011, 7347/2012, 28648/2015).E, correlando la pronuncia rescindente della Corte, alla sentenza (allora)impugnata (la richiamata pag. 5 della sentenza di CTR), ne risulta che lequestioni trattate, per le quali veniva rilevato il cennato rinvio acritico( Anche le altre eccezioni … risultano del tutto infondate, comechiaramente rilevabile dalle argomentazioni esplicitate nella sentenzaappellata, che questo Collegio appieno condivide ), erano le seguenti:- carenza del potere impositivo del funzionario che ha emesso gli avvisidi accertamento;- prescrizione del potere di rettifica per decorrenza del termine biennale;- difetto di motivazione in ordine alle ragioni di rettifica e alla mancataallegazione degli atti richiamati;- presenza del rischio idrogeologico identità del valore assegnato;- errore nell’applicazione delle sanzioni. .Orbene, a fronte del perimetro cognitorio così illustrato dalla Cassazione,la sentenza gravata non cogliendo all’evidenza la portata della decisionedella Corte, si è limitata - come peraltro già fatto dalla prima sentenzadella CTR già annullata - a ritenere “precluse ed inammissibili nell’odiernogiudizio di rinvio tutte le questioni riproposte dalla ricorrente”.Numero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026Pertanto, nuovamente i giudici regionali si sono sottratti all’esame dellequestioni riproposte dalla ricorrente con il ricorso in riassunzione, cosìvanificando il senso della decisione rescindente della Cassazione.Tale motivo di ricorso risponde al principio di autosufficienza poiché ilricorrente al fine di evidenziare le questioni che non erano state oggetto didisamina dai giudici regionali e che erano state correttamente riproposteha fatto riferimento e prodotto in giudizio il ricorso in riassunzione, oveagevolmente si traggono da pag. 9 del ricorso siffatte le questionienucleate nel seguente ordine e non esaminate dai giudici regionali: “1-Carenza del potere impositivo del funzionario…2 – Mero arbitrio e disparitàdi trattamento…3 – Difetto di motivazione…4 – Mancata allegazione degliNon vi è esplicitato in motivazione nella sentenza impugnata alcun motivoper il quale tali questioni dovessero ritenersi “precluse ed inammissibili”, afronte del chiaro ed inequivocabile dettato della Cassazione.3.

Meritano accoglimento anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso coni quali si censura la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato inviolazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa valutazione del rischioidrogeologico.Invero, i giudici regionali facendo mal governo delle regole che connotanoil giudizio di rinvio e continuando quindi a non adeguarsi al dettato dellaSuprema Corte non hanno tenuto conto che nella sentenza n. 18011/2016questa Corte aveva accolto l’unico motivo del ricorso principale dell’entecomunale con il quale si contestava la decisione di prime cure didisapplicazione delle sanzioni.A fronte, pertanto, della riproposizione in sede di giudizio da parte dellasocietà ricorrente della richiesta di applicazione dell’art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997 ovvero dell’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, i giudici del rinvioavrebbero dovuto espressamente statuire su siffatta domanda ed inveceritenevano di non applicare l’invocato istituto della continuazione,Numero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026trattandosi di “domanda del tutto nuova nel presente giudizio, siccomeavanzata per la prima volta con il ricorso per riassunzione e come taleradicalmente inammissibile”.Nessuna statuizione peraltro risulta presente nella sentenza gravata circal’ulteriore richiesta della società contribuente della mancata riduzione del30% delle sanzioni per il caso dell’omesso versamento ex art. 13 D. Lgs.n. 471/1997, configurandosi pertanto il profilo della omessa valutazione, acui dovrà porre rimedio il nuovo giudice del rinvio.In conclusione, il ricorso va accolto e la causa va rinviata, anche per ladisciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione,procederà al compiuto riesame della controversia.

P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio dellacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana che, indiversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,sez. staccata di Livorno, n. 1549/2018 depositata il 12/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana – sez.staccata di Livorno n. 1549/2018 depositata il 12.09.2018 e nonnotificata, veniva respinto l’appello della ISAC di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026confermando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diLivorno che aveva a sua volta disatteso il ricorso avverso l’avviso diaccertamento a titolo di Ici per un’area considerata fabbricabile per glianni d’imposta 2005-2006.I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragionedell’annullamento della Cassazione (ord. n. 18011/2016) della sentenzagià emessa dalla CTR della Toscana n. 24/2013, dopo aver ripercorsol’apparato argomentativo della sentenza di prime cure che aveva rigettatoil ricorso della contribuente (sebbene in motivazione si riferisse di unaccoglimento dello stesso), statuivano che “il Comune di Bibbonadichiarava edificabili i terreni oggetto del contendere e che in conseguenzadi detta trasformazione i terreni precedentemente agricoli ed ora dichiaratiedificabili acquisivano valore di mercato nettamente superiore a quelloprecedente”.Pertanto per i giudici regionali si rendeva necessario ai sensi dell’art. 10comma 4 D. lgs. n. 504/1992 l’adozione di una denuncia di variazione daparte del proprietario unitamente all’assolvimento dell’ICI superiore aquella pagata sino a quel momento.Con riferimento alla richiesta di applicazione dell’istituto dellacontinuazione ex art. 12 comma 5 D. Lgs. n. 472/1997, i giudici disecondo grado rilevavano che trattavasi di domanda nuova avanzata “perla prima volta con il ricorso per riassunzione e come tale radicalmenteinammissibile”.Quindi la CTR respingeva l’impugnazione della contribuente,condannandola alla rifusione delle spese del grado di giudizio di rinvio ecompensando le spese degli altri gradi di giudizio.Avverso la pronuncia della CTR della Toscana sez. staccata di Livorno laricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi diricorso, illustrati con memoria.Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] si è costituito in giudizio depositando controricorso.Numero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazioneo falsa applicazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 comma2 c.p.c. nonché dell’art. 118 comma 1 delle disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza ripreso pedissequamente lemotivazioni della sentenza di secondo grado poi cassata senza averproceduto alla valutazione dei motivi di appello riproposti con il ricorso inriassunzione ex art. 369 comma 2 n. 4 cpc.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamentaviolazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere lasentenza violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato.1.3 Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente censura l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver omesso la sentenza impugnata diconsiderare il fatto decisivo per la decisione della controversia relativo allaesistenza di un vincolo idrogeologico sull’area di proprietà della società dipersone.2. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale la societàricorrente censura l’apodittica ed apparente motivazione per relationemcon la quale i giudici regionali liquidano la valutazione delle questioni cheerano state riproposte in sede di giudizio di rinvio a seguito dellacassazione della sentenza della CTR della Toscana.Occorre muovere dal chiaro dictum della pronuncia di questa Corte n.18011/2016 per stigmatizzare la decisione gravata che non tiene contodella pronuncia della Cassazione e che impone inevitabilmente un nuovogiudizio di rinvio (con ulteriore allungamento dei tempi di definizione delprocesso).Nell’accogliere il ricorso incidentale della società, così si pronuncia questaCorte: “In riferimento, invece, alla doglianza sulla mancata esplicitazioneNumero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026delle ragioni di conferma della pronuncia di primo grado (relativamentealle restanti censure di cui alla p. 5 della sentenza impugnata) e sullamancata valutazione d'infondatezza dei motivi di gravame, il motivo diricorso incidentale è da accogliere.”Nel censurare la motivazione della pronuncia per relationem, la Corterichiama un orientamento consolidato a tenore del quale: “Deve viceversaessere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità dellamotivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, nonconsenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione delgiudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraversol'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (Cass. n.15483/2008, 18625/2010, 11138/2011, 7347/2012, 28648/2015).E, correlando la pronuncia rescindente della Corte, alla sentenza (allora)impugnata (la richiamata pag. 5 della sentenza di CTR), ne risulta che lequestioni trattate, per le quali veniva rilevato il cennato rinvio acritico( Anche le altre eccezioni … risultano del tutto infondate, comechiaramente rilevabile dalle argomentazioni esplicitate nella sentenzaappellata, che questo Collegio appieno condivide ), erano le seguenti:- carenza del potere impositivo del funzionario che ha emesso gli avvisidi accertamento;- prescrizione del potere di rettifica per decorrenza del termine biennale;- difetto di motivazione in ordine alle ragioni di rettifica e alla mancataallegazione degli atti richiamati;- presenza del rischio idrogeologico identità del valore assegnato;- errore nell’applicazione delle sanzioni. .Orbene, a fronte del perimetro cognitorio così illustrato dalla Cassazione,la sentenza gravata non cogliendo all’evidenza la portata della decisionedella Corte, si è limitata - come peraltro già fatto dalla prima sentenzadella CTR già annullata - a ritenere “precluse ed inammissibili nell’odiernogiudizio di rinvio tutte le questioni riproposte dalla ricorrente”.Numero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026Pertanto, nuovamente i giudici regionali si sono sottratti all’esame dellequestioni riproposte dalla ricorrente con il ricorso in riassunzione, cosìvanificando il senso della decisione rescindente della Cassazione.Tale motivo di ricorso risponde al principio di autosufficienza poiché ilricorrente al fine di evidenziare le questioni che non erano state oggetto didisamina dai giudici regionali e che erano state correttamente riproposteha fatto riferimento e prodotto in giudizio il ricorso in riassunzione, oveagevolmente si traggono da pag. 9 del ricorso siffatte le questionienucleate nel seguente ordine e non esaminate dai giudici regionali: “1-Carenza del potere impositivo del funzionario…2 – Mero arbitrio e disparitàdi trattamento…3 – Difetto di motivazione…4 – Mancata allegazione degliNon vi è esplicitato in motivazione nella sentenza impugnata alcun motivoper il quale tali questioni dovessero ritenersi “precluse ed inammissibili”, afronte del chiaro ed inequivocabile dettato della Cassazione.3. Meritano accoglimento anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso coni quali si censura la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato inviolazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa valutazione del rischioidrogeologico.Invero, i giudici regionali facendo mal governo delle regole che connotanoil giudizio di rinvio e continuando quindi a non adeguarsi al dettato dellaSuprema Corte non hanno tenuto conto che nella sentenza n. 18011/2016questa Corte aveva accolto l’unico motivo del ricorso principale dell’entecomunale con il quale si contestava la decisione di prime cure didisapplicazione delle sanzioni.A fronte, pertanto, della riproposizione in sede di giudizio da parte dellasocietà ricorrente della richiesta di applicazione dell’art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997 ovvero dell’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, i giudici del rinvioavrebbero dovuto espressamente statuire su siffatta domanda ed inveceritenevano di non applicare l’invocato istituto della continuazione,Numero registro generale 9241/2019Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 14957/2026Data pubblicazione 19/05/2026trattandosi di “domanda del tutto nuova nel presente giudizio, siccomeavanzata per la prima volta con il ricorso per riassunzione e come taleradicalmente inammissibile”.Nessuna statuizione peraltro risulta presente nella sentenza gravata circal’ulteriore richiesta della società contribuente della mancata riduzione del30% delle sanzioni per il caso dell’omesso versamento ex art. 13 D. Lgs.n. 471/1997, configurandosi pertanto il profilo della omessa valutazione, acui dovrà porre rimedio il nuovo giudice del rinvio.In conclusione, il ricorso va accolto e la causa va rinviata, anche per ladisciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione,procederà al compiuto riesame della controversia. P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio dellacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana che, indiversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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