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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2021

Cassazione n. 13805/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 maggio 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 2 novembre 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, riducendo in mesi 4 di reclusione ed C 800,00 di multa, la pena precedentemente inflitta di mesi 6 di reclusione ed C 1.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo, quale unico motivo ricorso il vizio di motivazione censurando la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta di cui al reato ex art. 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che il ricorso pare non tenere conto del fatto che il ricorrente è stato condannato a titolo di concorso, e non già per la personale detenzione ai fini di spaccio, per la ragione, non posta in dubbio, che indirizzava i possibili clienti verso gli spacciatori; che pertanto la condotta delittuosa a lui ascritta non corrisponde a quella descritta dall"art. 73, comma 1 del D.P.R. 309 del 1990 ma egli risponde per aver agevolato altri nella commissione di tale reato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 maggio 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 2 novembre 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, riducendo in mesi 4 di reclusione ed C 800,00 di multa, la pena precedentemente inflitta di mesi 6 di reclusione ed C 1.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo, quale unico motivo ricorso il vizio di motivazione censurando la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta di cui al reato ex art. 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che il ricorso pare non tenere conto del fatto che il ricorrente è stato condannato a titolo di concorso, e non già per la personale detenzione ai fini di spaccio, per la ragione, non posta in dubbio, che indirizzava i possibili clienti verso gli spacciatori; che pertanto la condotta delittuosa a lui ascritta non corrisponde a quella descritta dall"art. 73, comma 1 del D.P.R. 309 del 1990 ma egli risponde per aver agevolato altri nella commissione di tale reato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore i